COMUNICATO - Legge regionale 18 luglio 2014, n. 17: «Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione». (14A06315)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 34. Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF. Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2006 (Disposizioni in materia tributaria) 1. L'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria) e' sostituito dal seguente: «Art. 2. Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF 1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicmbre 2014, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e' stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota base, le seguenti detrazioni: a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;

  1. di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;

  2. di 0,80 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;

  3. di 1,00 punti percentuali per i redditi oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;

  4. di 1,10 punti percentuali per i redditi oltre 75.000,00 euro.». (Omissis). Art. 50. Entrata in...

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