Clausole generali, principi di diritto e disciplina dei gruppi di società

AutoreGiuliana Scognamiglio
Pagine517-553
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rivista di diritto privato Saggi e pareri
4/2011
“Clausole generali”, principi di diritto
e disciplina dei gruppi di società*
di Giuliana Scognamiglio
SOMMARIO: 1. Principi e clausole generali nel nuovo capo IX del codice civile. Piano
dell’indagine. – 2. La tendenza odierna, confortata dal dato comparatistico, ad una
regolazione dei gruppi per principi e per clausole generali. – 3. I principi contenuti
nella disposizione dell’art. 2497, comma 1, c.c. – 4. Legittimità dell’attività di dire-
zione e coordinamento e soggezione di tale attività ai canoni della correttezza gestio-
nale. – 5. I “principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale”; signicato e
rilevanza della doppia aggettivazione. – 6. Riconoscimento alla capogruppo di un
potere gestorio, assistito da una clausola di discrezionalità. – 7. L’ambiguità del di-
sposto dell’art. 2497, comma 1, ultima proposizione, c.c.: sucienza delle compensa-
zioni soltanto virtuali ovvero necessità di compensazioni eettive? – 8. Argomenti
logici e sistematici a supporto della tesi della necessità per diritto vigente di una
compensazione eettiva e congrua. – 9. Rilievi critici fondati sul carattere “ragionie-
ristico” di tale impostazione. Replica: discrezionalità delle strategie gestionali di grup-
po e necessità di un limite in presenza di sistematici conitti d’interessi; l’obbligo di
compensare il pregiudizio arrecato alla singola società come limite al potere discrezio-
nale della capogruppo. – 10. Analisi di talune questioni dibattute in punto di ambi-
to soggettivo di applicazione della disciplina alla luce dei principi in essa enunciati:
a) l’applicabilità dell’art. 2497 alla persona sica. – 11. Segue: b) il signicato dell’i-
napplicabilità dell’art. 2497 c.c. allo Stato.
1. Le disposizioni in materia di direzione e coordinamento di società – costi-
tuenti il nuovo capo IX del libro V, introdotto nel codice civile con la riforma socie-
taria del 2003-2004 – orono alla nostra considerazione un modello di disciplina
per “clausole generali”, che contiene ed enuncia, esplicitamente o implicitamente,
anche taluni innovativi “principi giuridici”1. Si esaminerà in questo scritto il ruolo,
* Il lavoro è stato presentato e pubblicamente discusso in occasione del II Convegno annuale dell’Associazione
Italiana dei Professori Universitari di diritto commerciale – Orizzonti del diritto commerciale, sul tema “Le clau-
sole generali nel diritto commerciale” (Roma, 11-12 febbraio 2011). L’a. ringrazia, in particolare, P. Marchetti e
U. Tombari per la partecipazione a quella discussione. Destinato agli Studi in memoria di Pier Giusto Jaeger.
1 Si fa qui riferimento alla nomenclatura ed alla classicazione suggerite da M. Libertini, Clausole generali,
norme di principio, norme a contenuto indeterminato. Una proposta di distinzione, in Riv. crit. dir. priv.,
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nel contesto della predetta disciplina, degli uni e delle altre; si cercherà altresì di
dimostrare come questo tipo di analisi possa fornire un contributo all’interpretazio-
ne del dettato legislativo e alla soluzione di taluni dei dubbi che sono stati al riguar-
do sollevati già nella prime riessioni sulla novella, all’indomani dell’entrata in vigo-
La disciplina in esame investe un fenomeno della realtà economica – comune-
mente identicato in quello dei gruppi di società, sebbene il legislatore si sia astenu-
to dall’adoperare una siatta formula lessicale – che, sino alla riforma, era stato og-
getto soltanto di interventi normativi di carattere specico (: relativi a specici
proli o aspetti del problema, come la disciplina dell’insolvenza o quella dell’infor-
mazione contabile) o settoriale (: relativi ai gruppi di società operanti in determina-
ti settori economici, per esempio nel settore bancario ed in quello dell’intermedia-
zione nanziaria).
Era pertanto da tempo avvertita e segnalata, dalla giurisprudenza teorica e prati-
ca, l’esigenza di un intervento regolatorio di carattere generale, diretto a comporre i
diversi interessi che si fronteggiano e che sono variamente coinvolti dalla formazio-
ne e dal funzionamento di un gruppo di società; al tempo stesso era stata segnalata
la circostanza che i suddetti interventi normativi episodici facevano per lo più rife-
rimento alla fattispecie del “controllo di società” (declinata a sua volta nelle diverse
varianti, conosciute almeno in parte già dal codice civile del 1942, del controllo
interno, esterno e indiretto), mentre non prendevano in considerazione, se non in
casi sporadici o in discipline di carattere settoriale, l’elemento della direzione unita-
ria, da molti ritenuto coessenziale al controllo ai ni della identicazione della fatti-
specie del gruppo di società3.
2011, 345 ss. e già reperibile in internet all’indirizzo www.orizzontideldirittocommerciale.it, Biblioteca,
vol. 2011
2 Per chi scrive questa è anche l’occasione, cercata, di riprendere argomenti già discussi “a caldo” immediata-
mente a ridosso della novella del 2003, in una serie di saggi pubblicati in vari luoghi. Nel rimeditare e ri-
considerare i medesimi temi a distanza di qualche anno dalla svolta legislativa, dunque con maggiore distac-
co e all’esito di una più matura riessione, alcune opinioni sono state parzialmente modicate e alcuni
dubbi interpretativi sciolti in maniera parzialmente diversa: di ciò verrà dato conto al lettore attraverso i
richiami nelle note a piè di pagina. Non sempre, invece, si riuscirà a dar conto, per non aggravare la lettura
del testo con note a piè di pagina eccessivamente lunghe e ponderose, della mole assai ingente di interventi
e di commenti che questi primi anni post-riforma hanno registrato, praticamente su tutti i punti e gli aspet-
ti della disciplina della direzione e coordinamento di società. Mi limiterò dunque, per necessità, ai richiami
e alle citazioni di dottrina e giurisprudenza essenziali per la comprensione del discorso svolto nel testo,
condando per il resto nella pazienza del lettore, che potrà – se del caso – rinvenire indicazioni bibliogra-
che più complete e minuziose nei numerosi Commentari e Trattati apparsi successivamente alla emanazione
della disciplina suddetta.
3 Non è qui possibile citare analiticamente l’ampia letteratura, orente soprattutto negli ultimi due decenni
del secolo scorso, in punto di rapporto fra la nozione di “controllo” (nelle diverse declinazioni di cui essa è
suscettibile) e quella di “gruppo”. Mi sia consentito rimandare sul punto il cortese lettore alle considerazio-
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Com’è noto, non sono mancate, riguardo alle scelte compiute dal legislatore del-
la riforma, valutazioni alquanto critiche, e sono stati sollevati dubbi circa la reale
ecacia delle regole introdotte ai ni della tutela degli interessi che il legislatore
intendeva presidiare. Si è in particolare stigmatizzata4 l’eccessiva “vaghezza” del
complesso di regole con cui si è voluto, per la prima volta nel nostro Paese, por
mano alla disciplina del fenomeno dei gruppi di società (: dell’insieme costituito da
una pluralità di società sottoposte alla direzione e coordinamento e dell’ente a cui
tale direzione e coordinamento fa capo) ed in particolare apprestare un set di stru-
menti a protezione degli interessi potenzialmente compressi e pregiudicati dal pote-
re direttivo dell’ente o società capogruppo, con specico riguardo agli interessi dei
soci “esterni al controllo” delle società eterodirette e dei creditori di queste ultime;
vaghezza che minaccerebbe o addirittura vanicherebbe l’eettività dei mezzi di
tutela predisposti a favore di quegli interessi. Da altri5 si è paventato che la clausola
generale di correttezza, evocata nel primo capoverso dell’art. 2497 c.c., costituisca
un’arma spuntata a fronte dell’ampiezza e della pervasività del potere della società o
ente a cui fa capo il controllo su una pluralità di società e a fronte degli abusi e degli
eccessi, a danno dei soggetti esterni al controllo, che quella posizione di potere con-
sente di perpetrare. In ogni caso si è riconosciuto, anche da chi ha avuto un ruolo
diretto nell’elaborazione della disciplina in esame (Relazione ministeriale di accom-
pagnamento del d. lgs. n. 6/2003, § 13; Angelici), che la suddetta clausola generale
di correttezza, collocata al centro della disciplina dell’art. 2497 c.c., equivarrebbe ad
una norma in bianco, il cui contenuto, del tutto indeterminato e indeterminabile
ni a suo tempo svolte in G. Scognamiglio, Autonomia e coordinamento nella disciplina dei gruppi di società,
Torino, 1996, 1ss.; e ricordare altresì lo Studioso alla cui memoria il presente lavoro è dedicato: P.G. Jaeger,
Considerazioni parasistematiche sui controlli e sui gruppi, in Giur. Comm., 1994, I, 476 ss.
4 Cfr. fra gli altri L. Enriques, (in diversi luoghi e fra questi in) Scelte pubbliche e interessi particolari nella ri-
forma delle società di capitali, in Mercato concorrenza regole, 2005, 145 ss. È da osservare che la valutazione
che questo autore fa della disciplina dei gruppi in rapporto all’utilizzo di “clausole generali” si inscrive in una
tendenziale e più generale valutazione negativa della riforma societaria, in quanto diretta, secondo Enriques,
a raorzare, mediante il ricorso a clausole generali, la posizione dei prestatori di servizi legali. Per la critica a
tale posizione, cfr. C. Angelici, Introduzione alla riforma delle società di capitali, nel Liber amicorum G.F.
Campobasso, 1, Torino, 2006, 5 ss., 6.
Sembra valutare positivamente la scelta legislativa (sotto il prolo del ricorso a “clausole generali”) P. Mon-
talenti, (da ultimo) in N. Abriani, S. Ambrosini, O. Cagnasso, P. Montalenti, Le società per azioni, nel Tratt.
dir. comm., diretto da G. Cottino, IV, Padova, 2010, 636; e vedi già ID., Gruppi e conitto d’interessi nella
legge delega per la riforma del diritto societario, in Associazione Disiano Preite (a cura di), Verso un nuovo di-
ritto societario, Bologna, 2002, 237 ss., 239 ss.
5 Vedi ad es. A. Bassi, La disciplina dei gruppi, in La riforma del diritto societario, a cura di V. Buonocore, To-
rino, 2003, 202. Esprime il timore che la vaghezza delle clausole generali richiamate dalla disposizione valga
a pregiudicare l’eettività della tutela apparentemente accordata a determinati soggetti o categorie di sogget-
ti anche G.B. Portale, Osservazioni sulla schema di decreto delegato (approvato dal Governo i n data 29-30
settembre 2002) in tema di riforma delle società di capitali, in Riv. dir. priv., 2002, 717.

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