Il «Codice Fallimentare» greco

AutoreNicola Nisio
Pagine1307-1340
Nicola Nisio
Il «Codice Fallimentare» greco
S: 1. Le procedure concorsuali vigenti in Grecia prima della entrata in vigore del «Codice Falli-
mentare». – 2. Le principali novità del “Codice Fallimentare». – 3. Cenni sul “nuovo” fallimento. – 4.
(Segue): il «piano di riorganizzazione». – 5. La «procedura di conciliazione».
1. Il 16 settembre 2007 è entrato in vigore in Grecia il Codice Fallimentare1 (di
sèguito, per semplicità, anche C.F.), contenuto nella l. n. 3588/2007, il cui articolo 181
ha abrogato i testi normativi che disciplinavano le procedure concorsuali sino ad allora
vigenti nel Paese.
A) Fra queste vi era, innanzi tutto, il fallimento2, regolato principalmente dal libro
terzo (articoli da 525 a 707) della Legge Commerciale3 e dalla l. n. 635/1937, testi nor-
mativi le cui disposizioni erano state più volte modicate nel corso del tempo.
Al fallimento potevano essere assoggettati tutti i «commercianti»4 che versassero in
1 PtwceutikoV KwdikaV (Ptocheutikòs Kòdikas).
2 Ptwceush (ptòcheusi).
3 EmporikoV NomoV (Emporikòs Nòmos).
La Legge Commerciale, emanata con il r. d. 19 aprile / 1° maggio 1835, suddivisa in tre libri – «Sul commercio
in generale»; «Sul commercio marittimo» e «Sul fallimento e la bancarotta» – costituì la traduzione uciale
in lingua greca dei primi tre libri del Code de Commerce francese del 1807. Con il coevo r. d. 2/14 maggio
1835 il legislatore greco dettò, poi, sulla falsariga del contenuto del libro quarto del Code de Commerce del
1807, la disciplina della competenza dei tribunali di commercio, successivamente soppressi nel 1887.
A seguito della abrogazione del libro secondo da parte della l. n. 3816/1958, del libro terzo ad opera dell’art.
181 C.F. e di una serie di disposizioni del libro primo mediante vari interventi normativi via via succedutisi
nel tempo, sono poche le disposizioni della Legge Commerciale ancora vigenti (tutte contenute nel libro
primo, alcune delle quali, peraltro, in un testo diverso da quello originario), con la conseguenza che quasi
tutta la materia del diritto commerciale risulta oggi disciplinata al di fuori di essa.
4 Emporoi (èmporoi).
In estrema sintesi, si può dire che nel diritto greco sono qualicati commercianti:
a) le persone siche che pongono in essere, per professione abituale, uno o più fra gli «atti di commercio»
(emporikeV praxeiV; emborikés pràksis) elencati negli articoli 2 e 3 del citato (v. nt. precedente) r. d. 2/14
maggio 1835, disposizioni entrambe ancora vigenti, che, sostanzialmente, riproducono il contenuto de-
gli articoli 632 e 633 del Code de Commerce del 1807;
b) le società in nome collettivo (omorruqmeV etairieV; omòrrithmes etairìes), le società in accomandita semplice
(eterorruqmeV etairieV; eteròrrithmes etairìes) e le società in accomandita per azioni (eterorruqmeV etai−
rieV kata metoceV; eteròrrithmes etairìes katà metochès, tipo societario, questo, anche in Grecia pressoché
desueto nella prassi), la cui attività consista nel compimento di uno o più fra gli «atti di commercio» ri-
chiamati sub a);
L’acquisto della qualica di commerciante si fonda, per i soggetti sub a) e b), sul dettato dell’art. 1 della
Legge Commerciale, che riprende quello dell’art. 1 del Code de Commerce del 1807;
c) le società anonime (anwnumeV etairieV; anònimes etairìes), le società a responsabilità limitata (etairieV pe−
riorismeniV euqunhV; etairìes periorismènis efthiìnis), le società cooperative (sunaitairismoi; syneterismì) e
le società di navigazione (nautikeV etairieV; naftikès etairìes), qualunque attività svolgano.
1308 Studi in onore di Umberto Belviso
uno stato di «cessazione dei pagamenti»5 ovvero che avessero depositato, presso la can-
celleria del tribunale competente a dichiararne il fallimento, una dichiarazione di so-
spensione del pagamento dei propri debiti (art. 525 della Legge Commerciale).
Il fallimento era fondamentalmente diretto alla liquidazione del patrimonio del
fallito6 ed alla ripartizione del ricavato tra i suoi creditori, ciò che, nella maggior parte
dei casi, comportava la disgregazione dell’azienda che a costui aveva fatto capo7.
B) Vi erano, poi, le due procedure – disciplinate nel d. l. n. 3562/1956 e nel r. d.
del 22/28.12.1956 – di sottoposizione delle società anonime, in nome collettivo ed in
accomandita semplice alla «gestione ed amministrazione dei creditori»8 ovvero alla «li-
quidazione speciale»9.
Nel caso in cui una società rientrante in uno di questi tipi versasse in una situazione di
cessazione dei pagamenti, i creditori sociali rappresentanti almeno il cinquanta per cento del
totale dei debiti della società potevano chiederne – al tribunale competente per la dichiarazio-
ne di fallimento – anziché il fallimento, l’assoggettamento ad una «gestione provvisoria»10, -
nalizzatta alla successiva sottoposizione della società ad una delle due procedure in questione.
La procedura di «gestione ed amministrazione dei creditori» mirava al soddisfaci-
mento dei creditori attraverso gli utili ottenuti dalla prosecuzione dell’attività sociale, af-
A queste società la qualica di commerciante è attribuita per legge – per le società anonime, dall’art. 1,
comma 2° della l. 2190/1920; per le società a responsabilità limitata, dall’art. 3, comma 1°, della l. n.
3190/1955; per le società cooperative «civili» dall’art. 1, comma 7°, della l. n. 1667/1986; per le società
cooperative agricole ed i loro consorzi, dall’art. 1, comma 2°, della l. n. 2169/1993; per le società di na-
vigazione, dall’art. 1, comma 3°, della l. n. 959/1979 – indipendentemente dal loro oggetto sociale e
dall’attività eettivamente svolta;
d) i soci illimitatamente responsabili di società in nome collettivo e in accomandita (semplice e per azioni) che
siano, a loro volta, commercianti.
Cfr. in argomento G. Mampoukh, P. Papadrosou Arcaniwtakh (K.G. Pab, P. P – A-
), Emporiko Dikaio, Atene – Salonicco, 2001, 108 ss.; S. D. YucomanhV (S. D. P),
Emporiko Dikaio, Atene – Salonicco, 2007, 225 ss.
5 Paush plhrwmwn (pàusi pliromòn).
6 PtwcoV (ptochòs).
7 Cfr. E. E. PerakhV (E.E. P), Ptwceutiko Dikaio, Atene, 2010, 8.
A dire il vero, la disciplina del fallimento contemplava anche l’istituto del concordato fallimentare (ptwceu−
tikoV sumbibasmoV; ptocheutikòs simvivasmòs), mediante il quale era possibile perseguire il ne del soddisfa-
cimento dei creditori anche attraverso operazioni che evitassero la disgregazione dell’azienda del fallito.
L’istituto aveva, tuttavia, prodotto, nella prassi, risultati tutt’altro che soddisfacenti. A riprova di ciò basti
considerare che la disciplina originaria del concordato fallimentare – contenuta negli articoli da 597 a 624
della Legge Commerciale e del tutto analoga (eccezion fatta per una disposizione specicamente dedicata al
concordato con cessione dei beni: art. 614) alla disciplina del concordato fallimentare dettata dagli articoli
da 615 a 655 del nostro Codice di Commercio del 1865 – prevedeva, dopo la chiusura della fase della veri-
cazione dei crediti fallimentari, l’obbligatoria convocazione dei creditori al ne di vericare l’esistenza delle
condizioni per la formazione del concordato. Proprio i deludenti risultati registrati nella prassi dall’istituto
avevano, tuttavia, indotto il legislatore greco, nel tentativo di accorciare la durata dei fallimenti, a rendere la
convocazione facoltativa (art. 18 della l. n. 2479/1997). Cfr. D. K. AughtidhV (D.K. A), O Ptwceu−
tikoV KwdikaV tou 2007, EEmpD, 2007, 546.
