LEGGE 14 febbraio 2006, n. 56 - Modifica dell'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 295 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente:

´3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corteª.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3397):

Presentato dal sen. Caruso ed altri il 20 aprile 2005.

Assegnato alla 2™ commissione (Giustizia), in sede

referente, il 5 maggio 2005 con parere della commissione

1™.

Esaminato dalla 2™ commissione, in sede referente il 10

e il 18 maggio 2005.

Assegnato nuovamente alla 2™ commissione, in sede

deliberante, il 7 luglio 2005 con parere della commissione

1™.

Esaminato dalla 10™ commissione, in sede deliberante il

12 luglio 2005 e approvato il 20 luglio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 6024):

Assegnato alla II commissione (Giustizia) in sede

referente il 28 luglio 2005 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione in sede referente il 13

e 22 settembre 2005; 11 ottobre 2005.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede

legislativa, il 6 febbraio 2006 con il parere della

commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa e

approvato con modificazioni il 7 febbraio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 3397/B):

Assegnato alla 2™ commissione (Giustizia), in sede

deliberante, l'8 febbraio 2006.

Esaminato dalla 2™ commissione e approvato 1'8 febbraio

2006.

Avvertenza:

Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni

sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiaii della Repubblica italiana,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

lettura della disposizione di legge modificata e della

quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Note all'art...

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