DECRETO 30 novembre 2011 - Autorizzazione all''immissione in commercio del coadiuvante di prodotto fitosanitario denominato «Kantor». (12A00904)
IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;
Visto l'art. 58 regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato e uso dei coadiuvanti;
Visto l'art. 81, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 che deroga alle disposizioni di cui all'art. 58, paragrafo 1;
Visto l'art. 58, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1107/2009, a norma del quale disposizioni dettagliate per l'autorizzazione dei coadiuvanti sono stabilite in un regolamento da adottarsi secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'art. 79, paragrafo 4;
Ritenuto opportuno uniformare tutte le scadenze delle autorizzazioni di coadiuvanti, in vista dell'emanazione del regolamento di cui sopra, ed assegnare scadenza anche alle autorizzazioni che risultano esserne prive;
Ritenuto di assegnare al 31 dicembre 2015 la scadenza delle autorizzazioni dei coadiuvanti, fatti comunque salvi gli adempimenti ed adeguamenti alle eventuali disposizioni comunitarie;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione...
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