DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 136 - Regolamento di organizzazione del Circolo ufficiali delle Forze armate d''Italia (CUFA), ai sensi dell''articolo 32 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. (09G0141)


TITOLO I

ORGANIZZAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 32, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che inserisce il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia nell'organizzazione del Ministero della difesa e demanda a un regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, la definizione dell'organizzazione della struttura, ricollegando all'entrata in vigore del regolamento la contestuale abrogazione del regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111, concernente erezione in ente morale del Circolo stesso e approvazione del relativo statuto;

Visti i regi decreti 27 aprile 1936, n. 1040 e 22 giugno 1939, n. 1108, il decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, nonche' i decreti del Presidente della Repubblica 14 aprile 1948, n. 580, 27 ottobre 1951, n. 1838, 18 maggio 1964, n. 628, 16 febbraio 1973, n. 183 e 7 ottobre 1977, n. 895, concernenti successive sostituzioni e abrogazioni, ovvero modificazioni dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 679, concernente, modificazioni dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, il quale, tra l'altro, pone l'ente stesso sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e ne conferisce la presidenza onoraria e l'esercizio dell'alta autorita' al Ministro della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 24 che riconosce allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, compresa l'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia e ai loro familiari da enti e organismi appositamente costituiti;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e, in particolare, l'articolo 5, comma 4, nella parte concernente l'eccezione al divieto di assegnazione di proventi e quote di proventi riscossi per conto di enti, nonche' di oblazioni e simili, fatte a scopo determinato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il testo unico delle imposte sui redditi e in particolare gli articoli 10, comma 1 e 74, comma 1, nei quali sono contenute, rispettivamente, le disposizioni relative alla deducibilita' dei contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge e quelle che escludono gli organi e le amministrazioni dello Stato, anche se dotate di personalita' giuridica, dal novero dei soggetti passivi d'imposta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1986, n. 545, e successive modificazioni, concernente approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di giurisdizione della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, concernente regolamento di semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701, concernente il regolamento per la graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 1, comma 50, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, concernente individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Visti la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa, e il relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e successive modificazioni, concernente regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, recante regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;

Visti l'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e l'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di revisione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 novembre 2008 e 6 aprile 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2009;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni e denominazioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. «capo della gestione finanziaria», l'agente che espleta le attivita' di predisposizione e di esecuzione degli atti negoziali e che sovrintende ai conseguenti adempimenti contabili;

  2. «capo della gestione patrimoniale», l'agente che svolge le attivita' connesse alla gestione dei materiali;

  3. «capo del servizio amministrativo», il responsabile dell'attivita' gestionale del Circolo;

  4. «centro di costo», l'unita' organizzativa cui vengono imputati i costi diretti e indiretti al fine di conoscerne il costo complessivo;

  5. «Circolo», il Circolo Ufficiali delle Forze armate d'Italia;

  6. «codice dei contratti pubblici», il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, emanato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

  7. «costo», la causa economica dell'uscita finanziaria diretta all'acquisizione di beni o servizi che incide negativamente sul patrimonio del Circolo;

  8. «direttore», l'organo con funzione di comandante dell'ente, competente a decidere anche in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attivita' del Circolo sulla base del programma di attivita';

  9. «entrata finanziaria», l'aumento di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero la diminuzione di valori numerari assimilati e presunti passivi;

  10. «gestione erariale», il complesso delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero della difesa dedicate al funzionamento del Circolo, nonche' la gestione amministrativo-contabile dei beni e delle assegnazioni di fondi nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dello stesso Dicastero;

  11. «gestione ordinaria», la gestione economico-finanziaria delle risorse diverse da quelle costituite dalle assegnazioni disposte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa;

  12. «istituto», l'istituto di credito o la Societa' poste italiane s.p.a. che, previa sottoscrizione di specifica convenzione, provvede a riscuotere le entrate e a pagare le spese per conto del Circolo;

  13. «programma di attivita'», il programma di massima delle attivita' che si svolgono nel corso dell'esercizio successivo a quello di riferimento, elaborato in base alle indicazioni formulate dal Consiglio di amministrazione;

  14. «RAD», il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi della Difesa, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167;

  15. «ricavo o provento», la causa economica dell'entrata finanziaria derivante dallo scambio di beni o servizi che incide positivamente sul patrimonio del Circolo;

  16. «risultato di amministrazione», la somma algebrica tra l'attivo o il deficit di cassa, i residui attivi e i residui passivi. Se il saldo e' di segno positivo, negativo o uguale a zero, il risultato e' considerato, rispettivamente, di avanzo, disavanzo o pareggio di amministrazione;

  17. «spesa», l'aspetto economico di un'uscita finanziaria consistente nell'impiego di risorse finanziarie;

  18. «uscita finanziaria», la diminuzione di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero l'aumento di valori numerari assimilati e presunti...

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