DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 - Codice dei beni culturali e del paesaggio

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed in particolare l'art. 146, comma 3, secondo cui Entro sei mesi (. . .), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e' individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilita' paesaggistica degli interventi proposti;

Vista la proposta formulata dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sulla base dei lavori di un gruppo tecnico paritetico all'uopo costituito con decreto ministeriale in data 26 novembre 2004;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni in data 26 maggio 2005;

Ritenuto, in esito alla valutazione oggetto di impegno del Ministro per i beni e le attivita' culturali in sede di intesa, di mantenere, all'art. 3, la necessita' dell'accordo ai fini delle semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica, in coerenza all'esercizio concorrente delle funzioni di tutela paesaggistica ed al principio di leale collaborazione;

Decreta:

Art. 1.

Relazione paesaggistica

  1. Nell'allegato al presente decreto sono definiti le finalita', i criteri di redazione, i contenuti della relazione paesaggistica che correda, congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto, l'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli articolo 159, comma 1 e 146, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

    Art. 2.

    Valutazioni di compatibilita' paesaggistica

  2. La relazione paesaggistica costituisce per l'amministrazione competente la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall'art. 146, comma 5 del predetto Codice.

    Art. 3.

    Integrazioni e semplificazioni

  3. Con riferimento alle peculiarita' dei valori paesaggistici da tutelare le regioni possono integrare i contenuti della relazione paesaggistica e, previo accordo con la direzione regionale del Ministero territorialmente competente, possono introdurre semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica per le diverse tipologie di intervento.

    Art. 4.

    Entrata in vigore

  4. Il presente decreto entrera' in vigore ad avvenuta stipula dell'accordo di cui all'art. 3 e comunque decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale.

    Roma, 12 dicembre 2005

    p. Il Presidente del Consiglio

    Letta Il Ministro per i beni e le attivit culturali

    Buttiglione

Allegato
ALLEGATO

RELAZIONE PAESAGGISTICA. 1. Finalita'. II presente allegato ha lo scopo di definire la "Relazione paesaggistica" che correda l'istanza di autorizzazione paesaggistica congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto (definita testo tra gli elaborati di progetto di seguito indicati). I contenuti della relazione paesaggistica qui definiti costituiscono per l'Amministrazione competente la base di riferimento essenziale per la verifica della compatibilita' paesaggistica degli interventi ai sensi dell'art. 146, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", di seguito denominato Codice. Le Regioni, nell'esercizio delle attivita' di propria competenza, specificano e integrano i contenuti della relazione in riferimento alle peculiarita' territoriali ed alle tipologie di intervento. La Relazione paesaggistica contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilita' paesaggistica dell'intervento, con riferimento ai contenuti e alle indicazioni del piano paesaggistico ovvero del piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Deve, peraltro, avere specifica autonomia di indagine ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati altresi' a motivare ed evidenziare la qualita' dell'intervento anche per cio' che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d'intervento. 2. Criteri per la redazione della relazione paesaggistica. La relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, dovra' dar conto sia dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico) e area di intervento) prima dell'esecuzione delle opere previste, sia delle caratteristiche progettuali dell'intervento, nonche' rappresentare nel modo piu' chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l'intervento. A tal fine, ai sensi dell'art. 146, commi 4 e 5 del Codice la documentazione contenuta nella domanda di autorizzazione paesaggistica indica: lo stato attuale del bene paesaggistico interessato; gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonche' le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice; gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte; gli elementi di mitigazione e compensazione necessari; Deve contenere anche tutti gli elementi utili all'Amministrazione competente per effettuare la verifica di conformita' dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici urbanistici e territoriali ed accertare: la compatibilita' rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo; la congruita' con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area; Ia coerenza con gli obiettivi di qualita' paesaggistica. 3. Contenuti della relazione paesaggistica. 3.1 Documentazione tecnica. La documentazione tecnica minima, per la cui redazione ci si puo' avvalere delle analisi paesaggistiche ed ambientali, con particolare riferimento ai quadri conoscitivi ed ai contenuti dei piani a valenza paesaggistica, disponibili presso le Amministrazioni pubbliche, contiene ed evidenzia: A) elaborati di analisi dello stato attuale: 1. descrizione(2), anche attraverso estratti cartografici, dei caratteri paesaggistici del contesto paesaggistico e dell'area di intervento: configurazioni e caratteri geomorfologici; appartenenza a sistemi naturalistici (biotopi, riserve, parchi naturali, boschi); sistemi insediativi storici (centri storici, edifici storici diffu), paesaggi agrari (assetti colturali tipici, sistemi tipologici rurali quali cascine, masserie, baite, ecc.), tessiture territoriali storiche (centuriazioni, viabilita' storica); appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovralocale (sistema delle cascine a corte chiusa, sistema delle ville, uso sistematico della pietra, o del legno, o del laterizio a vista, ambiti a cromatismo prevalente); appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici; appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica (in rapporto visivo diretto con luoghi celebrati dalla devozione popolare, dalle guide turistiche, dalle rappresentazioni pittoriche o letterarie). La descrizione sara' corredata anche da una sintesi delle principali vicende storiche, da documentazione cartografica di inquadramento che ne riporti sinteticamente le fondamentali rilevazioni paesaggistiche, evidenziando le relazioni funzionali, visive, simboliche tra gli elementi e i principali caratteri di degrado eventualmente presenti; 2. Indicazione e analisi dei livelli di tutela(3) operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento considerata, rilevabili dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale e da ogni fonte normativa, regolamentare e provvedimentale; indicazione della presenza di beni culturali tutelati ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 3. Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilita' e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio. In particolare, la rappresentazione dei prospetti e degli skylines dovra' estendersi anche agli edifici contermini, per un'area piu' o meno estesa, secondo le principali prospettive visuali da cui l'intervento e' visibile quando: a) la struttura edilizia o il lotto sul quale si interviene e' inserito in una cortina edilizia; b) si tratti di edifici, manufatti o lotti inseriti in uno spazio pubblico (piazze, slarghi, ecc.)(4); c) si tratti di edifici, manufatti o lotti inseriti in un margine urbano verso il territorio aperto. Nel caso di interventi collocati in punti di particolare visibilita' (pendio, lungo mare, lungo fiume, ecc.), andra' particolarmente curata la conoscenza dei colori, dei materiali esistenti e prevalenti dalle zone piu' visibili, documentata con fotografie e andranno studiate soluzioni adatte al loro inserimento sia nel contesto paesaggistico che nell'area di intervento. Nel caso di interventi su edifici e manufatti esistenti dovra' essere rappresentato lo stato di fatto della preesistenza(5), e andra' allegata documentazione storica relativa al singolo edificio o manufatto e con minor dettaglio all'intorno. Nelle soluzioni progettuali andra' curata, in particolare, la adeguatezza architettonica (forma, colore, materiali, tecniche costruttive, rapporto volumetrico con la preesistenza), del nuovo intervento con l'oggetto edilizio o il manufatto preesistente e con l'intorno basandosi su criteri di continuita' paesaggistica laddove questi contribuiscono a migliorare la qualita' complessiva dei luoghi. B) elaborati di progetto: gli elaborati di progetto, per scala di rappresentazione e apparato descrittivo, devono rendere comprensibile l'adeguatezza dell'inserimento delle nuove opere nel contesto paesaggistico cosi' come descritto nello stato di fatto e comprendono: 1. inquadramento dell'area e dell' intervento/i planimetria generale quotata su base topografica carta tecnica...

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