LEGGE 14 febbraio 2006, n. 56 - Modifica dell'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 295 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente:
´3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corteª.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3397):
Presentato dal sen. Caruso ed altri il 20 aprile 2005.
Assegnato alla 2™ commissione (Giustizia), in sede
referente, il 5 maggio 2005 con parere della commissione
1™.
Esaminato dalla 2™ commissione, in sede referente il 10
e il 18 maggio 2005.
Assegnato nuovamente alla 2™ commissione, in sede
deliberante, il 7 luglio 2005 con parere della commissione
1™.
Esaminato dalla 10™ commissione, in sede deliberante il
12 luglio 2005 e approvato il 20 luglio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 6024):
Assegnato alla II commissione (Giustizia) in sede
referente il 28 luglio 2005 con parere della commissione I.
Esaminato dalla II commissione in sede referente il 13
e 22 settembre 2005; 11 ottobre 2005.
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede
legislativa, il 6 febbraio 2006 con il parere della
commissione I.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa e
approvato con modificazioni il 7 febbraio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 3397/B):
Assegnato alla 2™ commissione (Giustizia), in sede
deliberante, l'8 febbraio 2006.
Esaminato dalla 2™ commissione e approvato 1'8 febbraio
2006.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiaii della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge modificata e della
quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Note all'art...
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