PROVVEDIMENTO 3 luglio 2008 - Istituzione di una seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e nomina dei componenti. (Provvedimento n. 2613).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI

INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private ed in particolare l'art. 331, comma 3, concernente la procedura e i criteri per la nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

Visto il regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al titolo XVIII, capo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed in particolare:

  1. l'art. 5, comma 1, recante norme in materia di composizione del Collegio di garanzia;

  2. l'art. 5, comma 3, che prevede la possibilita' per l'ISVAP di disporre, con proprio provvedimento, al fine di garantire l'efficienza e la tempestivita' nella definizione dei procedimenti disciplinari, l'articolazione del Collegio al massimo in tre sezioni con incremento, fino ad un massimo di nove, del numero complessivo dei suoi componenti;

  3. l'art. 5-bis, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle sezioni del Collegio di garanzia;

Sentite, ai sensi dell'art. 331, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ai fini della nomina dei due componenti esperti in materia assicurativa;

Ritenuta, ai sensi dell'art. 331, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la sussistenza, in capo ai membri designati, dei requisiti di legge;

Viste le delibere assunte nelle riunioni del Consiglio del 15 gennaio 2007 e del 2 luglio 2008

Dispone:

Art. 1.

Ai...

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