Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Libro I DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E
DONNA

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunita' tra uomo e donna, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti per la prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dei 24 gennaio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella riunione del 27 febbraio 2006;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso nei termini di legge il prescritto parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;

Sulla proposta del Ministro per le pari opportunita', di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle attivita' produttive;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Divieto di discriminazione tra uomo e donna (legge 14 marzo 1985, n.

132, articolo 1)

1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle liberta' fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

l'efficacia degli atti legislativi qui strascritti.

- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'

europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,

al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

leggi e di emanare i decreti avente valore di legge ed i

regolamenti.

- L'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, cosi'

recita:

Art. 6 (Riassetto normativo in materia di pari

opportunita). - 1. Il Governo e delegato ad adottare, entro

un anno dalla data di entrata in vigore della presente

legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto

delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunita',

secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di

cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e

successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti

principi e criteri direttivi:

a) individuazione di strumenti di prevenzione e

rimozione di ogni forma di discriminazione, in particolare

per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso,

la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni

personali, gli handicap, l'eta' e l'orientamento sessuale,

anche al fine di realizzare uno strumento coordinato per il

raggiungimento degli obiettivi di pari opportunita'

previsti in sede di Unione europea e nel rispetto dell'art.

117 della Costituzione;

b) adeguamento e semplificazione del linguaggio

normativo anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni

e duplicazioni.

.

- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed

ampliamento delle attribuzioni della Conferenza per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i

compiti di interesse comune delle regioni, delle province e

dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie

locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto

1997, n. 202.

Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e

Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed

autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti

di interesse comune delle regioni, delle province, dei

comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza

Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'

presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per

sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per

gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro

del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,

il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,

il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione

nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente

dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente

dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -

UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati

dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.

Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque

rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della

legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere

invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti

di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'

convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi

il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia

richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'

convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le

sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei

Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari

regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal

Ministro dell'interno.

.

Titolo II ORGANIZZAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

Capo I
Politiche di pari opportunita'

Art. 2.

Promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunita'

(decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articolo 5)

1. Spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunita', a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonche' a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei.

Capo II Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna

Art. 3.

Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna

(decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, articolo 1)

1. La Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna, istituita presso il Dipartimento per le pari opportunita', fornisce al Ministro per le pari opportunita', che la presiede, consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di pari opportunita' fra uomo e donna, sui provvedimenti di competenza dello Stato, ad esclusione di quelli riferiti alla materia della parita' fra i sessi nell'accesso al lavoro e sul lavoro; in particolare la Commissione:

  1. formula proposte al Ministro per l'elaborazione delle modifiche della normativa statale necessarie a rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, nei confronti delle donne ed a conformare l'ordinamento giuridico al principio di pari opportunita' fra uomo e donna, fornendo elementi informativi, documentali, tecnici e statistici, utili ai fini della predisposizione degli atti normativi;

  2. cura la raccolta, l'analisi e l'elaborazione di dati allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle politiche di pari opportunita' nei vari settori della vita politica, economica e sociale e di segnalare le iniziative opportune;

  3. redige un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunita';

  4. fornisce consulenza tecnica e scientifica in relazione a specifiche problematiche su richiesta del Ministro o del Dipartimento per le pari opportunita';

  5. svolge attivita' di studio e di ricerca in materia di pari opportunita' fra uomo e donna.

    Art. 4.

    Durata e composizione della Commissione

    (decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, articolo 2)

    1. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro e dura in carica due anni. Essa e' composta da venticinque componenti di cui:

  6. undici prescelti nell'ambito delle associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;

  7. quattro prescelti nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

  8. quattro prescelti nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

  9. tre prescelti fra le donne che si siano particolarmente distinte, per riconoscimenti e titoli, in attivita' scientifiche, letterarie e sociali;

  10. tre rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    2. Almeno due volte l'anno, la Commissione si riunisce a composizione allargata, con la partecipazione di un rappresentante di pari opportunita' per ogni regione e provincia autonoma, anche al fine di acquisire osservazioni, richieste e segnalazioni in merito a questioni che rientrano nell'ambito delle competenze del sistema delle regioni e delle autonomie locali.

    Art. 5.

    ...

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