LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 21 - Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 191 del 22 dicembre 2011) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale 1. Per le attivita' inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalita' di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione), sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:

  1. Cap. 03905 - 'Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, legge regionale 24 maggio 2004, n. 11)' afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo:

    Esercizio 2012: Euro 1.797.824,24;

    Esercizio 2013: Euro 2.190.000,00;

    Esercizio 2014: Euro 2.190.000,00;

  2. Cap. 03910 - 'Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, legge regionale 24 maggio 2004, n. 11)' afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale:

    Esercizio 2012: Euro 3.810.000,00;

    Esercizio 2013: Euro 3.810.000,00;

    Esercizio 2014: Euro 3.810.000,00.

    Art. 2

    Sistema informativo agricolo regionale 1. Le autorizzazioni di spesa, disposte da precedenti leggi regionali, per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34), a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo, sono ridotte di Euro 8.235,96.

    Art. 3

    Contributo al Comitato di solidarieta' alle vittime delle stragi 1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2012, un contributo di Euro 72.000,00 al Comitato di solidarieta' alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la provincia di Bologna ed i comuni di Bologna,

    Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.

    Art. 4

    Cartografia regionale 1. Per le finalita' di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

  3. Cap. 03861 - 'Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosita' e dei rischi geonaturali attraverso l'acquisto di hardware e l'acquisto e la realizzazione di software (Legge regionale 19 aprile 1975, n. 24)', afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia - Esercizio 2012: Euro 100.000,00;

  4. Cap. 03854 - 'Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosita' e dei rischi geonaturali (Legge regionale 19 aprile 1975, n. 24)', afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia - Esercizio 2012: Euro 300.000,00.

    Art. 5

    Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico 1. Al fine di favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone, la regione e' autorizzata a concedere ad imprese agricole contributi per l'acquisto di riproduttori maschi, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici.

    1. L'ammontare degli aiuti, le razze da sostenere, i criteri e le modalita' di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformita' e secondo i limiti posti dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

    2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' disposta, per l'esercizio finanziario 2012, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 40.000,00 a valere sul capitolo 10596 afferente alla U.P.B.

    1.3.1.3.6025 - Tutela delle varieta' e razze locali di interesse agrario.

    Art. 6

    Interventi nel settore delle bonifiche 1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), e' disposta la seguente autorizzazione di spesa:

  5. Cap. 16352 - 'Manutenzione delle opere di bonifica (Art. 26, comma 2, lettera d), legge regionale 2 agosto 1984, n. 42)' afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica - Esercizio 2012: Euro 900.000,00.

    Art. 7

    Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi 1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati 'confidi'), di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e al fine di favorire la preservazione dei livelli patrimoniali minimi richiesti agli intermediari finanziari vigilati dalle normative del settore creditizio vigenti, la regione e' autorizzata a destinare risorse ai confidi che operano a supporto del sistema produttivo regionale per il mantenimento delle condizioni patrimoniali previste dalla normativa e gia' contenute nei piani presentati per l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari, di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Tali contributi saranno erogati nelle forme di strumenti innovativi di capitale, strumenti ibridi di patri monializzazione o di passivita' subordinate, come regolati dalla Banca d'Italia, e saranno computati a posta di patrimonio di vigilanza di seconda qualita' (Tier II) nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

    1. La regione concede le risorse secondo i criteri e le modalita' definiti dalla giunta, per gli scopi e nelle forme di cui al comma 1, con preferenza ai confidi che garantiscono un'elevata operativita' a favore di imprese del territorio regionale.

    2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' disposta, per l'esercizio finanziario 2012, una autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 23128, afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8300, pari a Euro 7.500.000,00.

      Art. 8

      Sostegno straordinario a progetti di ricerca industriale 1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di rafforzare la competitivita' del sistema produttivo, aumentare i livelli occupazionali e migliorare la sostenibilita' ambientale, sostiene gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese regionali e di quelle che intendono insediarsi nel territorio dell'Emilia-Romagna.

    3. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a concedere, per l'esercizio 2012, contributi straordinari alle imprese fino a un milione di euro per ogni singolo intervento. I contributi dovranno essere destinati al finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inseriti nell'ambito di programmi di rilancio industriale e occupazionale.

    4. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalita' per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2, individuando i beneficiari tra le imprese di qualunque dimensione operanti nel settore industriale e dei servizi alle imprese e verificando la possibilita' di sinergie con altri strumenti attivati nell'ambito dei programmi comunitari nazionali e regionali.

    5. Per le finalita' di cui al comma 1 e' disposta, per l'esercizio finanziario 2012, una autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 23130 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8320 pari a Euro 10.000.000,00.

      Art. 9

      Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013

    6. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi delle attivita' I.1.1. - Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - e III.1.3. - Promozione della green economy tramite strumenti di ingegneria finanziaria - previste nel programma operativo regionale FESR 2007-2013, la regione e' autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalita' e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso.

    7. Per le finalita' di cui al comma 1 sono trasferite all'esercizio 2012 le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali e sono riproposte per gli interventi previsti nei capitoli e per gli importi sottoindicati:

  6. U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:

    1) Cap. 23752 - 'Contributi a universita', enti e istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013' - Euro11.184.659,00;

    2) Cap. 23754 - 'Contributi a enti locali per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013' - Euro 5.065.341,00;

    3) Cap. 23692 - 'Assegnazioni ad intermediari finanziari specializzati per la realizzazione e la gestione di strumenti di ingegneria finanziaria rivolti a promuovere la Green Economy attraverso il sostegno agli investimenti delle P.M.I. - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013' - Euro 2.000.000,00;

  7. U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali:

    1) Cap. 23758 - 'Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l'avvio di nuove imprese innovative - Finanziamento integrativo regionale al Programma operativo 2007-2013' - Euro 1.442.899,46.

    1. Per le finalita' di cui al comma 1 e' altresi' disposta la seguente autorizzazione di spesa, per...

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