Riconoscimento, in favore del cittadino comunitario prof. Davide De Togni, di titolo di formazione, acquisito nella Comunita' europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relati...

IL DIRETTORE GENERALE

per gli ordinamenti scolastici

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita' europea dalla persona sotto indicata, nonche' la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato; alla conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato...

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