Circolazione dei veicoli nel porto turistico e adiacente strada. Variazione condivisa dalle Autorità competenti

AutoreVittorio Santarsiere
Pagine948-951
948
giur
11/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
terminazione, inoltre, violerebbe le disposizioni di livello
puntuale adottate dal competente Uff‌icio circondariale
marittimo, che, con l’apposito regolamento della circola-
zione stradale nell’area portuale, ha consentito l’accesso
delle sole autovetture di utenti muniti di contrassegno,
ossia autorizzati dalla direzione portuale.
La prospettazione di parte ricorrente non considera,
però, che l’impugnato provvedimento di regolazione della
circolazione stradale non è stato adottato a seguito di
iniziativa dell’Amministrazione comunale, bensì su propo-
sta dell’Uff‌icio locale marittimo di Lavagna, che, con nota
del 30 settembre 2013, aveva richiesto l’esecuzione di un
sopralluogo congiunto “al f‌ine di garantire una maggiore
sicurezza nell’accedere all’area portuale”. All’esito del
sopralluogo, con nota del 28 ottobre 2013, il responsabile
del predetto Uff‌icio periferico aveva espresso parere fa-
vorevole all’attuazione della soluzione concordata con il
Comune, comportante la soppressione del doppio senso di
marcia nel tratto stradale che immette al porto, “al f‌ine di
tutelare l’incolumità sia dei conducenti che dei pedoni in
prossimità del varco” di accesso.
Alla luce di tali risultanze documentali, deve escludersi
la sussistenza del vizio denunciato da parte ricorrente.
Il Comune di Lavagna, infatti, non ha direttamente
violato alcuna delle prerogative che la legge riconosce al
comandante del porto, atteso che la nuova disciplina in-
trodotta con il provvedimento impugnato riguarda la rete
stradale esterna all’area portuale. Neppure può ravvisarsi
una sorta di violazione indiretta di tali prerogative (o della
regolamentazione interna del porto), poiché la deviazione
di una parte del traff‌ico veicolare all’interno dell’area
portuale, conseguente all’introduzione del senso unico di
marcia nella strada di accesso, era stata espressamente
condivisa dal comandante del porto, allo scopo di ovviare
alla ritenuta situazione di pericolosità determinata dal
precedente doppio senso di circolazione.
In def‌initiva, la misura che si contesta e gli effetti da
essa indotti risalgono alla volontà dell’autorità portuale,
cosicché deve escludersi la sussistenza della denunciata
violazione di legge, né la ricorrente potrebbe pretendere
di opporsi, in contrasto con la volontà manifestata dall’au-
torità predetta, al libero accesso dei veicoli all’area por-
tuale. Va anche disattesa la censura dedotta con il secon-
do motivo di ricorso, concernente l’omessa ponderazione
dell’interesse pubblico alla sicurezza portuale, asserita-
mente sacrif‌icato in favore delle esigenze della circolazio-
ne veicolare, per l’evidente ragione che ogni valutazione
in merito era stata compiuta a monte dal comandante del
porto, ossia dall’autorità istituzionalmente preposta alla
tutela della sicurezza portuale.
Inf‌ine, con il terzo motivo di ricorso, l’esponente de-
nuncia l’insussistenza dei presupposti del provvedimento
impugnato, poiché il doppio senso di circolazione nella
strada di accesso al porto non avrebbe mai creato proble-
mi per la pubblica incolumità, mentre la sicurezza degli
utenti dell’area portuale potrebbe essere messa a repenta-
glio dall’accesso indiscriminato dei veicoli.
Questo tipo di considerazioni, però, sconf‌ina pale-
semente nell’ambito della discrezionalità dell’Ammini-
strazione procedente, insindacabile nel merito laddove
non emergano, come nella fattispecie, prof‌ili di manifesta
illogicità o di travisamento.
Il ricorso, in conclusione, è infondato e deve essere re-
spinto. (Omissis)
circoLazione dei veicoLi
neL porto turistico
e adiacente strada.
variazione condivisa
daLLe autorità competenti
di Vittorio Santarsiere
SOMMARIO
1. Nozione. 2. Norme di legge. 3. Oggetto. 4. Tutela ammini-
strativa.
1. Nozione
Il Comandante del porto turistico di Lavagna ed il Co-
mune rivierasco hanno divisato di modif‌icare la circolazio-
ne dei veicoli su strada in prossimità dell’area demaniale
costituente il porto stesso. Ciò per tutelare l’incolumità dei
conducenti e dei pedoni, resasi dubbia, causa il doppio sen-
so di marcia in vicinanza del varco di accesso alla struttu-
ra. Il procedimento, per addivenire alla ordinanza emessa
dal Comune, onde introdurre il senso unico di circolazione
sulla strada di raccordo del porto in direzione sud, si è con-
cretizzato, su proposta del comando del porto e sopralluogo
congiunto alla sede stradale al f‌ine di appurare la soluzione
a maggiore garanzia della sicurezza. All’esito dell’esame dei
luoghi, l’uff‌icio del comandante del porto formulava parere
favorevole alla soppressione del doppio senso di marcia.
Nell’introdurre il senso unico di circolazione della strada
in direzione sud, con aumento degli stalli di sosta, il prov-
vedimento, emesso dal Comune, previde che i veicoli diretti
verso nord potessero “aggirare” lo stesso tratto stradale, pas-
sando nell’area del porto ad accesso gratis per 30 minuti.
La S.p.a. gerente il porto turistico su concessione, poco
accorta dell’intesa intercorsa tra il comandante del porto
ed il Comune, ritenendosi lesa nei propri interessi, adìva
il TAR Liguria, impugnando l’ordinanza del Comune. So-
steneva che il nuovo assetto della circolazione in ambito
portuale ne avrebbe compromesso la sicurezza, cagionan-
do, altresì, l’aggravio dei costi delle apparecchiature di re-

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