DECRETO 11 novembre 2011, n. 236 - Definizione ed individuazione dei clienti professionali pubblici, criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e relativa procedura di richiesta ai sensi dell''articolo 6, comma 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (12G0034)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'articolo 6, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento i clienti professionali pubblici nonche' i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta;

Vista la delibera Consob 29 ottobre 2007, n. 16190 , recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari;

Visto in particolare l'allegato 3 della citata delibera che stabilisce i requisiti per l'individuazione dei clienti professionali privati;

Visto l'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in tema di contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali;

Sentita la Banca d'Italia;

Sentita la Consob;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 7 aprile 2011;

Vista la nota del 21 luglio 2011 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 ottobre 2011;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

  1. «cliente»: il soggetto al quale vengono prestati servizi di investimento, accessori o di gestione collettiva;

  2. «cliente professionale»: il cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di operazioni e di investimenti finanziari e per valutare correttamente i rischi che assume;

  3. «cliente professionale pubblico»: il cliente individuato ai sensi del successivo articolo 2;

  4. «intermediari»: le imprese di investimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le banche comunitarie, i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio e la societa' Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto all'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6

    febbraio 1996, n. 52), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26

    marzo 1998, n. 71, S.O.

    - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n.

    164:

    2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento i clienti professionali pubblici nonche' i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.

    .

    - Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto-legge 25

    giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6

    agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203:

    Art. 62 (Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali). - 1. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unita' economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma,

    119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresi' norme di applicazione necessaria.

    2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di

    Bolzano e agli enti locali e' fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passivita' che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza.

    Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passivita' esistente, non puo' essere superiore a trenta ne' inferiore a cinque anni.

    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa, per i profili d'interesse regionale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo

    24 febbraio 1998, n. 58, che gli enti di cui al comma 2

    possono concludere, e indica le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facolta' di prevedere nei contratti di finanziamento. Al fine di assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati nonche' delle clausole relative alle predette componenti derivate, il medesimo regolamento individua altresi' le informazioni, rese in lingua italiana, che gli stessi devono contenere.

    4. Ai...

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