CIRCOLARE 21 gennaio 2011, n. 2583 - Nuovo codice della strada - Art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell''anno 2011. (11A02982)

Al Ministero dell'interno

Dipartimento della pubblica sicurezza

A tutti gli Uffici territoriali del

Governo - Prefetture

Alle amministrazione regionali

Alla amministrazione della provincia autonoma di Bolzano

Alla amministrazione della provincia autonoma di Trento

Alle amministrazioni provinciali

Alle amministrazioni comunali

All'ANAS - Direzione generale tecnica - Ispett. 2° Uff. 4°

Ai Compartimenti viabilita' ANAS

Ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

Alle direzioni generali territoriali

Alla C.S.A.I. (Commissione Sportiva

Automobilistica)

Alla F.M.I. (Federazione

Motociclistica Italiana)

  1. PREMESSE

    1.1 L'art. 9 del nuovo codice della strada (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285) e successive modificazioni, al comma 1, precisa che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.

    In particolare per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli arti. 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalle regioni per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

    Pertanto la presente circolare e' essenzialmente indirizzata alle regioni, province e comuni in qualita' di enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, l'attivita' di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle Prefetture, in precedenza competenti alla trattazione della materia trasferita.

    Allo scopo di evitare inutili appesantimenti procedurali, a parere dello scrivente, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi deve rimanere quella delineata dai richiamati articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e piu' precisamente le autorizzazioni sono di competenza:

    delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale;

    delle regioni per le competizioni motoristiche su strade regionali e per competizioni che interessano piu' province e comuni;

    delle province per le competizioni motoristiche su strade provinciali e per competizioni che interessano piu' comuni;

    dei comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali.

    Per competizioni che interessano piu' regioni o piu' province e comuni di regioni diverse l'autorizzazione puo' essere rilasciata dalla regione da cui ha inizio la competizione.

    In coerenza con quanto espresso dal comma 2, dell'art. 9, del nuovo codice della strada, l'Ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.

    1.2 Dalla disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o piu' concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non e' prevista alcuna classifica.

    Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

    Il comma 3 dell'art. 9 del nuovo codice della strada prevede che per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, di competenza delle regioni o Enti locali, di seguito denominati Enti competenti, gli organizzatori (promotori) devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per la sicurezza stradale.

    Nell'intento di operare uno snellimento di procedure e' prevista la predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni Sportive Nazionali (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana e Federazione Motociclistica Italiana), entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

    Come detto, il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' richiesto quando le gare motoristiche si svolgono su strade ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell'art. 2 del nuovo codice della strada.

    Pertanto non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto...

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