La responsabilità civile della pubblica amministrazione
Autore | G. Morri - F. Pontrandolfi - S. Tenca |
Pagine | 501-512 |
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LA RESPONSABILITÀ CIVILE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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La P.A. come soggetto dell’ordinamento
pienamente responsabile delle proprie azioni
Come tutti i soggetti dell’ordinamento, anche la pubblica amministra-
zione assume obblighi e doveri ogni volta che entra in rapporto con
altri soggetti giuridici (obbligo di sopportare, di non fare, di fare e di
dare, secondo le nozioni tradizionali elaborate dal diritto comune).
La violazione di questi obblighi e doveri determina responsabilità nei
confronti del soggetto leso, al fine di reintegrare (in forma specifica o
per equivalente monetario) la relativa situazione patrimoniale.
Fino al 1999 la giurisprudenza era consolidata (qualcuno parlava anche
di giurisprudenza pietrificata), nel riconoscere la responsabilità della
pubblica amministrazione verso terzi solo in caso di lesioni arrecate a
posizioni soggettive riconducibili alla categoria del diritto soggettivo.
Ciò discendeva, in parte, da un’applicazione strettamente letterale
dell’art. 28 della Costituzione che disciplina il principio della re-
sponsabilità solo in conseguenza di “atti compiuti in violazione dei
diritti”, ritenendo implicitamente escluse le lesioni di interessi le-
gittimi. D’altra parte la giurisprudenza civile aveva sempre escluso
che l’art. 2043 c.c. (disciplinante la responsabilità extracontrattuale
per fatti illeciti) includesse, nell’ingiustizia del danno, quello arreca-
to alla posizione giuridica definita, appunto, di interesse legittimo.
Solo con la sentenza 26 marzo-22 luglio 1999, n. 500, le Sezio-
ni Unite della Suprema Corte di Cassazione, hanno riconosciuto la
risarcibilità di una posizione di interesse legittimo lesa dall’azio-
ne amministrativa. Fino a quel momento, come si è detto, soltanto i
diritti soggettivi potevano trovare ristoro in caso di lesione, mentre
tutti i tentativi per estendere la tutela risarcitoria anche agli interessi
legittimi venivano risolti attraverso soluzioni indirette (riconoscendo
natura di diritto soggettivo a situazioni che, in realtà, non la avevano,
attraverso le cd. operazioni di trasfigurazione di alcune figure di inte-
resse legittimo in diritti soggettivi).
La Suprema Corte di Cassazione ha operato un vero e proprio capo-
volgimento del proprio orientamento, tenacemente ribadito sino ad
allora, ritenendo ormai maturi i tempi per una sua radicale revisione.
Responsa-
bilità per
lesione
di diritti
soggettivi
Responsa-
bilità per
lesione di
interessi
legittimi
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