Le festività civili e i riposi settimanali

AutoreLuigi Tramontano
Pagine193-196
193
Capitolo 3
Festività
ebraiche
D.P.R n. 792
del 1985
3
1Le festività civili
LE FESTIVITÀ CIVILI
E I RIPOSI SETTIMANALI
Le festività civili sono quelle date del calendario, in cui il legislatore ha
prescritto l’astensione dall’attività lavorativa; di queste, alcune hanno una
connotazione prettamente laica, altre sono orientate in modo confessionale.
L’elenco dei giorni costituenti festività per l’ordinamento civile risulta, in
maniera composita, dai seguenti atti normativi:
– L. n. 260 del 1949, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive;
– L. n. 90 del 1954, contenente modif‌icazioni alla L. n. 260 del 1949;
– L. n. 54 del 1977, contenente disposizioni in materia di giorni festivi;
D.P.R. n. 792 del 1985 sul riconoscimento come giorni festivi di festività
religiose determinate d’intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ai
sensi dell’art. 6 dell’Accordo, con Protocollo addizionale, f‌irmato a Roma il
18 febbraio 1984;
– formazione a livello comunale che dia rilevanza alle festività legate al
Santo Patrono della città;
– eventuali indicazioni contenute nei contratti collettivi, che potrebbero, per
motivi religiosi, stabilire casi di astensione dal lavoro.
Relativamente alla religione cattolica, l’elenco delle festività religiose ri-
conosciute come giorni festivi civili è contenuto, come già detto, nel D.P.R.
n. 792 del 1985, ed include:
– tutte le domeniche;
– il primo gennaio; Maria santissima Madre di Dio;
– il 6 gennaio, Epifania del Signore;
– il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine;
– il primo novembre, tutti i Santi;
– l’8 dicembre, l’Immacolata concezione;
– il 25 dicembre, Natale del Signore;
– il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma.
Nei giorni qualif‌icati come festività religiose, i lavoratori hanno diritto di
astenersi dal lavoro ed hanno diritto ad alcuni vantaggi retributivi nel caso
in cui non si astengano dall’attività lavorativa.
La legge n. 101 del 1989, di attuazione all’Intesa con l’Unione delle Comuni-
tà Ebraiche, stabilisce il riconoscimento da parte dello Stato di sette festività

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