Circolari

Pagine59-60
589
Arch. giur. circ. ass. e resp. 6/2018
Circolari
I
Circ. (Min. trasp.) 23 aprile 2018, Prot. n. 9210/23.18.01. Brasi-
le. Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti
di guida. Applicazione dell’art. 8.
Di seguito alla nota prot. 5826/23.18.01 del 15.3.2018, si comu-
nica che la scrivente Direzione ha provveduto a trasmettere uf-
f‌icialmente all’autorità brasiliana un elenco contenente tutti gli
indirizzi di posta elettronica da cui gli Uff‌ici della Motorizzazione
invieranno, alla competente Autorità Centralebrasiliana, il “Mo-
dello 2”, previsto dall’Accordo in oggetto, per la richiesta d’infor-
mazioni riguardanti ogni patente di guida brasiliana da convertire.
Detto elenco è stato inoltrato con nota prot. 8167/23.18.01
dell’11.4.2018, indirizzata al Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale nonché all’Ambasciata del Brasile.
Con l’occasione è stato nuovamente sottolineato che lacom-
petente Autorità Centrale brasiliana, dovrà rispondere diretta-
mente all’Uff‌icio che ha inviato la richiesta; quindi il procedi-
mento relativo alla conversione di ogni singola patente non deve
essere effettuato per il tramite di questa Direzione Generale, per
ovvi motivi di semplif‌icazione.
Ciò premesso, si invitano codesti Uff‌ici a ripetere le richieste
d’informazioni, per le numerose pratiche di conversione di pa-
tenti brasiliane al momento in sospeso - in quanto a suo tempo
non è stato fornito il dovuto riscontro da parte brasiliana - ed a
proseguire anche con le nuove.
Si ricorda che - come previsto dall’art. 8 dell’Accordo in og-
getto - per le richieste d’informazioni deve essere opportuna-
mente compilato il “Modello 2” e inviato all’Autorità Centrale
brasiliana, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica,
peraltro già comunicato:
cnh.italia@cidades.gov.br
Le richieste d’informazioni devono essere inoltrate esclusi-
vamente dagli indirizzi di posta elettronica che ogni Uff‌icio ha
appositamente comunicato alla scrivente Direzione.
II
Circ. (Min. trasp.) 23 aprile 2018, Prot. n. 9299-DIV3-C. Sistemi
speciali di adattamento a gas di petrolio liquefatto (LPG) ed
a gas naturale compresso (CNG), per autoveicoli risponden-
ti ai regolamenti UE n. 715/2007 (euro 5-6) e n. 692/2008
(euro 5-6) e successive modif‌iche e integrazioni.Rispondenza
al nuovo Regolamento UE: 2017/1221.
Il Regolamento 2017/1221/UE in oggetto ha introdotto per i
veicoli passeggeri e commerciali leggeri la prova di emissione
per evaporazione applicabili anche ai veicoli bifuel ma esclusiva-
mente nel funzionamento a benzina.
Il suddetto Regolamento, introduce alcune modif‌iche alla mo-
dalità di prova delle emissioni per evaporazione (prova di tipo 4)
non modif‌icando i limiti di emissioni allo scarico (euro 5-6 B-C),
pertanto, si conferma la validità delle omologazioni nazionali dei
sistemi di adattamento a gas di petrolio liquefatto (LPG) ed a
gas naturale compresso (CNG), rispondenti ai regolamenti CE n.
715/2007 e n. 692/2008 (euro 5 ed euro 6), rilasciate ai sensi delle
circolari n. 12816/23.36.14 in data 09/02/2009 e n. 98296/23.36.14
del 10/12/2010 e successive modif‌iche e integrazioni, anche nel
caso in cui sulla carta di circolazione del veicolo compaia la dici-
tura di uno dei seguenti Regolamenti UE: 2017/1221, per i veicoli
omologati secondo le classi di emissioni Euro 6b (con carattere
W, X e Y) e Euro 6c (con carattere ZA, ZB, ZC, ZD, ZE e ZF).
III
Circ. (Min. trasp.) 3 maggio 2018, n. 7997. Attività di controllo
sull’autotrasporto. Riposo settimanale regolare a bordo del
veicolo. Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
nella causa C-102/16 Vaditrans BVBA/Belische Staat.
Si trasmette, in allegato, la circolare prot. 300/A/3530/18/113/2
del 30 aprile u.s. del Ministero dell’Interno - Servizio di Polizia
Stradale, nella quale, a seguito della sentenza della Corte di Giu-
stizia dell’U.E. indicata in oggetto, vengono forniti chiarimenti
ed indirizzi in merito all’interpretazione delle disposizioni del-
l’art. 8, paragrafo 8, del Reg. U.E. n. 561/2006 in materia di riposo
settimanale a bordo del veicolo e alle sanzioni applicabili per i
casi di violazione del divieto di effettuare il riposo settimanale
regolare a bordo del veicolo.
Vorranno codeste Direzioni Generali fornire notizia e comu-
nicazione delle nuove disposizioni interpretative a tutti gli Uff‌ici,
avendo cura che la circolare allegata sia da questi diffusa a tutto
il personale impegnato nell’attività di controllo.
(Si omette l’allegato)
IV
Circ. (Min. trasp.) 7 maggio 2018, n. 10370/23.18.01. Conver-
sione patenti di guida rilasciate in Marocco.
Nel corso delle procedure concernenti l’aggiornamento del
vigente Accordo di reciprocità tra Italia e Marocco in materia di
patenti di guida, la competente autorità estera (per il tramite del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internaziona-
le), tra le altre notizie, ha comunicato che - a seguito dell’entrata
in vigore nell’agosto 2016 di nuove norme - per i titolari di patente
di guida marocchina valida per le categorie C e D è prevista una
visita medica ogni due anni, la cui effettuazione è attestata da
uno specif‌ico Certif‌icato che deve essere unito alla patente.
Il Certif‌icato è debitamente validato dalle competenti autori-
tà del Ministero della Salute del Marocco o da medici autorizzati
dalla competente autorità marocchina.
Il citato M.A.E.C.I. ha trasmesso il modello di detto Certif‌ica-
to, che si allega alla presente (all. 1) per la visione da parte degli
Uff‌ici della Motorizzazione.
La stessa procedura è prevista - sempre ogni due anni - per i
titolari di patente valida per la categoria B che abbiano superato
i 65 anni di età.
Detto Certif‌icato dovrà quindi essere sempre presentato agli
Uff‌ici della Motorizzazione nel caso di richiesta di conversione di

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT