LEGGE 28 gennaio 2005, n. 5 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 gennaio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Marzano, Ministro delle attivita' produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 NOVEMBRE 2004, N. 279

All'articolo 1

al comma 1, le parole da: «, nonche' quelle convenzionali e biologiche» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti

autorizzate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali adottato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in base all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e quelle convenzionali e biologiche, al fine di non compromettere la biodiversita' dell'ambiente naturale e di garantire la liberta' di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualita' e la tipicita' della produzione agroalimentare nazionale

.

All'articolo 2

al comma 1, le parole da: «e senza che nessuna» fino alla fine del comma sono soppresse; al comma 2, le parole: «presenza occasionale» sono sostituite dalle seguenti: «commistione tra le sementi transgeniche e quelle convenzionali e biologiche»; dopo il comma 2, e' inserito il seguente

2-bis. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, l'introduzione di colture transgeniche avviene senza alcun pregiudizio per le attivita' agricole preesistenti e senza comportare per esse l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e allevamento. E fatta salva ogni disposizione concernente le aree protette

; al comma 3, dopo la parola: «assicurare» sono...

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