La collazione delle liberalità

AutoreNicola Di Mauro
Pagine17-250
SOMMARIO: 3. Nozione. Fonti. Inquadramento generale e sistematico. – 3.1.
(segue) La collazione tra divisione ereditaria e successione mortis causa. –
3.2. (segue) Collazione ed azione di riduzione. La collazione tra comunione
ereditaria e coeredità. – 4. Fondamento e funzione dell’istituto: premessa
– 4.1. (segue) Le origini storiche. – 4.2. (segue) Le tesi della dottrina e del-
la giurisprudenza vigente il codice civile del 1942. – 4.3. (segue) Una diver-
sa chiave di lettura, costituzionalmente orientata, della ratio della collazio-
ne: la tutela dell’unità della famiglia c.d. nucleare. – 5. Natura giuridica,
struttura ed effetti della collazione: introduzione al problema. – 5.1. (segue)
Le teorie tradizionali: la collazione quale effetto reale automatico ex lege.
– 5.2. (segue) La collazione quale soggezione del donatario al diritto pote-
stativo degli altri coeredi. – 5.3. (segue) Le teorie moderne: la collazione
quale fonte di un’obbligazione personale. – 5.4. (segue) Natura giuridica e
vicende del rapporto obbligatorio collatizio. L’actio ex collatione. – 6. Mo-
dalità operative della collazione: conferimento in natura o per imputazione.
Introduzione. – 6.1. (segue). Il conferimento collatizio per imputazione. –
6.1.2. (segue) La stima dei beni da conferire e da prelevare nella collazione
per imputazione. – 6.1.3. (segue). Le liberalità il cui valore ecceda la quota
spettante al coerede-donatario. – 6.2. (segue) Il conferimento collatizio in
natura. – 6.3. (segue) L’atto di scelta previsto dall’art. 746, comma 1, c.c.
– 7. La collazione dei beni immobili (artt. 746-749 c.c.): in particolare, la
sorte dei miglioramenti e delle spese ai sensi dell’art. 748, commi 1 e 2, c.c.
– 7.1. (segue) La responsabilità per i deterioramenti (art. 748, comma 3,
c.c.). – 7.2. (segue) Lo ius ritentionis di cui all’art. 748, comma 4, c.c. – 7.3.
(segue) Miglioramenti e deterioramenti dell’immobile alienato (art. 749
c.c.). – 8. La collazione dei beni mobili (art. 750 c.c.). – 8.1. (segue) La
collazione dell’azienda. – 9. La collazione del danaro (art. 751 c.c.). – 9.1.
(segue) Le inique conseguenze dell’applicazione del principio nominalisti-
CAPITOLO II
LA COLLAZIONE DELLE LIBERALITÀ
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co per le donazioni di danaro. – 10. Il profilo soggettivo del rapporto colla-
tizio: premessa. – 10.1. (segue) I soggetti obbligati alla collazione – 10.2.
(segue) Il principio della personalità delle liberalità (artt. 737, comma 1 e
739, comma 1, c.c.). – 10.3. (segue) Le eccezioni al principio della perso-
nalità della liberalità: l’art. 740 c.c. – 10.4. (segue) I soggetti aventi diritto
alla collazione – 11. L’ oggetto della collazione: donazioni dirette e indiret-
te. In particolare, l’individuazione, ai fini collatizi, dell’oggetto delle libera-
lità indirette. – 11.1. (segue) Donazioni dirette. – 11.2. (segue) Donazioni
indirette. – 11.2.1 (segue) L’intestazione di beni a nome altrui: profili gene-
rali. – 11.2.1.2. (segue) Le singole fattispecie: a) l’intestazione di beni a
nome altrui in senso stretto. – 11.2.1.3. (segue) Acquisto fatto da un sogget-
to con danaro proprio in nome e per conto di altro soggetto nell’ambito di
un rapporto gestorio o intestazione del bene a nome altrui in senso lato. –
11.2.1.4. (segue) Acquisto fatto in nome proprio dal donatario con danaro
fornito in precedenza dal donante. – 11.2.1.5. (segue) Acquisto fatto in
nome proprio dal donatario con danaro fornito contestualmente alla stipula
dal donante, il quale paga il prezzo immediatamente all’alienante o si obbli-
ga a pagarlo. – 11.2.1.6. (segue) Il donante stipula un contratto preliminare
per sé o per persona da nominare, seguito dalla stipula del definitivo da
parte del beneficiario. – 11.2.1.7. (segue) Il donante stipula un contratto
definitivo per sé o per persona da nominare, sciogliendo la riserva in favore
del beneficiario. – 11.3. Spese soggette a collazione. – 11.4. I frutti e gli
interessi prodotti dai beni soggetti a collazione (art. 745 c.c.). 12. Le dero-
ghe legali all’operatività della collazione: donazioni, liberalità e spese esen-
ti da collazione. I legati. – 13. Le deroghe convenzionali all’operatività
della collazione – 13.1. La dispensa dalla collazione. 13.1.1. (segue) Di-
spensa tacita e virtuale. – 13.1.2. (segue) I limiti legali alla dispensa dalla
collazione. – 13.2. La collazione volontaria. – 14. Distinzione della colla-
zione da altri istituti affini: riduzione, riunione fittizia e imputazione ex se.
