Clausola di esclusiva a favore del somministrante (Art. 1567 c.c.)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

Page 217

(. . .) Le parti stipulanti stabiliscono espressamente che la parte somministrata si obbliga a non richiedere a terzi forniture di merce della stessa natura di quella oggetto del contratto e a non provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del presente contratto.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT