Articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. Aspetti applicativi.

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L'art. 6 del codice del consumo, contenuto nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di seguito denominato codice, stabilisce quali debbano essere le indicazioni minime riportate sui prodotti o le confezioni destinati al consumatore e commercializzati sul territorio nazionale.

La ratio della disposizione e' quella di tutelare il' consumatore nella fase in cui acquista un prodotto, fornendogli tutte le informazioni utili per poter valutare e scegliere in maniera consapevole.

Con riferimento a tale disposizione sono da precisare i seguenti aspetti.

1) L'art. 8 del codice del consumo stabilisce: ´1. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento. 2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinatiª.

Ai sensi di detta norma la disposizione dell'art. 6 del codice del consumo, riveste un ambito di applicazione generale: regola le fattispecie non disciplinate in modo specifico, e quindi si applica a tutte le tipologie di prodotti per i quali, non esistendo prescrizioni in forza di disposizioni comunitarie o nazionali, il legislatore ha previsto che siano resi al consumatore almeno gli elementi informativi enunciati nel predetto art. 6. Diversamente, in tutti quei casi in cui esistono puntuali disposizioni che includono le informazioni specificamente previste dall'art. 6 del codice del consumo, ovvero derogano alla predetta disposizione, sono queste ultime che devono essere applicate, disponendo, come detto, l'art. 6 in via sussidiaria e complementare.

2) Tra gli elementi informativi prescritti, la lettera c) del medesimo art. 6 del codice stabilisce l'obbligatoria indicazione del Paese di origine del prodotto, se situato fuori dall'Unione europea.

Riguardo a detto precetto, che e' una disposizione innovativa rispetto all'art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 126, va tenuto presente, in ordine alla sua concreta operativita', quanto previsto dal successivo art. 10 del codice...

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