DECRETO 9 gennaio 2008 - Codificazione e modalita'' di trasmissione dei dati relativi agli incassi e ai pagamenti degli enti previdenziali pubblici.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il comma 3 dell'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», che prevede che tutti gli incassi e i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;

Visto il comma 5 dell'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 28;

Visto il comma 161 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che stabilisce che sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'art. 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche e individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT;

Tenuto conto che per i diversi comparti delle amministrazioni pubbliche vengono emanati distinti decreti;

Visto l'art. 3 della determinazione del Ragioniere generale dello Stato n. 139437 del 9 novembre 2005 con la quale e' stato istituito il gruppo di lavoro con il compito di predisporre lo schema di decreto ministeriale per la codificazione degli incassi e dei pagamenti e dei dati di competenza economica degli Enti previdenziali;

Considerata la diversa natura giuridica degli enti previdenziali compresi nell'elenco dell'ISTAT citato in precedenza, nonche' la diversa normativa cui sono tenuti per la redazione dei bilanci;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, in sede di prima applicazione, alla redazione dello schema di decreto per la codificazione degli incassi e dei pagamenti dei soli enti previdenziali pubblici;

Considerato che gli enti previdenziali pubblici sono soggetti alla normativa di tesoreria unica, di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, tabella B, che non impone l'obbligo di un unico tesoriere, per cui il servizio di tesoreria puo' essere svolto anche da piu' banche;

Considerato, inoltre, che per tali enti molte operazioni di incasso, compresi i trasferimenti dal bilancio dello Stato, e di pagamento, avvengono direttamente attraverso movimentazioni di tesoreria e non su disposizioni del tesoriere;

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