3. La collazione15 è un istituto (artt. 724-725 e 737-751 c.c.)16 re-
golamentato specificamente nell’ambito della disciplina della divi-
sione ereditaria.
15 Per la bibliografia in tema di collazione v. supra nota 1.
16 La disciplina della collazione si completa altresì con quanto previsto dagli artt. 768-qua-
ter, comma 4, e 564, comma 5, c.c.
La collazione delle liberalità 19
In virtù di tale collocazione, l’opinione tradizionale della dottri-
na17 e della giurisprudenza18 ritiene che si tratti di un’operazione del
procedimento divisionale19, funzionalmente preordinata alla forma-
zione della massa da dividere, che si rende necessaria solo quando la
divisione dell’eredità interviene: a) tra determinati soggetti, ossia i
figli legittimi o naturali, i loro discendenti legittimi o naturali, il co-
niuge del defunto, e b) quest’ultimo abbia effettuato in vita uno o più
atti di liberalità in favore di costoro.
In particolare, le donazioni e gli altri atti di liberalità compiuti in
vita dal de cuius vengono in considerazione solo quando si deve pro-
cedere allo scioglimento della comunione ereditaria20.
17 Ex plurimis: A. BURDESE, o.c., pp. 164-165, 267 ss.; G. AZZARITI, o.c., pp. 679,
689; G. GAZZARA, o.c., p. 346; N. VISALLI, o.c., p. 107.
18 Cfr.: Cass., 12 maggio 1999, n. 4698, in Giur. it., 2000, I, 1, c. 722; Cass., 1 febbraio
1995, n. 1159, in Rep. Foro it., 1995, voce Divisione, c. 899, n. 21; Cass., 2 febbraio 1979,
n. 726, in Mass. Giust. civ., 1979, p. 329; Cass., 28 giugno 1976, n. 2453, in Giust. civ.,
1977, I, p. 690; Cass., 25 novembre 1975, n. 3935, in Rep. Foro it., 1975, voce Successio-
ne ereditaria, c. 2738, n. 84; Cass., 1 aprile 1974, n. 913, in Giur. it., 1975, I, 1, c. 953;
Cass., 6 dicembre 1972, n. 3522, in Rep. Foro it., 1972, voce Successione ereditaria, c.
2826, n. 83; Cass., 6 dicembre 1971, n. 3540, in Dir. giur., 1973, p. 311; Cass., 5 marzo
1970, n. 543, in Giur. it., 1970, I, 1, c. 1422; Cass., 17 ottobre 1961, n. 2184, in Giust. civ.,
1962, I, p. 774.
19 Così Cass., 1 febbraio 1995, n. 1159, cit. e, di recente, Cass., 8 settembre 2004, n.
18054, in Rep. Foro it., 2004, voce Divisione, c. 1038, n. 23; Cass., 19 novembre 2004, n.
21896, ibidem, n. 27; Trib. Trento, 25 settembre 2010, in Banca dati on line Pluris curata
da Cedam e Utet giuridica (d’ora innanzi citata più semplicemente solo come Pluris); Trib.
Roma, 5 luglio 2011, ibidem; Trib. Trento, 25 ottobre 2011, ibidem.
20 La disciplina della collazione troverà applicazione, non solo allorquando si proceda alla
divisione giudiziale dell’eredità, ma anche nel caso di sua divisione stragiudiziale o con-
trattuale (tuttavia, v. in giurisprudenza, in senso contrario, App. Roma, 11 maggio 2011, in
Pluris, secondo cui la domanda giudiziale di collazione non può innestarsi in una divisione
convenzionale, perché questa non è altro che una pattuizione di natura contrattuale, la
quale si perfeziona una volta che le parti condividenti si accordino sulla formazione delle
quote e sulle conseguenti obbligazioni gravanti sui condividenti: fin tanto che tale accordo
non venga raggiunto, perciò, non vi è alcuna divisione che debba necessariamente scaturi-
re in una divisione, all’interno della quale la fase di collazione possa trovare ingresso,
potendosi soltanto configurare trattative tra le parti, sia pure tali da fissare eventualmente
taluni punti, le quali potranno o meno esitare in un soltanto ipotetico, definitivo accordo;
d’altro canto, una volta che l’accordo sia stato raggiunto e la divisione si sia perfezionata,
non vi è più nulla da collazionare).

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