DECRETO 12 ottobre 2012 - Norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine. (12A12982)

Titolo I


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, in particolare l'art. 42, l'allegato III - parte IV e l'allegato V - parti A e B;

Visto il regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione del 10 dicembre 2008, recante modalita' di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime;

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Vista la legge 8 luglio 1997, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, recante norme sanzionatorie in materia di classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari;

Visto l'art. 27 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante norme sanzionatorie in materia di classificazione delle carcasse suine;

Visti i due decreti ministeriali 30 dicembre 2004, relativi rispettivamente al rilascio del tesserino di abilitazione alla classificazione delle carcasse bovine ed al rilascio del diploma di abilitazione e tesserino per la classificazione delle carcasse suine;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1996, n. 482, con il quale sono stati attribuiti alle Regioni i compiti di controllo presso gli stabilimenti di macellazione che sono tenuti a identificare e classificare le carcasse e mezzene di bovini adulti;

Visto il decreto 8 ottobre 2007, recante attribuzione dei compiti di controllo sulla classificazione delle carcasse suine agli istituti INEQ, IPQ e ICQ;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2009, n. 3895, recante norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine;

Viste le circolari ministeriali 1° febbraio 2011, n. 832 e 4 aprile 2011, n. 2521, recanti rispettivamente linee guida per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suini e di bovini adulti;

Vista la circolare 22 marzo 2005, n. 11, relativa alle tecniche di classificazione automatizzate delle carcasse bovine;

Vista la decisione della Commissione europea 2001/468/CE, dell'8 giugno 2001, relativa all'autorizzazione dei metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia;

Considerato che si rende necessario emanare disposizioni nazionali aggiornate, in applicazione dei regolamenti comunitari attualmente vigenti, per assicurare l'uniformita' della classificazione e della rilevazione dei prezzi delle carcasse bovine e suine al fine di garantire l'equo compenso dei produttori sulla base del peso della carcassa a freddo degli animali consegnati al macello;

Considerato che, qualora le strutture di macellazione volessero effettuare le operazioni di mondatura per le carcasse bovine e di identificazione delle carcasse bovine e suine con sistemi differenti dal marchio ad inchiostro indelebile, occorre richiedere la preventiva autorizzazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che le imprese che effettuano macellazioni per una media annua fino a 75 bovini e a 200 suini a settimana possono ottenere una deroga alla classificazione previa apposita richiesta da far pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che un giusto apprezzamento del valore della carcassa dei suini e' conseguito anche con una stima del tenore di carne magra basata sui criteri oggettivi del peso della carcassa e della misurazione fisica di una o piu' parti anatomiche della carcassa;

Considerato che in Italia esistono due distinte popolazioni suine, le cui carni danno luogo a differenti mercati, per cui occorre utilizzare due equazioni di stima, riferite l'una al suino leggero, il cui peso carcassa e' compreso tra 70 e 110 kg, e l'altra piu' adatta alla classificazione del suino pesante, il cui peso carcassa e' compreso tra i 110,1 e i 155 kg;

Considerato che gli obblighi in materia di classificazione non si applicano alle strutture di macellazione che disossano tutti i bovini abbattuti e che lavorano esclusivamente suini nati ed ingrassati nei propri allevamenti e che sezionano la totalita' delle carcasse;

Considerato che e' stato portato a termine il progetto finalizzato «Controllo origine e classificazione carcasse suine» e si rende pertanto necessario rendere obbligatorio l'utilizzo del portale www.impresa.gov.it per la trasmissione delle informazioni relative alla classificazione e ai prezzi delle carcasse suine;

Considerato che le imprese che effettuano la macellazione per conto terzi, non disponendo di informazioni sui prezzi di acquisto del bestiame, debbono essere esentate dalla rilevazione e trasmissione dei prezzi di mercato, fatta eccezione per le persone fisiche o giuridiche che fanno procedere ad abbattimenti di bovini in un macello per un numero pari ad almeno 10.000 capi per anno;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 settembre 2012, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di applicazione delle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse dei bovini adulti e dei suini nonche' le relative comunicazioni dei prezzi di mercato, come previsto dal regolamento (CE) n. 1249/2008.

    Titolo II

    CARCASSE BOVINE

    Art. 2

    Classificazione e identificazione delle carcasse bovine

  2. La tabella comunitaria di cui all'allegato V, parte A del regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e integrazioni, denominata in seguito «tabella comunitaria», si applica alle carcasse di «bovini adulti», come definiti dalle norme dell'Unione europea.

  3. Tutti gli stabilimenti di macellazione riconosciuti ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, e del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, denominati di seguito «stabilimenti», classificano e identificano le carcasse o mezzene di bovini adulti da essi macellati, munite di bollo sanitario ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione I, capo III del regolamento (CE) n. 854/2004. La classificazione ed identificazione delle carcasse o mezzene deve essere eseguita conformemente alla tabella comunitaria, cosi' come disposto dal punto V dell'allegato V, parte A del regolamento (CE) n. 1234/2007.

  4. L'eta' per identificare le categorie «A» e «B» dei bovini di cui al successivo art. 8, comma 1, viene verificata sulla base delle informazioni disponibili nel quadro del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito conformemente alle disposizioni del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000.

    Titolo II

    CARCASSE BOVINE

    Art. 3

    Mondatura

  5. Gli stabilimenti possono effettuare le operazioni di mondatura delle carcasse o mezzene, qualora lo stato di ingrassamento lo giustifichi, prima della pesatura e dell'identificazione delle carcasse stesse previa apposita autorizzazione, valida fino a revoca, da richiedere, secondo il modello previsto dall'allegato 1 del presente decreto, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea - Ufficio PIUE VII - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, denominato in seguito «Ministero».

  6. Ai sensi dell'art. 13, comma 4 del regolamento (CE) n. 1249/2008, la mondatura comporta esclusivamente l'asportazione parziale del grasso esterno a livello:

    1. dell'anca, del lombo e della zona medio costale;

    2. della punta del petto, sul contorno della regione anogenitale e della coda;

    3. della fesa.

    Titolo II

    CARCASSE BOVINE

    Art. 4

    Deroghe ed esenzioni

  7. Gli stabilimenti che macellano in media annuale fino a 75 bovini adulti alla settimana, possono ottenere una deroga dall'obbligo della classificazione, previa apposita richiesta, da redigere sulla base del modello di cui all'allegato 2, da far pervenire al Ministero.

  8. Sulla base della richiesta di deroga di cui al comma 1, il Ministero valuta l'opportunita' della concessione del nulla osta.

  9. Sono esentati dagli obblighi di cui all'art. 2, comma 2, gli stabilimenti che provvedano al disossamento delle carcasse di tutti i bovini abbattuti.

    Titolo II

    CARCASSE BOVINE

    Art. 5

    Classificazione, identificazione e comunicazione dei risultati

  10. La classificazione, l'identificazione e la pesatura di una carcassa hanno luogo nello stesso macello in cui e' avvenuto l'abbattimento dell'animale e devono essere eseguite entro un'ora dalla giugulazione dell'animale.

  11. Il peso della carcassa ottenuto entro un'ora dalla giugulazione dell'animale si definisce «peso a caldo», mentre si definisce «peso a freddo» il peso a caldo diminuito del 2%.

  12. L'identificazione delle carcasse si effettua mediante apposizione sulla superficie esterna della carcassa di un marchio ad inchiostro indelebile ed atossico che indica la categoria, la classe di conformazione e lo stato d'ingrassamento del bestiame macellato, utilizzando le sigle e i numeri di cui alla tabella comunitaria, ben visibili e di altezza pari ad almeno due centimetri.

  13. La marchiatura e' apposta almeno nei seguenti punti:

    1. sui quarti posteriori, a livello del controfiletto, all'altezza della quarta vertebra lombare;

    2. sui quarti anteriori, a livello della punta di petto, a 10-30 cm di distanza dal centro dello sterno.

  14. In deroga al...

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