La funzione del collegio sindacale delle società quotate, tra 'prevenzione'e 'allerta' della crisi d'impresa

AutoreDaniela Caterino
Pagine349-365
Daniela Caterino
La funzione del collegio sindacale delle società quotate,
tra “prevenzione”e “allerta” della crisi d’impresa*
Vegliate, dunque, perché non sapete
né il giorno, né l’ora
Matteo 25, 13
S: 1. Il ruolo di allerta e prevenzione dei sindaci nelle società quotate. – 2. La svalutazione del
ruolo del collegio sindacale nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana s.p.a. – 3. I doveri di coo-
perazione informativa dell’organo gestorio e delle sue articolazioni. – 4. Informazione “attiva” e pote-
ri reattivi. – 5. Il quando dell’informazione ai sindaci. – 6. Dal “controllo” ex post al riscontro just in
time: un modello alternativo di ricostruzione dell’ucio sindacale. – 7. Vigilanza “in tempo reale” e
conni della responsabilità dei sindaci. – 8. Riessi della ricostruzione proposta sul quadro dei doveri
sindacali in uno scenario di crisi d’impresa: a) in ipotesi di irregolarità gestionali. – 9. (segue): b) in
ipotesi di inerzia dell’organo gestorio.
1. Lo strumentario di poteri che il Testo Unico della Finanza (d’ora in poi: t.u.f.)
predispone per i sindaci delle società quotate, come collegio ed uti singuli, preesiste
come è noto alla riforma societaria, ed in occasione della stessa è stato non marginal-
mente “limato” e raorzato, a più riprese1.
* Il presente saggio, che raccoglie i primi risultati di un più ampio studio destinato ad un’opera monograca in
corso di pubblicazione, riproduce (con la sola introduzione di note minime in luogo di una nota bibliograca di
chiusura) un paper di identico contenuto presentato al I convegno nazionale dell’associazione italiana dei giu-
scommercialisti “Orizzonti del diritto commerciale” e reperibile all’indirizzo www.orizzontideldirittocommercia-
le.it nella sezione Biblioteca.
1 Nella limitata prospettiva del presente lavoro appare inopportuno anche solo tentare di dar conto della
sterminata letteratura sulla materia del collegio sindacale, nella disciplina codicistica ante e post riforma,
nonché nel contesto normativo “speciale” del Testo Unico dell’intermediazione nanziaria (d. lgs. n. 58 del
24 febbraio 1998). Mi limiterò pertanto ad alcuni richiami essenziali ad opere fondamentali e dall’ampio
corredo bibliograco. Prima della riforma societaria, v. per tutti G. C, I sindaci, nel Trattato delle s.p.a.
diretto da Colombo e Portale, vol. 5, Torino, 1988, p. 3 ss.; G. D, Il collegio sindacale nelle so-
cietà per azioni, in Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, vol. 16, Torino, 1985, p. 542; G. F –
G. S, Della società per azioni, in Commentario Scialoja Branca, artt. 2325 – 2461, 1997, p. 879 ss.; G.
U. T, Il collegio sindacale, artt. 2397 – 2408, nel Commentario al Codice Civile diretto da Schlesin-
ger, Milano, 1992; P. V, Il “nuovo” collegio sindacale nel progetto italiano di corporate governance,
Torino, 2000. Per la disciplina codicistica riformata cfr. ex multis S. F, I controlli nella riforma
delle società, in Società, 2003, p. 2003, p. 303 ss.; AA.VV. (a cura di L. A. Bianchi, P. Marchetti, F. Ghezzi,
M. Notari), Collegio sindacale. Controllo contabile, nel Commentario alla riforma delle società, Milano, 2005,
p. 220; AA.VV., (a cura di R. Alessi, N. Abriani, U. Morera), Il collegio sindacale. Le nuove regole, Milano,
2007; L. B, sub artt. 2397 – 2406, ne Il nuovo diritto delle società, a cura di A. Maei Alberti, Padova,
2005, p. 869 ss.; G. D, sub artt. 2397 – 2409 c.c., nel Commentario a cura di Niccolini – Sta-
gno d’Alcontres, Padova, 2004, p. 723 ss.; sub artt. 2397 – 2409 c.c., ne La riforma delle società, a cura di
M. Sandulli – Santoro, cit., vol. 2, t. I, p. 518 ss.; sub artt. 2397 – 2409 c.c., in Codice commentato delle
350 Studi in onore di Umberto Belviso
Il quadro normativo, pur faticosamente composto, mostra oggi l’intendimento
chiaro del legislatore di attribuire al collegio sindacale delle s.p.a. quotate un ruolo asso-
lutamente centrale nel governo dei ussi informativi societari; ruolo che, pur presente
nelle s.p.a. non quotate, diviene nel contesto dei mercati regolamentati ancor più nevral-
gico. Nella società quotata l’informazione assume fondamentale importanza come stru-
mento di garanzia e riscontro della corretta gestione dell’impresa; quotidianamente si
prospettano scelte rivolte a denire un equilibrio virtuoso tra la necessità di trasparenza
dell’attività sociale e tutela della riservatezza, tra l’esigenza di legalità dell’agire sociale e
la protezione del valore economico dell’investimento azionario2.
È mia convinzione che il collegio sindacale, alla luce dei poteri attribuiti dal t.u.f.,
possa e debba assumere un ruolo di pieno coinvolgimento, quando non di arbitro esclusi-
vo, rispetto a molte di tali scelte; e che la rilevanza di tale ruolo possa apprezzarsi in misura
ancor maggiore in circostanze critiche, quali l’emergere e l’aggravarsi di una crisi d’impresa.
Quanto più si ritiene utile attivare meccanismi di consapevolezza precoce degli in-
dici di crisi, ed al contempo pericoloso sottoporre l’impresa a rischio di crisi all’impatto
“mediatico” connesso alla diusione esterna delle informazioni sensibili, tanto più deve
reputarsi utile valorizzare gli strumenti endogeni di emersione e gestione precoce di tali
informazioni.
Le più convincenti evoluzioni della dottrina aziendalistica puntano l’attenzione
sull’organizzazione aziendale come rete di informazioni e di comunicazioni, come siste-
ma “cibernetico” che risponde ai principi della omeostasi, ossia della capacità di recupe-
ro dell’equilibrio in presenza di sollecitazioni esterne al sistema aziendale e del feed back,
s.p.a., a cura di G. Fauceglia e G. Schiano di Pepe, Torino, 2007, vol. II, t. I, p. 847 ss.; L. N – S.
P, Società per azioni. Amministrazione e controlli, sub artt. 2397 – 2409, ne La riforma del diritto
societario,a cura di G. Lo Cascio, Milano, 2004, p. 225 e ss.; sub artt. 2397 – 2409, ne Il nuovo diritto socie-
tario, diretto da G. Cottino e G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, vol. I, Bologna, 2004, p. 864 ss.
Inne, per commenti alle norme sulle società quotate (come è ovvio, successive all’emanazione del t.u.f.) v.
P. M, Il collegio sindacale e i nuovi organi di controllo, nel Trattato di diritto commerciale diretto da
Cottino, vol. IV, La società quotata, Padova, 2004, p. 251 ss.; commenti sub artt. 148-154 T.U.F., nel Com-
mentario al Testo Unico dell’intermediazione nanziaria, a cura di Alpa e Capriglione, Padova, 1999.
La disciplina speciale è stata poi oggetto di interventi di coordinamento con il nuovo diritto societario e di
successivi rimaneggiamenti nel quadro della c.d. “riforma del risparmio”; si vedano P. M, Ammi-
nistrazione, controllo, minoranze nella legge sul risparmio, in Riv. soc., 2006, p. 975 ss., G. R, La legge
sulla tutela del risparmio e il degrado della tecnica legislativa, ivi, 2006, p. 1, V. S, La legge sul risparmio,
in Società, 2006, p. 137; e per un quadro analitico dell’intervento di riforma, aggiornato al successivo decre-
to correttivo n. 303 del 29 dicembre 2006, che ha integrato e parzialmente rivisto le disposizioni introdotte
o modicate in sede di riforma, anche in tema di collegio sindacale, cfr. La tutela del risparmio, a cura di A.
Nigro e V. Santoro, Torino, 2007.
2 Per alcuni interessanti spunti v. il saggio introduttivo di M. S Sviluppo economico, strumenti nan-
ziari e mercato, in Intermediari nanziari, mercati e società quotate, a cura di A. Patroni Gri – M. Sandulli
– V. Santoro, Torino, 1999, pp.1 e ss., in particolare a p.7 e le belle pagine dedicate da V. B ai
“proli culturali ed etici” dell’innovazione normativa nel suo La riforma delle società quotate, ne La riforma
delle società quotate,a cura di F. Bonelli – V. Buonocore – F. Corsi – R. Costi – P. Ferro-Luzzi – A. Gambino
– P.G. Jaeger – A. Patroni Gri, Milano, 1998, p. 3; e v. inne, più recentemente, sulla rilevanza nel diritto
commerciale dello studio “dal punto di vista dell’informazione” – in una prospettiva più generale volta a
cogliere le profonde interdipendenze scientiche tra economia, diritto ed etica E. B, In principio
erano le informazioni, in Giur. comm., 2008, I, p. 35 ss.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT