Revoca del collegio commissariale della Sandretto Industrie S.r.l., in amministrazione straordinaria, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante ´Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenzaª;

Visto l'art. 6 della legge n. 145/2002 che prevede la facolta' di revoca, entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo, delle ´nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle societa' controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camereª;

Vista la sentenza, in data 14 marzo, 2006 con la quale il Tribunale di Torino ha dichiarato l'insolvenza della Sandretto Industrie S.r.l.;

Visto il decreto del Tribunale di Torino, in data 5 maggio 2006, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato e' dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Sandretto Industrie S.r.l.;

Visto il proprio decreto, in data 9 maggio 2006, con il quale e' stato nominato il collegio commissariale della Sandretto Industrie S.r.l composto dall'avv. Piercarlo Castagnetti, con studio in La Spezia, dall'avv. Massimo Postiglione, con studio in Angri e dal dott. Luigi Tealdi, con studio in Torino;

Richiamata la nota in data 2 agosto 2006 con la quale, per le ragioni nella stessa esplicitate, e' stato comunicato ai commissari straordinari l'avvio del procedimento di revoca dell'incarico, con assegnazione agli stessi del termine di trenta giorni per l'invio di eventuali osservazioni;

Preso atto delle osservazioni formulate dai commissari straordinari in data 31 agosto 2006, in riscontro alla nota sopra citata;

Considerato che l'art. 6 citato conferisce un potere generale di riconsiderazione delle nomine effettuate, avente ad oggetto tutti i profili funzionali ed amministrativi che sono stati posti a presupposto della scelta, ai fini della migliore disciplina del rapporto, di natura fiduciaria e caratterizzato dalla valutazione delle specifiche competenze professionali, intercorrente fra l'Amministrazione, titolare del potere di nomina e i destinatari degli incarichi conferiti;

Ritenuto che appare coerente con tale indicazione la attrazione nell'ambito di...

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