Commercio di clandestini: sequestro di persona a scopo di estorsione, pur a fronte di un illecito, pregresso accordo tra vittima e sequestratore

AutoreRoberta Cofano
Pagine1159-1160

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@1. Premessa

È notorio che, nei flussi migratori di cittadini extracomunitari «clandestini», il pagamento del viaggio, sovente, non avviene in anticipo, ma alla «consegna», in maniera rigidamente organizzata.

Un'organizzazione etnica pianifica lo spostamento del clandestino dal Paese di origine presso un altro da cui, poi, verranno condotti in Italia.

L'intermediario «trattiene» il clandestino, usando, quasi sempre, modi violenti a carico dello stesso, dei suoi parenti ovvero dei «padroni» che lo hanno «ordinato».

La consegna è subordinata al pagamento del prezzo di «riscatto» ed una sostanziale continuità contra legem lega le varie fasi del viaggio.

Gli intermediari cui viene «subappaltata» la conduzione, pertanto, pongono in essere un vero e proprio sequestro di persona, il cui movente originario consiste nell'agevolare illecitamente l'ingresso clandestino in Italia.

In merito alla qualità di ostaggio del sequestrato e, dunque, alla responsabilità penale di un simile sequestratore, in dottrina e giurisprudenza, si contrappongono due diversi orientamenti in funzione del ritenere che il pregresso accordo illecito tra le parti origini un sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 c.p. ovvero il concorso tra i reati di estorsione ex art. 629 c.p. e sequestro di persona ex art. 605 c.p.

La suddetta problematica costituirà ora oggetto della presente disamina, premessi rapidi cenni sulle fattispecie delittuose alla stessa sottesa.

@2. Brevi cenni sul sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 c.p. e sul raffronto con i reati di cui all'art. 605 c.p. e 629 c.p.

Risponde di sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 c.p. «Chiunque sequestra una persona con lo scopo di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione» 1.

L'attuale formulazione normativa svaluta, senza dubbio, l'elemento patrimoniale insito nel delitto e ne accentua sia il carattere estorsivo sia quello pluri-offensivo, assegnando autonoma rilevanza a ciascun suo elemento.

Il nucleo base dell'agire tipico va ravvisato nell'art. 605 c.p. 2, cioè, nella privazione della libertà personale intesa come possibilità di movimento nello spazio, per effetto di un conflitto tra la volontà della vittima e quella degli aggressori che, con violenza anche passiva, le impediscono di affrancarsi dalla loro sfera di arbitrio.

La condotta illecita può essere attiva ovvero omissiva e deve protrarsi per un certo tempo, non potendosi esaurire in un fatto istantaneo atteso che l'art. 630 c.p. concreta un tipico reato di durata.

A seconda che la privazione della libertà ne sia o meno conseguenza immediata, i mezzi adoperati per l'esecuzione del delitto si distinguono in diretti o indiretti.

Vittima può essere anche chi si trovi già in stato di parziale non libertà, pur ove difetti, per qualità soggettive, della piena capacità di rendersi conto della privazione 3 4.

Indubbia è la configurabilità del tentativo anche nelle ipotesi in cui della libertà si sia privati per un periodo di tempo trascurabile.

Riguardo alla sua direzione lesiva, il sequestro di persona a scopo di estorsione è un tipico reato di pericolo (per meglio dire, a c.d. consumazione anticipata) che si «consuma» non nel momento del pagamento del riscatto, ma con la privazione della libertà personale della vittima 5.

Secondo autorevole dottrina, la natura permanente del reato è destinata a cessare in caso di morte...

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