CIRCOLARE 16 Luglio 2007, n. 463 - Modifica e codificazione della circolare 2 dicembre 2003, attuativa del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, in materia di contratti di filiera.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE

E DEI MERCATI TRAGR IV - AGROINDUSTRIA 1. Premessa e campo di applicazione.

1.1. La presente circolare si applica ai contratti di filiera finanziati con le risorse finanziarie residue indicate nelle premesse del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 452 del 3 luglio 2007.

1.2. La circolare definisce le spese ammissibili e i criteri di scelta degli investimenti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto ministeriale 1° agosto 2003, conformemente con la decisione della Commissione europea relativa all'aiuto di Stato n. N 381/03/Italia.

1.3. La presente circolare definisce altresi' le modalita' di presentazione delle domande, di erogazione del contributo e di gestione dei contratti di filiera.

1.4. Il decreto ministeriale 1° agosto 2003, e successive modificazioni, stabilisce i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, in base a quanto disposto dall'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, laddove per filiera agroalimentare si intende l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli, forestali ed agroalimentari. Tali contratti, da stipularsi tra i soggetti della filiera agroalimentare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono finalizzati alla realizzazione di programmi d'investimento integrati a carattere interprofessionale e aventi rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppino nei diversi segmenti della filiera agroalimentare in un ambito territoriale multiregionale.

1.5. Le agevolazioni si applicano ai territori coincidenti con le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

1.6. Le iniziative devono avere un carattere multiregionale, svilupparsi in un ambito territoriale riguardante almeno tre regioni ovvero due regioni per quei comparti la cui produzione nazionale ai prezzi di base e' localizzata per almeno il 30 per cento in tali regioni (media dei dati ISTAT ultimo triennio disponibile), comportare investimenti complessivi superiori ai 7 milioni di euro ed evidenziare un rapporto tra il valore degli investimenti previsti e il valore della produzione agricola attuale coinvolta nel contratto di filiera, prodotta dai soggetti beneficiari (valutata ai prezzi di base o equiparati), di almeno 1 a 3; nel caso di produzioni tipiche regolamentate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria - ivi compreso il biologico - tale rapporto puo' ridursi ad 1 a 2. Ai fini dell'ammissibilita' dell'iniziativa, inoltre, come previsto all'art. 6 del decreto ministeriale 1° agosto 2003, l'ammontare degli "investimenti di filiera" non dovra' essere inferiore al 30% del totale degli investimenti previsti dal contratto.

1.7. Ai fini del calcolo della produzione agricola attuale coinvolta nei contratti di filiera, si considerano le produzioni dei beneficiari delle azioni previste nelle tabelle 1A e 2A e dei destinatari dei servizi di cui alla tabella 3A, allegate alla presente circolare; restano invece escluse da tale computo eventuali produzioni agricole di soggetti beneficiari e/o destinatari di servizi nell'ambito degli aiuti di cui alle tabelle 4A e 5A allegate alla presente circolare.

1.8. Ai benefici previsti dal decreto ministeriale n. 452 del 3 luglio 2007 si accede mediante presentazione di domanda, debitamente compilata, secondo la modulistica allegata alla presente circolare.

1.9. Il sistema agevolativo e' applicato a sportello. Esso prevede la concessione delle agevolazioni ai soggetti che ne abbiano fatto domanda, sulla base dell'ordine di presentazione e delle risorse finanziarie disponibili, a fronte di piani progettuali per l'attuazione di contratti di filiera. 2. Soggetti proponenti e beneficiari.

2.1. Fermo restando quanto specificato nel decreto ministeriale 1° agosto 2003 e successive modificazioni, i soggetti di cui ai punti a), b), c) e d) dell'art. 3, comma 1, del suddetto decreto, possono beneficiare delle agevolazioni, purche' alla data di presentazione della domanda risultino gia' iscritti al registro delle imprese e siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a procedure concorsuali ne' ad amministrazione straordinaria.

2.2. Ai sensi della presente circolare, sono considerati beneficiari i soggetti che sono i diretti sostenitori delle spese di cui all'allegato A della presente circolare.

2.3. Nel caso in cui un soggetto beneficiario sia...

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