Circolari

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 12/2018
Circolari
I
Circ. (Min. trasp.) 15 ottobre 2018, Prot. n. 25132/23.18.11.
Rettif‌ica errori di digitazione sulla patente di guida.
Con circolare prot. 17408 del 18 luglio 2018, la scrivente Direzio-
ne ha chiarito che in caso di rettif‌ica di errori stampati sulla carta
di circolazione non è dovuto l’assolvimento della imposta di bollo.
Detto chiarimento estende i suoi effetti anche nel caso di ret-
tif‌ica di eventuali refusi stampati sulla patente di guida a seguito
di errori di digitazione.
Fermo restando che la rettif‌ica dei dati stampati sulla pa-
tente a seguito di errore di digitazione comporta in ogni caso
la stampa di una nuova patente, ma non l’adozione di un nuovo
procedimento amministrativo, nessun versamento di imposta di
bollo è dovuto sia per l’atto di rettif‌ica (ristampa della nuova pa-
tente di guida) sia per la richiesta di correzione dei dati errati.
Viceversa, per quanto concerne i diritti previsti dalla legge 1
dicembre 1986, n. 870, occorre distinguere tra due diverse ipo-
tesi:
– se l’errore materiale è riferibile allo stesso intestatario della
patente di guida, ovvero ad un’autoscuola o ad uno studio di consu-
lenza automobilistica, il rilascio del duplicato corretto della paten-
te è subordinato al pagamento della tariffa di cui al punto 2 della
tabella 3 della legge 870/1986 (attualmente pari a euro 10,20).
– viceversa, se l’inesatta trascrizione dei dati anagraf‌ici sulla
carta di circolazione deriva da un errore materiale dell’Uff‌icio
Motorizzazione civile, la rettif‌ica deve essere effettuata senza
oneri a carico dell’utente.
I meri errori di digitazione sono da intendersi tali quando
si rileva un’incongruenza tra quanto trascritto sulla patente, e
quanto attestato dai documenti prodotti a corredo dall’istanza
per il rilascio della stessa.
II
Circ. (Min. trasp.) 25 ottobre 2018, Prot. n. 26323. D.M. 26 set-
tembre 2018, recante “Nuova disciplina delle prove di valuta-
zione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimen-
to delle patenti di guida delle categorie A1, A2 e A”.
Sulla Gazzetta Uff‌iciale del 12 ottobre 2018 è stato pubblica-
to il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26
settembre 2018, recante “Nuova disciplina delle prove di valuta-
zione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento
delle patenti di guida delle categorie A1, A2 e A”.
Detto decreto ha apportato modif‌iche al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 recante “Disci-
plina delle prove di controllo delle cognizioni e di verif‌ica delle
capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti
di guida delle categorie A1, A2 e A”.
Le principali innovazioni apportate dal Decreto ministeriale
del 26 settembre 2018 sono:
a) ripartizione in 3 fasi della prova di valutazione delle capa-
cità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di
guida delle categorie A1, A2 e A.
b) previsione di una nuova procedura d’esame in area chiusa,
in linea con quanto previsto all’allegato II, lettera B, punto 6.2
c) nuove prescrizioni in materia di abbigliamento tecnico che
i candidati devono utilizzare per affrontare la prova d’esame in
argomento.
Per quel che concerne la predisposizione delle aree di prova,
occorre sottolineare la necessità che i percorsi sui quali si svol-
gono le prove della seconda fase per il conseguimento delle ca-
tegorie A1, A2 e A devono essere in condizioni tali da non creare
pericolo per l’incolumità dei candidati. Non potranno, dunque,
essere sostenute prove d’esame su percorsi sui quali siano pre-
senti, ad esempio, buche, radici di alberi emergenti dall’asfalto
o, in prossimità dell’area di scartamento ostacolo e di frenata in
spazio delimitato, tombini ecc.
I percorsi sui quali si svolgono le prove della fase 2 della pro-
va pratica per il conseguimento delle categorie A1, A2 e A devono
essere previamente verif‌icati dagli Uff‌ici Motorizzazione civile,
per controllare che siano soddisfatti i requisiti prescritti dal D.M.
26 settembre 2018, che non presentino ammaloramenti.
Quanto ai tempi di percorrenza dei due circuiti (non meno
di 15 secondi per il primo, non più di venticinque secondi per il
secondo), l’esaminatore dovrà far riferimento esclusivamente ai
secondi e non anche ai centesimi di secondo. Nel caso di esami
svolti in “conto Stato”, gli Uff‌ici Motorizzazione civile, forniranno
agli esaminatori i cronometri necessari per misurare i tempi di
svolgimento delle prove della fase 2 per il conseguimento delle
categorie A1, A2 e A.
I cronometri dovranno essere forniti, dalle autoscuole e dai
centri di istruzione automobilistica che richiedono sedute d’e-
same in “conto privato”. I cronometri per misurare i tempi delle
prove della fase 2 potranno essere di tipo manuale, attivati esclu-
sivamente dall’esaminatore, oppure di tipo automatico, con rile-
vatori alla partenza ed all’arrivo, naturalmente sotto il controllo
dell’esaminatore. I tempi misurati devono essere chiaramente vi-
sibili al f‌ine di garantire la pubblicità delle prove. A tutela dell’in-
columità del candidato, il cronometro deve essere posizionato in
maniera tale che i tempi non siano visibili dal candidato stesso
durante lo svolgimento delle prove d’esame.
Per quel che concerne il paraschiena, questo deve essere al-
meno di tipo CB – Central Back Protector (paraschiena centra-
le) e può essere anche integrato nella giacca.
Attesa la necessità di adeguamento delle piste previste dagli
allegati 1 e 2 al D.M. 26 settembre 2018, a partire dal 2 gennaio
2019, le prove di valutazione delle capacità e dei comportamen-
ti per il conseguimento delle categorie A1, A2 ed A, sono svolte
secondo le procedure previste dal D.M. in oggetto indipendente-
mente dalla data di registrazione della domanda d’esame.
Tenuto conto, inf‌ine della riduzione numerica delle prove
svolte in area chiusa, a decorrere dunque, dalla predetta data del
2 gennaio 2019, le sedute di esame pratico per il conseguimento
delle categorie A1, A2 e A dovranno essere organizzate in modo
da assicurare trenta minuti per ogni candidato.

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