Legge n. 185/1990 (art. 6). Modifica alla delibera CISD 22 dicembre 1993 (punto 3). Esportazioni di materiali d'armamento verso la Repubblica popolare cinese. (Deliberazione n. 61/98

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998.

Legge n. 185/1990 (art. 6). Modifica alla delibera CISD 22 dicembre 1993 (punto 3). Esportazioni di materiali d'armamento verso la Repubblica popolare cinese. (Deliberazione n. 61/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185 recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" che attribuisce al Comitato interministeriale per gli scambi di materiale di armamento per la difesa (CISD) poteri di indirizzo generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e di direttiva per l'esportazione, l'importazione ed il transito dei materiali di armamento; Visto l'art. 1, comma 21, della legge n. 537/1993 recante interventi correttivi di finanza pubblica che ha soppresso alcuni comitati interministeriali, fra i quali anche il CISD; Visto l'art. 1 comma 24, della medesima legge n. 537/1993 che ha demandato a successivi regolamenti il compito di definire le funzioni dei soppressi comitati ed il riordino dell'intera disciplina, attribuendo al CIPE le funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale; Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.

373/1993, che ha attribuito al CIPE le funzioni del soppresso CISD, da esercitarsi su proposta del Ministro degli affari esteri; Viste le delibere CISD del 3 agosto 1990 e 12 dicembre 1991, concernenti le modalita' applicative dei divieti all'esportazione ed al transito dei materiali di armamento verso Paesi in area di tensione e/o latente conflittualita', nonche' le indicazioni dei criteri per la concessione delle relative licenze di esportazione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n.

185/1990; Vista la dichiarazione sulla CINA adottata dal consiglio europeo di Madrid il 26 e 27 giugno 1989; Visto l'art. J, titolo V, del trattato di Maastricht; Vista la proposta del Ministero degli affari esteri n. 135/010/595 del 9 febbraio 1998, come successivamente modificata con nota del 2 marzo 1998, n. 135/010/967; Vista la delibera CISD del 22 dicembre 1993 ed in particolare il punto 3, sull'indirizzo da seguire per le operazioni di esportazione di materiale di armamento verso la Repubblica popolare cinese, oggetto di nuovi contratti...

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