Classamento immobili, controversie condominiali, proprietario 'abusivo' ed altre questioni immobiliari

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine351-353
351
Arch. loc. e cond. 4/2015
Dottrina
Classamento
immobili, Controversie
Condominiali,
proprietario “abusivo”
ed altre questioni
immobiliari
di Corrado Sforza Fogliani
SOMMARIO
1. Deiezioni liquide: bottiglietta in aiuto. 2. Condizioni per il
declassamento. 3. Niente Imu, la casa si regala. 4. Il giudice
competente per le controversie condominiali. 5. Cacciato da
casa perché abusivamente occupata, questa è l’Italia. 6. Sia-
mo, con la Francia, i peggiori in Europa.
1. Deiezioni liquide: bottiglietta in aiuto
Dopo il caso virtuoso del Comune di Caminata (che è
stato più volte citato sulla stampa nazionale), è emerso
che anche Sindaci di altri centri hanno cominciato a capire
l’importanza di affrontare concretamente il problema delle
deiezioni liquide canine. Ed infatti a Brissogne (Aosta), in
virtù di un’apposita ordinanza f‌irmata dal Sindaco, è ob-
bligatorio che i conduttori di cani impediscano ai propri
animali di sporcare il suolo pubblico e privato altrui “con
deiezioni solide o liquide in particolare su f‌iori, f‌ioriere,
marciapiedi, muri, aree verdi, campi e prati”, con il divieto
di “portare a passeggio i cani, se gli accompagnatori non
sono muniti di idonea attrezzatura per rimuovere even-
tuali deiezioni prodotte in qualsiasi luogo ciò avvenga”.
Anche a Muggia (Trieste), per contrastare il fenomeno e
per migliorare la salubrità e l’igiene dei luoghi pubblici,
il Sindaco ha obbligato coloro che portano a passeggio i
cani ad avere con sé una bottiglietta d’acqua per lavare
immediatamente le deiezioni liquide.
A Molfetta (Bari) è stata approvata agli inizi di aprile
un’ordinanza che vieta di “condurre i cani nelle aree at-
trezzate a gioco per i bambini, nelle aiuole ove è vietato il
calpestio, negli spazi pubblici che, per caratteristiche del
suolo o della pavimentazione, rendano diff‌icile o impos-
sibile l’eventuale raccolta di deiezioni solide o, per il loro
particolare pregio, possano essere danneggiate da deiezio-
ni solide e liquide”. Il mancato rispetto delle disposizioni
contenute nell’ordinanza fa scattare sanzioni ammini-
strative da un minimo di 17 ad un massimo di 105 euro.
L’obiettivo dichiarato del Comune è quello di “richiamare
i cittadini tutti a comportamenti più consoni alla civile
convivenza, al rispetto per gli spazi comuni e al corretto
rapporto con gli animali da compagnia, di cui pure si rico-
nosce l’importanza e dei quali si affermano i diritti”.
2. Condizioni per il declassamento
L’istanza volta al declassamento o alla riduzione della
rendita può essere proposta anche se non ricorrono le con-
dizioni previste nell’art. 38 del Tuir (il quale, per l’ipotesi
in cui per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità
immobiliare differisca almeno del 50% dalla rendita cata-
stale, prevede che l’Amministrazione proceda a verif‌ica al
f‌ine di un diverso classamento o determinazione della ren-
dita). Non vi è necessità, insomma, di ricorrere a categorie
def‌inite a f‌ini peculiari per dare concretezza alla facoltà
del contribuente di ottenere l’aggiornamento (rebus sic
stantibus) delle valutazioni degli enti immobiliari ai f‌ini
catastali. In tal caso il giudice procederà ad una valutazio-
ne in cui ben può tener conto di mutate condizioni, della
vetustà dell’edif‌icio, della non rispondenza dell’immobile
alle esigenze attuali; e potrà eventualmente disapplicare i
criteri elaborati dalla Amministrazione. D’altronde, i ter-
mini di abitazione ‘signorile’, ‘civile’, ‘popolare’ richiamano
nozioni presenti nell’opinione generale a cui corrispondo-
no caratteristiche che possono con il tempo mutare, sia
sul piano della percezione dei consociati (si pensi al mag-
gior rilievo che assume nella mentalità di oggi il numero
dei servizi igienici, la collocazione centrale o periferica
di un immobile), sia sul piano oggettivo, per il naturale
deperimento delle cose, cui non abbia posto rimedio una
buona manutenzione; o per le mutate condizioni dell’area
ove l’immobile si trovi. Quindi può accadere che abitazioni
in passato ritenute modeste o “popolari” divengano “civili”
o “signorili”, e viceversa che immobili di pregio perdano la
qualif‌ica superiore. Ed allo stesso modo si deve procedere
nell’ipotesi in cui un contribuente deduca non già un mu-
tamento nella valutazione di dati al tempo correttamente
denunciati, ma una sopravvalutazione dei dati stessi,
donde poi l’attribuzione di una rendita che non sia confor-
me alle caratteristiche tipologiche del bene, ovviamente
sempre sul piano della percezione che i consociati ne
hanno. Né vi è ragione di prospettare l’imprescindibilità
dell’esistenza di un “interesse generale” dovendosi invece

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT