Circolari

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 10/2018
Circolari
I
Circ. (Min. trasp.) 9 luglio 2018, Prot. n. 54968. Inquadramento
di veicoli appartenenti alla categoria N in macchine operatri-
ci semoventi con capacità di carico.
Con la nota a riferimento, codesto Centro ha chiesto chiari-
menti in merito ad alcune problematiche presenti a seguito delle
trasformazioni in macchine operatrici di veicoli già immatricola-
ti in precedenza nella categoria N.
Premesso che le disposizioni che disciplinano la materia
delle trasformazioni dei veicoli della categoria N in macchine
operatrici S0110 rivolte a garantire la sicurezza della circolazio-
ne stradale nel rispetto della destinazione delle stesse macchine
stabilite dall’articolo 58 del Codice della Strada, per quanto ri-
guarda i vari punti della nota si riportano di seguito in maniera
sintetica le seguenti osservazioni che richiamano e non modif‌i-
cano le precedenti disposizioni in materia:
1) si conferma che le disposizioni dettate dalla circolare 11.
104556 del 3 dicembre 2009 si riferiscono a tutti i veicoli di origine
appartenenti alla Categoria N;
2) si conferma che il veicolo oggetto della l1’asfonnazione, dai
documenti della precedente categoria N di appartenenza, deve
risultare in regola con gli obblighi della revisione; la circostanza
che il veicolo sia in regola con la revisione attesta il rispetto dei
requisiti di sicurezza della circolazione;
3) nel caso di veicolo già circolante non si ritiene di dover
richiedere la deroga alla normativa sulle emissioni inquinanti e
sulla potenza del motore in quanto come veicolo di categoria N di
origine è rispondente a normative sulle emissioni più restrittive
di quelle delle M.O;
4) è necessario il nulla osta della casa costruttrice del veicolo
con riguardo agli interventi sulla limitazione di velocità, di cui
all’art. 236 del Regolamento del C.d.S.; qualora il nulla osta non
venga rilasciato per motivi diversi da quelli di ordine tecnico il
nulla osta può essere sostituito da una relazione tecnica, f‌irmata
da persona a ciò abilitata,
5) è richiesta una relazione tecnica con evidenziati, tra gli
altri, la tipologia di trasformazione effettuata per la riduzione
della velocità massima, il calcolo della velocità calcolata, il tipo
di attrezzature applicate, dimensioni e masse con ripartizioni
della massa complessiva, eventuali disegni quotati o fotogra-
f‌ie (anteriore, laterale e frontali) evidenzianti la posizione dei
prescritti dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa
(compresi dispositivi supplementari a luce lampeggiante di tipo
approvato), la posizione degli specchi retrovisori, la posizione
dell’avvisatore acustico e la posizione dei fermi meccanici, o val-
vole di blocco, per la circolazione stradale, sulle attrezzature di
lavoro e sui comandi delle stesse, la luce targa ed il supporto
targa in conformità con la categoria, tipo di intervento per far
in modo che sia impossibile avviare il motore se tale operazione
rischia di provocare uno spostamento incontrollato del veicolo;
6) si conferma la circolare prot. n. 15404/DIV3/B del 30.05.2012;
pertanto in applicazione della direttiva 2010/52/UE, ricorre la re-
dazione del manuale di istruzioni che accompagna la macchina;
Si precisa, inoltre, che nella relazione di cui la punto 5) si
dovrebbe dare evidenza al tipo di attività che la macchina ope-
ratrice andrà a svolgere, in quanto la stessa è destinata all’ese-
cuzione esclusivamente o principalmente di un lavoro, ovvero
al semplice spostamento di cose connesse con il ciclo operativo
della macchina stessa o del cantiere, così come specif‌icatamente
disciplinato dall’articolo 58 del Codice della Strada La funzione
di una macchina operatrice non è infatti quella di effettuare tra-
sporto di persone o cose non connesse al ciclo operativo della
macchina o del cantiere. Peraltro, proprio in virtù delle loro
caratteristiche, le macchine operatrici sono destinate ad essere
utilizzate saltuariamente per la circolazione su strada.
II
Circ. (Min. trasp.) 16 luglio 2018, Prot. n. 17206. Nazionalizza-
zione di veicolo al seguito di connazionale rimpatriante - De-
creto 26 marzo 2018.
Al f‌ine della nazionalizzazione di veicoli al seguito di conna-
zionali rimpatrianti, l’Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di
chiarire, a seguito di specif‌ica richiesta da parte di questa Am-
ministrazione, che occorre comunque il preventivo censimento
dei veicoli in parola, al f‌ine di consentire all’Agenzia stessa di
effettuare gli accertamenti del caso.
Detto censimento va effettuato dal connazionale rimpatrian-
te in qualità di “privato”, secondo le disposizioni contenute nel
decreto richiamato in oggetto, senza ovviamente la necessità di
indicare gli estremi della fattura d’acquisto ed il relativo importo
essendo evidente che, nel caso di specie, non vi è stato un acqui-
sto intracomunitario.
In alternativa, laddove ciò si rendesse indispensabile per una
corretta def‌inizione della procedura di censimento, la data della
fattura può essere sostituita con la data del rimpatrio e indican-
do un importo pari a zero.
Per quanto concerne, invece, l’esibizione della carta di circo-
lazione estera dalla quale possa desumersi l’avvenuta radiazione
del veicolo per esportazione, si è già provveduto a richiedere all’A-
genzia delle Entrate un parere in merito a possibili modalità al-
ternative. Ci si riserva, pertanto di fornire indicazioni al riguardo
non appena l’Agenzia delle Entrate avrà espresso il proprio avviso.
III
Circ. (Min. trasp.) 18 luglio 2018, Prot. n. 58047. Rettif‌ica delle
carte di circolazione a seguito di meri errori di digitazione.
Si trasmette la mail qui inviata dallo Studio di Consulenza
ALLOA s.r.l. in data 27 giugno 2018, concernente l’oggetto, al f‌ine
di consentire a codesta OGT, ed alle OGT che leggono per oppor-
tuna conoscenza, di intraprendere le opportune iniziative volte
ad uniformare l’azione amministrativa degli Uff‌ici ricadenti nel
proprio ambito territoriale di competenza.
Nel merito della questione interpretativa proposta dal pre-
detto Studio di consulenza, si richiamano i contenuti della cir-
colare prot. n. 27520 dell’11 ottobre 2012 con la quale, tra l’altro,

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