DECRETO 13 marzo 2013 - Imposizione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa. (13A02835)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art. 16 e l'art. 17;

Visto Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108;

Viste Le Comunicazioni della Commissione europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e la Decisione della Commissione europea riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha assegnato al Ministro dei Trasporti e della Navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformita' alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria;

Visto l'art. 135 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, che ha stabilito che per assicurare la continuita' territoriale della Sicilia, l'entita' del cofinanziamento della Regione Siciliana non potra' essere inferiore al 50% del contributo statale;

Visto l'art. 1, comma 310, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 302 del 29 dicembre...

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