LEGGE 3 ottobre 2011, n. 174 - Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. (11G0216)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, uno o piu' decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti nelle materie di cui:

    1. alla legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha valore di legge di principi generali per le amministrazioni pubbliche;

    2. al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

    3. al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

    4. al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, in particolare, ai seguenti principi e criteri direttivi:

    1. ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonche' di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

    2. organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

    3. coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

    4. risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e, successivamente, del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 14, commi 22 e 23, della legge n. 246 del 2005, e successive modificazioni.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 3 ottobre 2011

    NAPOLITANO

    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

    Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

    Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

    Visto, il Guardasigilli: Palma

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 3209):

    Presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione (Brunetta) e dal Ministro per la semplificazione normativa (Calderoli) il 12 febbraio 2010. Camera dei deputati (atto n. 3209-BIS):

    Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall'aula il 2 marzo 2010, degli articoli da 1 a 13, da 15 a 24 e 26, da 28 a 30 del disegno di legge n. 3209.

    Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 2 marzo 2010 con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali.

    Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 16, 17 e 30 marzo 2010; l'8, 15, 27, 28 e 29 aprile 2010; il 4, 6, 11, 12, 19, 20 e 25 maggio 2010; 14 luglio 2010.

    Esaminato in aula il 17, 18 e 26 maggio 2010; l'8 giugno 2010 ed approvato, con modificazioni, il 9 giugno 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2243):

    Assegnato alla 1^ commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 15 giugno 2010 con pareri delle Commissioni 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^, 12^, 13^, 14^ e questioni regionali.

    Esaminato dalla 1^ commissione, in sede referente, il 23 e 29 giugno 2010; il 15, 21 settembre 2010; il 12, 20, 21 e 26 ottobre 2010; il 2 , 3 e 9 novembre 2010; 18 gennaio 2011; 15 marzo 2011, 7 giugno 2011.

    Esaminato in aula il 22 giugno 2011 ed approvato, con modificazioni, previo stralcio degli articoli da 1 a 40 e 44 che formano il disegno di legge n. 2243 bis e degli articoli 41 e 42 che formano il disegno di legge n. 2243 ter, il 28 giugno 2011. Camera dei deputati (atto n. 3209-BIS-B):

    Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 30 giugno 2011 con pareri delle commissioni II, V e XI.

    Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 7, 12, 13, 14, 19, 21 e 28 luglio 2011.

    Esaminato in aula il 14 settembre 2011 ed approvato il 15 settembre 2011.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il...

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