La circolazione 'di ritorno' nell'affitto endofallimentare

AutoreFederico Martorano
Pagine1265-1271
Federico Martorano
La circolazione “di ritorno” nell’atto endofallimentare
S: 1. Il riconoscimento legislativo dell’atto endofallimentare dell’azienda nella disciplina rifor-
mata. – 2. La sorte del patrimonio aziendale a seguito della stipulazione del contratto. – 3. Gli efetti
della retrocessione dell’azienda al termine del rapporto sui debiti assunti dell’attuario. – 4. Segue: e
sui rapporti contrattuali instaurati dallo stesso non ancora eseguiti. – 5. Il “trapianto” della disciplina
dei rapporti contrattuali pendenti all’atto della dichiarazione di fallimento alla “retrocessione” alla
Curatela dell’azienda attata.
1. La recente riforma della legge fallimentare, nell’ottica della sopravvivenza dell’azien-
da all’apertura della procedura concorsuale e, pertanto, della possibilità di atti di gestione sia
conservativa che liquidativa aventi ad oggetto il complesso dei beni organizzati nella sua
unitarietà, ha consacrato la legittimità, già peraltro riconosciuta sia in dottrina che nella
prassi1 ed oggetto di previsione in leggi speciali2, dell’atto endofallimentare dell’azienda in
funzione della valorizzazione ottimale del complesso, grazie alla continuazione del suo eser-
cizio. Il tutto in coerenza allo scopo liquidativo della gestione fallimentare, e, pertanto,
nella prospettiva della successiva vendita, come sottolineato dall’art. 104 bis l.fall., laddove
prevede la possibilità che, su proposta del Curatore e previo parere favorevole del comitato
dei creditori, il giudice delegato possa autorizzare, anche prima della presentazione del pro-
gramma di liquidazione dell’attivo, “l’atto dell’azienda del fallito o specici rami di essa a
1 Sulla riconosciuta ammissibilità dell’atto di azienda prima della riforma v. R, L’atto e la vendita
dell’azienda nel fallimento, Milano, 1973, p.13 ss.; e più di recente P. F. C, La sorte dei rapporti pen-
denti nel fallimento nel caso di atto di azienda, in Giur. comm., 2003, I, p. 333; F, La legge fallimenta-
re, Padova, 2007, sub art.104 bis, p.767.
Le perplessità, manifestate da una risalente dottrina minoritaria (v. P, Manuale di diritto falli-
mentare, vol. II, Giurè, Milano, 1970, p.1432; B, Prolo sistematico delle vendite fallimentari,
Morano, Napoli, 1963, p. 42 ss), erano motivate da una pretesa incompatibilità tra la nalità conservativa
dell’atto e quella liquidativa, attraverso una rapida monetizzazione dell’attivo, della procedura fallimenta-
re. Incompatibilità contestata dalla dottrina maggioritaria, la quale ha posto in luce come l’atto rientri
nell’ottica della gestione ottimale del patrimonio fallimentare, consentendo, da un lato, la conservazione del
valore dell’azienda mantenuta in esercizio, e, dall’altro, la monetizzazione del diritto di godimento, nell’ot-
tica di una liquidazione non sempre suscettibile di essere eettuata con immediatezza. Cfr. anche per ri.
F, Il nuovo diritto fallimentare, in Commentario, a cura di A.Jorio, Bologna, 2006, I, sub art.104 bis
p.1621 ss.; D-C, Atto di azienda e fallimento, in Fallimento, 2003, p. 10 ss. Sottolinea,
però, la contraddittorietà, rispetto alla nalità dell’atto, della concessione in godimento di un’azienda in
crisi B, Lezioni di diritto fallimentare, Bologna, 2009, p.177 ss.
2 Si tratta dell’art.14 L. 49/85 che prevede, a favore di cooperative di lavoratori, dipendenti da imprese
ammesse alla cassa integrazione guadagni e soggette a procedure concorsuali, che abbiano preso in tto
l’azienda di appartenenza, un diritto di prelazione in caso di vendita. La previsione di tale privilegio è stata
poi allargata all’assunzione della gestione di aziende in crisi c.d. socialmente rilevanti da parte di qualsiasi
soggetto dall’art.3 L. 223/91. È evidente come tali disposizioni riconoscano, implicitamente, la legittimità
del tto endofallimentare dell’azienda (cfr. P, Atto di azienda e procedure diverse dall’amministrazio-
ne straordinaria, in Fallimento, 1998, p.920)

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