Circolari

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 11/2018
Circolari
I
Circ. (Min. trasp.) 5 settembre 2018, Prot. n. RU 20851. Ricorsi
giurisdizionali avverso i provvedimenti di sospensione e revo-
ca della patente per carenza dei requisiti psico-f‌isici.
Si fa riferimento ai contenziosi instaurati innanzi al giudice
amministrativo in materia di sospensione e revoca della patente
per carenza dei requisiti psicof‌isici sulla base dei giudizi espressi
dalle Commissioni mediche locali.
Al riguardo si espongono di seguito indirizzi giurisprudenziali
concernenti alcune tra le più frequenti doglianze fatte valere dai
ricorrenti nei vari gravami ai quali, codesti Uff‌ici potranno fare
riferimento nel predisporre le dette relazioni.
A) Difetto di legittimazione passiva del ministero in caso di
impugnazione del solo giudizio della commissione medica.
In alcuni contenziosi pervenuti alla cognizione di questa Di-
rezione Generale, i ricorrenti muovono le loro doglianze esclusi-
vamente avverso la valutazione medica resa dalla Commissione
medica locale, evocando tuttavia in giudizio il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti sulla base del ritenuto rapporto
funzionale tra Ministero ed Organo sanitario.
In merito, questo Dicastero reputa non condivisibile questo
orientamento ed ha sostenuto in sede di predisposizione delle
memorie difensive il proprio difetto di legittimazione passiva.
Com’è noto le Commissioni mediche locali patenti di guida
hanno il compito di valutare l’idoneità alla guida di soggetti disa-
bili o affetti da patologie potenzialmente pericolose per la guida,
ai sensi dell’art. 119, comma 4, del codice della strada (D.L.vo 30
aprile 1992, n. 285).
L’organizzazione delle dette Commissioni mediche locali è
disciplinata dall’art. 330 del reg. di esecuzione del codice della
Lo scopo principale dell’attività delle Commissioni non consi-
ste nel rilascio dell’autorizzazione amministrativa alla guida, ma
nella tutela preventiva della salute di soggetti che, trovandosi in
particolari condizioni f‌isiche, potrebbero compromettere la pro-
pria salute e l’incolumità della collettività attraverso la guida di
autoveicoli. Sono gli organi autorizzati ex lege ad accertare l’ido-
neità psico-f‌isica per il conseguimento o il rinnovo della patente
ma la loro attività non è direttamente riferibile al Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti. I giudizi di idoneità o inidoneità alla
guida sono conseguenti ad una serie di atti medici decisi in as-
soluta autonomia dai membri delle commissioni medico locali.
Le commissioni mediche locali sono quindi organismi auto-
nomi rispetto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dal
punto di vista decisorio, organizzativo e funzionale.
Né il Ministero potrebbe in alcun modo disattendere, modi-
f‌icare, annullare i giudizi delle dette Commissioni che, quindi,
non sono incardinate nella struttura organizzativa dello stesso.
A tal proposito, si richiama una recente sentenza del Tar La-
zio, sez. III, n. 447212017, che in una controversia riguardante una
valutazione medica espressa da una Commissione medica locale,
ha disposto l’estromissione dal giudizio di questo Dicastero, del
Ministero dell’Interno e della Ministero della Salute per difetto
di legittimazione passiva, in quanto l’atto impugnato non è stato
adottato da alcuna delle suddette amministrazioni. Secondo il
giudice amministrativo oggetto del ricorso è, infatti, la determina-
zione della Commissione medica locale; a tale organo è attribuito
il compito di valutare l’idoneità alla guida di soggetti disabili o af-
fetti da patologie potenzialmente pericolose per la guida, ai sensi
dell’art. 119, comma 4, del codice della strada e lo stesso organo
è disciplinato dall’art. 330 del reg. di esecuzione del codice della
strada. La Commissione, prosegue il Tar, ‘non si occupa del rilascio
dell’autorizzazione alla guida, ma dell’accertamento dell’idoneità
psico-f‌isica per il conseguimento o il rinnovo della patente, che
non è direttamente riferibile al Ministero dell’Interno, alle Prefet-
ture Uff‌ici Territoriali del Governo, al Ministero delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti e al Ministero della Salute’. (v. anche T.R.G.A. di
Bolzano, sentenza n. 156/2018 del 9 maggio 2018).
Sotto altro prof‌ilo, inoltre, questa Direzione Generale rileva
che gli utenti che effettuano le visite mediche presso le suddette
commissioni versano direttamente gli importi delle visite su ca-
pitoli delle ASL presso cui le stesse sono incardinate. Ciò a ripro-
va di una autonomia anche di carattere economico-f‌inanziario
delle Commissioni.
Peraltro, l’art. 11 del decreto legge n. 5 del 2012 ha modif‌i-
cato il suddetto comma 4 dell’art. 119 del codice della strada,
prevedendo che ‘l’accertamento dei requisiti psichici e f‌isici è
effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai compe-
tenti organi regionali ovvero dalle Province autonome di Trento
e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi
presidenti...’. In tal modo il legislatore ha chiarito che tali organi
non possono reputarsi organicamente inquadrati nell’apparato
ministeri aie, ma rappresentano meri organi tecnici consultivi
esterni. In attuazione alla detta normativa il D.P.R. n. 68 del 2013
ha modif‌icato l’art. 330 del D.P.R. 495 del 1992 e ha stabilito che
‘le commissioni mediche locali sono costituite con provvedimento
del presidente della Regione o delle Province autonome di Tren-
to e di Bolzano, presso i servizi dell’azienda sanitaria locale, che
svolgono funzioni in materia medico-legale’. Inoltre, ‘il presidente
della commissione medica locale è nominato, con provvedimento
del presidente della Regione o delle Province autonome di Tren-
to e di Bolzano, nella persona responsabile dei servizi di cui al
comma 1’ (art. 330, comma 3, del D.P.R. 495/1992). Inf‌ine, ‘entro
il mese di febbraio di ogni anno il presidente della commissione
medica locale, invia al Ministero della salute e alla regione com-
petente una dettagliata relazione sul funzionamento dell’organo
presieduto, relativa all’anno precedente, indicando il numero e il
tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute e quant’altro
ritenuto necessario’ (art. 330, comma 15, del D.P.R. 495/1992).
B) Discrezionalità tecnica del giudizio delle commissioni me-
diche locali.
Nella quasi totalità dei ricorsi i ricorrenti deducono quale
principale motivo la ritenuta erroneità del giudizio espresso
dalla Commissione medica locale e/o Rete ferroviaria italiana.
Al riguardo si indicano i più rilevanti elementi di difesa da
utilizzare nelle relazioni per l’Avvocatura dello Stato.

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