DECRETO 13 gennaio 2010, n. 33 - Regolamento di attuazione del Codice della proprieta'' industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. (10G0044)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Parte di provvedimento in formato grafico

Roma, 13 gennaio 2010

Il Ministro: Scajola

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 100

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri):

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

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- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,

S.O.

- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4

marzo 2005, n. 52, S.O.

- Si riportano gli articoli, 147, 149, 151, 184, 195,

197, 212 e 214 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.

30:

Art. 147 (Deposito delle domande e delle istanze). -

1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice sono depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro delle attivita' produttive. Con decreto dello stesso Ministro sono determinate le modalita' di deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, delle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione.

2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto d'ufficio.

3. Non possono, ne' direttamente, ne' per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessionari gli impiegati addetti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.

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Art. 149 (Deposito delle domande di brevetto europeo).

- 1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 198, commi 1

e 2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana, nonche' degli eventuali disegni.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.

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Art. 151 (Deposito della domanda internazionale). - 1.

Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il quale agisce in qualita' di ufficio ricevente ai sensi dell'art. 10 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio

1978, n. 260.

2. La domanda puo' essere presentata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione; la data di deposito della domanda viene determinata a norma dell'art. 11 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

3. La domanda internazionale puo' essere depositata anche presso l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualita' di ufficio ricevente, ai sensi dell'art. 151 della

Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, e presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di

Ginevra quale ufficio ricevente, osservate le disposizioni dell'art. 198, commi 1 e 2.

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Art. 184 (Entrata in vigore della procedura di opposizione). - 1. Le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con il successivo decreto del Ministro delle attivita' produttive che ne stabilisce le modalita' di applicazione.

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Art. 195 (Domande di trascrizione). - 1. Le domande di trascrizione devono essere redatte in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al richiedente con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione, secondo le prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive.

2. La domanda deve contenere:

a) il cognome, nome e domicilio del beneficiario della trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia;

b) il cognome e nome del titolare del diritto di proprieta' industriale;

c) la natura dell'atto o il motivo che giustifica la trascrizione richiesta;

d) l'elencazione dei diritti di proprieta' industriale oggetto della trascrizione richiesta;

e) nel caso di cambiamento di titolarita', il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha la cittadinanza, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero il nome dello Stato nel quale il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio.

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Art. 197 (Annotazioni). - 1. Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, deve in ciascuna domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice.

2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di proprieta' industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere portati a conoscenza dell'Ufficio per l'annotazione sul registro di cui all'art. 185.

3. La domanda di annotazione di cambiamento di nome o indirizzo deve essere redatta in unico esemplare secondo le prescrizioni di cui al regolamento di attuazione.

4. E' sufficiente una sola richiesta quando la modifica riguarda piu' diritti di proprieta' industriale sia allo stato di domanda che concessi.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all'art. 201.

6. Le sentenze che pronunciano la nullita' o la decadenza dei titoli di proprieta' industriale pervenuti all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere annotate sul registro e di esse deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.

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Art. 212 (Assemblea degli iscritti all'Albo). - 1.

L'assemblea e' convocata dal presidente, su delibera del

Consiglio dell'ordine. Essa e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli iscritti ed in seconda convocazione, che non puo' aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un sesto degli iscritti se gli iscritti presenti e rappresentati raggiungono la presenza di almeno un quinto degli iscritti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti.

2. Ogni consulente abilitato iscritto all'albo puo' farsi rappresentare da un altro consulente abilitato iscritto all'albo con delega scritta. Un medesimo partecipante non puo' rappresentare piu' di cinque iscritti.

3. Le modalita' di convocazione e di svolgimento dell'assemblea sono determinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive.

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Art. 214 (Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine). - 1. I componenti del Consiglio dell'ordine di cui all'art. 215 sono eletti a maggioranza semplice dei voti segreti validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore alla meta' piu' uno dei componenti da eleggere. Vengono eletti i dieci candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' e' preferito il candidato piu' anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il piu' anziano di eta'.

2. Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione in forma autonoma, sia individualmente che nell'ambito di societa', uffici o servizi autonomi, da una parte, e dei consulenti che esercitano in uffici e servizi specializzati nell'ambito di enti o imprese di cui all'art.

205, comma 3, dall'altra, non puo' essere rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con piu' di otto componenti.

Parimenti ciascuna sezione dell'albo non puo' essere rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con piu' di sette componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.

3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. E' ammessa la votazione mediante lettera.

4. Le modalita' di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti sono stabilite con decreto...

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