8 Dioikhsin kai diaceirisin pistwtwn (dioìkisin kai diacheìrisin pistotòn).
9 Eidikhn ekkaqarisin (eidikìn ekkathàrisin).
10 Proswrinhn diaceirisin (prosorinìn diachìrisin).
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data ad una «commissione di amministrazione» – i cui componenti venivano nominati
su indicazione dei creditori – cui veniva attribuita l’amministrazione della società. La
«commissione», dopo aver proceduto alla verica dei crediti secondo le norme previste
per il fallimento, assegnava gratuitamente ai creditori sociali, in caso di sottoposizione alla
procedura di una società anonima, titoli nominativi liberamente trasferibili ovvero, in
caso di sottoposizione alla procedura di una società in nome collettivo o in accomandita
semplice, quote sociali privilegiate, di valore nominale pari al credito da ciascuno vantato.
Gli utili netti realizzati dalla società in ciascun esercizio sociale erano destinati all’acquisto
(cui seguiva l’annullamento) dei titoli ovvero delle quote assegnate ai creditori, che in tal
modo venivano rimborsati del loro credito11 12.
La procedura di «liquidazione speciale» era, invece, diretta, come il fallimento, alla
liquidazione del patrimonio sociale ed alla ripartizione del suo ricavato tra i creditori,
attività adate ad un liquidatore nominato dal tribunale. A questa procedura le società
anonime, in nome collettivo ed in accomandita semplice potevano essere sottoposte o
direttamente oppure – come già accennato13 – a seguito dell’infruttuoso esito della pro-
cedura di «gestione ed amministrazione dei creditori».
C) Fra le procedure concorsuali vigenti alla data di entrata in vigore del Codice Falli-
mentare, le ultime, in ordine di tempo, ad essere introdotte nell’ordinamento greco erano
state quelle previste negli articoli da 44 a 46 g) della l. n. 1892/1990, alle quali potevano
essere assoggettate le imprese (epiceirhseiV; epicheirìseis)14 che, alternativamente:
a) avessero sospeso o interrotto la loro attività a causa di dicoltà economiche;
b) versassero in una situazione di cessazione dei pagamenti;
11 Erano tre i possibili sbocchi della procedura:
a) nel caso in cui la procedura fosse andata a buon ne ed i creditori fossero stati soddisfatti, la società tor-
nava alla gestione ordinaria;
b) nel caso in cui, invece, la procedura non fosse andata a buon ne, i creditori potevano chiederne, alter-
nativamente:
b1) lo scioglimento e la conseguente sottoposizione alla procedura di liquidazione ordinaria;
b2) la sottoposizione alla procedura di «liquidazione speciale» di cui è parola nel testo.
12 Una nalità analoga a quella che animava la procedura della «gestione ed amministrazione dei creditori» – il
soddisfacimento dei creditori con gli utili derivanti dalla gestione dell’impresa del debitore – può ancor oggi ri-
scontrarsi nella procedura esecutiva individuale della «gestione forzata» (anagkastikh diaceirish; anagastikì
diacheìrisi), disciplinata negli articoli da 1034 a 1046 del Codice di Procedura Civile greco (KwdikaV PolitikhV
DikonomiaV; Kòdikas Politikìs Dikonomìas), che può avere ad oggetto, oltre che beni immobili, anche l’azienda
del debitore. L’assoggettamento alla procedura è disposto – su istanza del creditore munito di titolo esecutivo e
sempre che non ricorrano le ragioni per le quali l’art. 1035 ne prevede il rigetto – dal tribunale del luogo ove ha
sede l’azienda, che nomina un amministratore con il compito di gestirla al ne del soddisfacimento del credito-
re istante (e degli altri, eventualmente intervenuti nella procedura), con gli utili della gestione.
13 Supra nt. 11.
14 Il termine «epiceirish» («epicheirisi») viene adoperato, nel linguaggio giuridico greco, talvolta in un signica-
to simile a quello che nel nostro linguaggio giuridico assume il termine impresa, talaltra in un signicato analogo
a quello che nel nostro linguaggio giuridico assume il termine azienda (cfr. il lemma «epiceirhsh» in S
C, Dizionario Giuridico Italiano – Greco, Atene, 2008; nonché S. D. P, (nt.4), 88 e 274 ss.).
Nella l. n. 1892/1990 il termine veniva adoperato in entrambe le accezioni:
a) nell’individuare i soggetti che potevano essere ammessi alle procedure contemplate dalla legge, il legisla-
tore utilizzava il termine nel signicato di «attività economica organizzata svolta da una persona sica o

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