REGOLAMENTO REGIONALE 4 aprile 2012, n. 5 - Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'art. 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento di bilancio 2011-2013) recante norme sui criteri, le modalita' e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio - parte prima n. 17 del 7 maggio 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto regionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013), concernente i criteri, le modalita' e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, detta norme sulla gestione e valorizzazione dei beni del patrimonio disponibile regionale.

Art. 2

Amministrazione diretta e condizione giuridica 1. I beni del patrimonio disponibile regionale sono amministrati dalla direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio, di seguito denominata direzione regionale competente, nel rispetto della normativa vigente e in conformita' agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, con la finalita' di conseguire un reddito rapportato al loro valore di mercato, ovvero alla loro valenza sociale. Essi sono soggetti al regime della proprieta' privata, nei limiti stabiliti dalle leggi regionali in materia.

Art. 3

Locazione, affitto, uso 1. I beni del patrimonio disponibile regionale, non classificati di edilizia residenziale pubblica, possono essere dati in affitto, in locazione o in uso a titolo oneroso, con atto del direttore della direzione regionale competente.

  1. I relativi contratti possono essere conclusi mediante trattativa privata, preceduta da apposito avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. Nel caso vi siano piu' richieste, a parita' di condizioni e' riconosciuto il diritto di prelazione agli enti locali.

  2. Nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione dei canoni legali, alla determinazione del canone provvede la struttura regionale competente in materia, sulla base di una perizia e tenuto conto dei valori di mercato del bene e dell'uso per il quale la locazione e' disposta.

  3. Per la locazione di beni immobili ad uso abitativo soggetti a canone legale, la scelta del contraente e' effettuata sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale in rapporto alle caratteristiche degli immobili e alla situazione abitativa locale.

    Sono fatte salve, comunque, le norme di cui alle leggi e regolamenti regionali in materia di assegnazione e determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

  4. Per i beni del patrimonio disponibile che si intendano affittare per uso agricolo, il direttore della direzione regionale competente individua gli affittuari sulla base degli indirizzi stabiliti dal piano zonale agricolo. Il contratto di affitto e il relativo canone sono disciplinati dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, concernente 'Norme sui contratti agrari'.

    Art. 4

    Alienazione dei beni immobili 1. Ai fini dell'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della Regione i beni immobili si distinguono, in relazione alla loro specifica funzione e al loro valore, in:

    1. beni immobili ad uso abitativo, non situati nelle zone omogenee comprese nella fascia centrale, come definita dalla lettera

      b);

    2. beni immobili ad uso abitativo, situati nelle zone omogenee comprese nella fascia centrale, individuata dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) nell'ambito delle metodologie e processi definiti dall'Agenzia del Territorio ai fini del monitoraggio e delle quotazioni immobiliari;

    3. beni aventi destinazione diversa da quella abitativa.

  5. La Giunta regionale, con proprio atto d'indirizzo, individua i beni del patrimonio disponibile da alienare, nell'ambito di quelli indicati al comma 1, per i quali non sia concretamente prospettabile la destinazione a un pubblico servizio o a una pubblica funzione. A tal fine, la Giunta regionale adotta due volte l'anno, in date antecedenti all'adozione delle proposte di leggi regionali concernenti il bilancio di previsione della Regione e l'assestamento del bilancio stesso, l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale da sottoporre a procedura di alienazione nel rispetto della normativa vigente in materia.

  6. Le alienazioni di beni immobili, di cui al comma 2, sono disposte dal direttore della direzione regionale competente, con le modalita' di cui al comma 4.

  7. I beni immobili occupati non acquistati dai conduttori, per i quali sono scaduti i termini per l'esercizio del diritto di opzione, di cui all'articolo 6, i beni immobili occupati non opzionabili di cui agli articoli 7 e 8, e tutti i beni immobili liberi sono alienati mediante asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento e delle offerte residuali, secondo le procedure previste dal Disciplinare d'Asta di cui all'articolo 12 comma 1, assumendo come prezzo base della prima asta:

    1. il prezzo di stima, di cui all'articolo 5, per i beni immobili liberi, nonche' per i beni immobili di cui alle lettere b) e

    2. occupati;

    3. il prezzo di stima, di cui all'articolo 5, diminuito del trenta per cento, per i beni immobili di cui alla lettera a) occupati.

    Art. 5

    Prezzo di stima 1. Il prezzo di stima dei beni immobili di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), e' pari al relativo prezzo di mercato.

  8. Il prezzo di stima e' stabilito dalla struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio, previa apposita perizia effettuata sulla base dei parametri di valore ufficialmente...

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