DECRETO 7 novembre 2011 - Imposizione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei di linea sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa. (11A15017)

IL MINISTRO

DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria;

Visto l'art. 135 della legge n. 388/2000, che stabilisce che per assicurare la continuita' territoriale della Sicilia la Regione provvede con un cofinanziamento non inferiore al 50% del contributo statale;

Visto il decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2009 avente ad oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico su alcune rotte aeree» cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 551 del 24 giugno 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2009;

Considerata la necessita' di individuare le nuove caratteristiche di una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico per continuare ad assicurare la continuita' territoriale agli abitanti delle due isole di Pantelleria e Lampedusa;

Vista la delega conferita con nota n. 0020457 del 23 maggio 2011 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine di riesaminare il contenuto dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa;

Visti i verbali della Conferenza di servizi, tenutasi il 1° ed il 13 luglio 2011 e in particolare l'impegno assunto dall'ENAC, qualora nessun vettore accetti di operare i servizi aerei senza compensazione finanziaria, di finanziare i collegamenti onerati delle due isole minori di Pantelleria e Lampedusa per una somma massima di euro 9.584.738,38 a far capo sui propri risparmi di bilancio nonche' l'impegno della Regione Siciliana a cofinanziare gli stessi con uno stanziamento pari a 4.792.369,19 nella misura del 33% dell'intero finanziamento;

Vista la nota ministeriale n. 0004166 del 12 ottobre 2011, con la quale viene comunicato alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea l'intendimento del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sui collegamenti da e per gli scali di Pantelleria e Lampedusa;

Vista la nota ministeriale n. 0003137 del 18 luglio 2011, con la quale viene comunicato all'Ibar e all'Assaereo che e' in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa;

Vista la nota ministeriale n. 0004157 del 12 ottobre 2011, con la quale viene comunicato alle societa' di gestione degli aeroporti di Trapani (Soc. Airgest S.p.a.), Palermo (Soc. Gesap S.p.a.), Catania (Soc. SAC S.p.a.), Pantelleria (Soc. G.A.P. S.p.a.) e al vettore Soc. Meridiana S.p.a. che e' in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa;

Considerato che occorre far cessare gli effetti del regime onerato sui voli da e per Pantelleria e Lampedusa, cosi' come disciplinato dal decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009 d'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei con le isole di Pantelleria e Lampedusa;

Decreta:

Art. 1

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato, regolare e continuativo, il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal 25 marzo 2012.

Art. 3

I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa, in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente nazionale per l'aviazione civile) per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio, secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.

Art. 4

Qualora, entro due mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della nota informativa prevista dall'art. 16, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CE) n. 1008/2008 nessun vettore abbia dichiarato all'E.N.A.C. la propria intenzione di istituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2, servizi aerei di linea sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa, senza corrispettivo...

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