Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito della delega

  1. Il Governo e' delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto: a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento; b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in societa' bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni; c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle societa' conferitarie, gia' compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni; d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una piu' completa ristrutturazione del settore bancario.

    Art. 2.

    Regime civilistico degli enti

  2. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 si deve prevedere che essi: a) perseguono esclusivamente scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni; b) devolvono ai fini statutari nei settori di cui alla lettera d) una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera i) e comunque non inferiore alla meta', destinando le ulteriori disponibilita' ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti; c) operano secondo principi di economicita' della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditivita' rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresi' adottare per le operazioni di dismissione modalita' idonee a garantire la trasparenza, la congruita' e l'equita'; d) possono esercitare, con contabilita' separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutari, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanita' e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e detenere partecipazioni di controllo in enti e societa' che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese; e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle societa' per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione; f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella societa' bancaria o nella societa' nella quale l'enteabbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonche' le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalita' istituzionali dell'ente; g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilita', fissando specifici requisiti di professionalita' e ipotesi di incompatibilita' per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, comunque la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalita' che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.

    Per quanto riguarda le fondazioni la cui operativita' e' territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verra' assicurata la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi; h) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione della societa' conferitaria; i) sono sottoposti ad un'autorita' di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditivita' del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio; sentiti gli interessati puo' sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarita' nella gestione e, nei casi di impossibilita' di raggiungimento dei fini statutari, puo' disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorita' di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finche' ciascun ente rimarra' titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in societa' bancarie ovvero concorrera' al controllo, diretto o indiretto, di dette societa' attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno altresi' emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale; l) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazionedelle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale; m) sono inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, qualora abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal presente comma.

  3. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma l possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto: a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della societa' bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, in azioni delle stesse societa' privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la meta' del capitale sociale; b) emettere, previa deliberazione dell'assemblea della societa' bancaria partecipata, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette societa' bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

    Art. 3.

    Regime tributario degli enti

  4. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 e' informato ai seguenti criteri e principi direttivi: a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d); il possesso di partecipazione di controllo, diretto o indiretto, nella societa' bancaria...

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