Circolazione di autoveicoli e motoveicoli di stranieri e cittadini italiani residenti all'estero (artt. 132-134)

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Rassegna
di giurisprudenza
Circolazione di autoveicoli
e motoveicoli di stranieri
e cittadini italiani residenti
all’estero (artt. 132-134)
SOMMARIO
a. Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri. b.
Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione. c. Circolazio-
ne di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italia-
ni residenti all’estero o a stranieri.
a. Circolazione dei veicoli immatricolati
negli Stati esteri
La circolazione in Italia di veicoli immatricolati in Stati esteri
non ricade sotto la previsione dell’art. 93, settimo comma del
nuovo codice della strada, che si riferisce alla circolazione dei
veicoli per i quali non sia mai stata rilasciata la carta di circo-
lazione, ma è invece esplicitamente regolata dall’art. 132 dello
stesso codice, il quale stabilisce al primo comma che gli autovei-
coli immatricolati in uno stato estero e, quindi, munito di targa
di circolazione, siano ammessi a circolare in Italia, una volta
adempiute le formalità doganali, per la durata massima di un
anno, in base alla certif‌icazione dello Stato d’origine. Consegue
che non può essere disposta la conf‌isca dell’autoveicolo privo
di carta di circolazione, ma già immatricolato all’estero, che
circola sul territorio nazionale successivamente alla scadenza
dell’anno. * Cass. civ., sez. I, 23 gennaio 1998, n. 618, Maricova c.
Prefettura di Forlì, in questa Rivista 1998, 443.
L’art. 95 del codice della strada trova applicazione per i cit-
tadini italiani residenti all’estero, per gli stranieri e per i cittadi-
ni italiani residenti in Italia, anche nell’ipotesi di importazione
def‌initiva di veicolo straniero, sempreché per esso siano state
adempiute le formalità doganali e sia stato rilasciato il certif‌ica-
to d’immatricolazione dello Stato d’origine, con la conseguenza
che, quando tali presupposti si verif‌icano, la circolazione nel ter-
ritorio italiano è consentita, anche se non sia ancora avvenuta
l’immatricolazione in Italia del veicolo importato, e non sussiste
la violazione del comma 8 dell’art. 58 del D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393. (In applicazione del principio di diritto di cui alla massi-
ma, la Suprema Corte ha ritenuto applicabili l’art. 95 del codice
della strada e l’art. 4 della Convenzione di Parigi del 24 aprile
1926, resa esecutiva in Italia con R.D. 6 gennaio 1928, n. 1622,
all’ipotesi di un’autovettura, originariamente immatricolata in
Germania e munita della carta di circolazione rilasciata da quel
paese, alla quale la dogana tedesca aveva ritirato quest’ultimo
documento all’atto della sua uscita dalla Germania, sostituen-
dolo con un certif‌icato internazionale che autorizzava la libera
circolazione della vettura in vari Stati, tra i quali l’Italia, per la
durata di un anno, ai sensi, appunto, dell’art. 4 della menzionata
convenzione, ed alla quale era stata applicata la targa denomi-
nata «Zeta»). * Cass. civ., sez. I, 30 gennaio 1995, n. 1112, Prefet-
to di Mantova c. Alberani ed altra, in questa Rivista 1995, 708.
La possibilità di circolare in Italia con un veicolo immatri-
colato in uno Stato estero per il periodo massimo di un anno,
è prevista dall’art. 95 del c.s. del 1959 – che dà attuazione alla
conv. sulla circolazione stradale adottata a Ginevra il 19 settem-
bre 1949 e ratif‌icata con L. 19 maggio 1952, n. 1049 – anche per
i cittadini italiani che risiedono in Italia, e non soltanto per i
cittadini italiani residenti all’estero. Questa possibilità, peraltro,
sussiste anche nella ipotesi di importazione def‌initiva del veico-
lo straniero, sempre che per detto veicolo siano state adempiute
le formalità doganali. * Cass. civ., sez. I, 13 agosto 1992, n. 9556,
Schillaci Gaetano c. Prefetto di Catania. Negli stessi termini,
vedi Cass. civ., sez. I, 6 luglio 1992, n. 8215.
L’art. 95 del c.s., il quale consente, per la durata massima di
un anno ed in base al certif‌icato d’immatricolazione dello Sta-
to d’origine, la circolazione in Italia del veicolo immatricolato
all’estero, così escludendo la conf‌igurabilità dell’infrazione di
cui all’art. 58 nono comma di detto codice (e quindi l’applicabili-
tà della conf‌isca obbligatoria di cui all’art. 21 terzo comma della
L. 24 novembre 1981 n. 689), opera sia in favore degli stranieri e
dei cittadini italiani residenti all’estero, sia in favore dei cittadini
italiani residenti in Italia, ed anche nelle ipotesi di importazione
def‌initiva del veicolo medesimo (sempre che siano state adem-
piute le formalità doganali), ma postula la persistente validità
ed eff‌icacia di detta autorizzazione alla circolazione rilasciata
nel Paese d’origine. * Cass. civ., sez. I, 23 febbraio 1991, n. 1964,
Prefettura di Potenza c. Mardiello.
La circolazione di veicolo immatricolato all’estero, ove si pro-
tragga oltre l’anno per il quale è consentita dall’art. 95 del codice
stradale, integra violazione dell’art. 58, ottavo comma di detto
codice (nono comma dopo le modif‌icazioni introdotte dalla L.
10 febbraio 1982, n. 38), e, pertanto, rende applicabile la con-
f‌isca obbligatoria prevista dall’art. 21, terzo comma della L. 24
novembre 1981, n. 689, mentre non rileva che sia stata avviata
entro quel termine e sia pendente la pratica per l’immatricola-
zione in Italia. * Cass. civ., sez. I, 28 novembre 1989, n. 5177,
Prefett. Verona c. Nardi.
b. Sigla distintiva dello Stato di
immatricolazione
L’apposizione della sigla distintiva dello Stato Italiano non
è obbligatoria quando il veicolo non è in circolazione interna-
zionale. Non è vietata dalla legge l’apposizione sul tergo dei
veicoli di placche o fregi reclamistici od ornamentali, anche
quando gli stessi contengono la lettera «I», adottata come si-
gla distintiva dello Stato Italiano per i veicoli in circolazione
internazionale, sempreché si tratti di veicoli immatricolati e
circolanti in Italia. * Pret. La Spezia, 13 maggio 1960, in questa
Rivista 1960, 82.
c. Circolazione di autoveicoli e
motoveicoli appartenenti a cittadini
italiani residenti all’estero o a stranieri
È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 3,
comma 1, Cost., l’art. 134, comma 2, del nuovo codice della
strada, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa
Arch. giur. circ. ass. e resp. 2/2019

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