La circolazione su strada degli hoverboard

AutoreMarco Massavelli
CaricaCommissario Settore Operativo - Nucleo Operativo Territoriale - Polizia Locale Rivoli (TO)
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dott
1/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
DOTTRINA
LA CIRCOLAZIONE SU STRADA
DEGLI HOVERBOARD
di Marco Massavelli (*)
Lo scooter elettrico autobilanciato, oppure la tavola
biciclica autobilanciata, anche comunemente def‌inito ho-
verboard, è un dispositivo di trasporto personale che sfrut-
ta una combinazione di informatica, elettronica e mecca-
nica al pari del segway. È costruito su due ruote collegate
a due piccole piattaforme snodate tra loro il cui movimen-
to viene azionato da un sensore di peso posto sulle piccole
piattaforme e da un giroscopio.
Ma, dal punto di vista del codice della strada, come
classif‌icare questi mezzi, ai f‌ini della loro corretta circo-
lazione su strada?
Gli hoverboard possono def‌inirsi come acceleratori di
velocità elettrici a due ruote auto bilanciate parallele con
pedana senza manubrio. Per la loro circolazione, quindi,
risulta applicabile l’articolo 190, comma 8, codice della
“8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri
acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle
strade”.
Inoltre il successivo comma 9, specif‌ica che sugli spazi
riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri
acceleratori di andatura che possano creare situazioni di
pericolo per gli altri utenti.
Chiunque viola le suddette disposizioni dell’articolo
190, codice della strada è soggetto alla sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro
100,00 (articolo 190, comma 10).
Tenuto conto che, a norma dell’articolo 3, comma 1, n.
7, codice della strada, per “carreggiata” deve intendersi
la parte della strada destinata allo scorrimento dei vei-
coli, composta da una o più corsie di marcia ed, in genere,
pavimentata e delimitata da strisce di margine; e che, a
norma del comma 1, n. 33, il “marciapiede” è la parte della
strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti deli-
mitata e protetta, destinata ai pedoni; se ne deduce che gli
hoverboard non possono essere utilizzati né sulle carreg-
giate né sui marciapiedi, ma esclusivamente in aree ester-
ne alla carreggiata (come ad esempio, i parchi pubblici)
ovvero in aree private, non soggette a pubblico passaggio,
ove il codice della strada non è applicabile.
A stretta interpretazione dell’articolo 3, codice della
strada, la banchina, def‌inita dal comma 1, n. 4, come la
parte della strada compresa tra il margine della carreg-
giata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali:
marciapiede, spartitraff‌ico, arginello, ciglio interno della
cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati, non
rientra, quindi, tra i luoghi esclusi alla circolazione degli
hoverboard, in quanto non prevista dai luoghi vietati dal
comma 8, dell’articolo 190, codice della strada.
In relazione alla necessità di inquadrare tali mez-
zi all’interno delle categorie dei veicoli, di cui agli arti-
coli 46 e 47, codice della strada, la circolare ministe-
riale del Dipartimento Trasporti Terrestri di Roma n.
300/A/1/46049/104/5 ha stabilito che, ai sensi del disposto
del Decreto 31 gennaio 2003 di recepimento della Diretti-
va 2002/24/CE, i veicoli a motore a due o tre ruote aventi
una velocità massima superiore a 6 km/h e che non sia-
no velocipedi a pedalata assistita, né costruiti per uso di
bambini o invalidi,sono da ricomprendersi a seconda delle
prestazioni e delle caratteristiche costruttive tra i ciclo-
motori o tra i motoveicoli.
L’articolo 46, codice della strada def‌inisce i “veicoli”
come tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano
sulle strade guidate dall’uomo.
Non rientrano invece nella def‌inizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristi-
che non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli
ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie,
anche se asservite da motore.
L’articolo 196, regolamento di esecuzione c.d.s. precisa
che i veicoli per uso di bambini o di invalidi devono pre-
sentare caratteristiche costruttive tali da non determina-
re il superamento dei limiti sotto indicati:
a) lunghezza massima 1,10 m;
b) larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona
compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano me-
diano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m,
dove la larghezza massima può raggiungere il valore di
0,70 m;
c) altezza massima 1,35 m, nella zona dove la larghezza
massima del veicolo può raggiungere il valore di 0,70 m,
variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo
raggiungibile in corrispondenza dell’estremità anteriore
del veicolo;
d) sedile monoposto;
e) massa in ordine di marcia 40 kg;
f) potenza massima del motore 1 kw;
g) velocità massima 6 km/h per i veicoli dotati di moto-
re. Tale limite è quello ottenuto per costruzione ed è rife-
rito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore
dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione
più alto. La prova è effettuata su strada piana, in assenza
di vento e con il guidatore in posizione eretta (massa 70
± 5 kg).
Il superamento anche di uno solo dei limiti indicati nel
primo comma comporta l’inclusione della macchina nei
veicoli di cui al primo periodo dell’articolo 46, comma 1.
Considerato che, in media gli hoverboard circolano ad
una velocità compresa tra i 10 km/h e i 24 km/h, essi devo-
no essere ricompresi nella categoria dei “ciclomotori”, in
quanto l’articolo 196, regolamento di esecuzione c.d.s. de-

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