DECRETO 5 giugno 2008 - Riconoscimento, in favore del cittadino comunitario prof. Giuseppe Cataldi, di titolo di formazione, acquisito nella Comunita'' europea, quale titolo abilitante all''esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE

per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita' europea dal prof. Giuseppe Cataldi, nonche' la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato e' abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi del 7 novembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Visto il decreto direttoriale del 4 dicembre 2007 (AOODGOS prot. n. 600), che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 8 maggio 2008 - prot. n. 1415 con la quale l'Ufficio...

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