Circolari

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 3/2018
Circolari
I
Circ. (Min. Trasp.) 2 gennaio 2018, n. 10. Nuovo codice della
strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circo-
lare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso
dell’anno 2018 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 21 del 26 gen-
naio 2018).
1. Premesse.
L’art. 9, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modif‌icazioni, di seguito denominato nuovo Codice
della strada, stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli
o animali, e le competizioni atletiche possono essere disputate,
su strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate.
Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali
le gare sono subordinate.
Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilasciata,
sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone
tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza, nel
rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e di norme successivamente
intervenute:
dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolza-
no per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
dalle regioni per le strade regionali;
dalle province e dalle città metropolitane per le strade di ri-
spettiva competenza;
dai comuni per le strade comunali.
Pertanto, la presente circolare è principalmente rivolta agli
enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, e cioè le regioni,
le province, le città metropolitane e i comuni, ferma restando,
ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 settembre 2000, l’attività di supporto svolta dalle pre-
fetture.
Nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade
appartenenti ad enti diversi, la procedura per il rilascio delle au-
torizzazioni rimane quella delineata dai richiamati articoli 162 e
mente le autorizzazioni sono di competenza:
delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per
l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori
su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse
nazionale;
delle regioni per le competizioni motoristiche su strade re-
gionali e per competizioni che interessano più province, città
metropolitane e comuni;
delle province e delle città metropolitane per le competizioni
motoristiche su strade di rispettiva competenza e per competi-
zioni che interessano più comuni;
dei comuni per le competizioni motoristiche su strade esclu-
sivamente comunali.
Per competizioni che interessano più regioni o più province,
città metropolitane e comuni di regioni diverse, l’autorizzazione
può essere rilasciata dalla regione in cui ha inizio la competizione.
In coerenza con quanto espresso dall’art. 9, comma 2, del
nuovo Codice della strada, l’ente che autorizza acquisisce il nul-
la-osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi
la gara.
La disciplina in parola si applica esclusivamente a manife-
stazioni che comportano lo svolgersi di una gara intesa come
competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a
superarsi vicendevolmente e in cui è prevista la determinazione
di una classif‌ica.
Non rientrano, quindi, in tale disciplina le manifestazioni
che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore
le consuete procedure di autorizzazione previste dal titolo III del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante: «Approvazione del
regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza».
Nell’intento di operare uno snellimento di procedure è pre-
vista la predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un
programma delle competizioni da svolgere nel corso dell’anno
successivo sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori,
tramite le competenti federazioni sportive nazionali riconosciu-
te dal C.O.N.I. che, ai f‌ini del presente provvedimento sono: la
F.M.I. - Federazione motociclistica italiana; e ACI - Federazio-
ne automobilistica italiana, come ribadito dal C.O.N.I. con nota
1299/SR del 13 luglio 2016 della direzione affari legali - Uff‌icio
assistenza legale e contenzioso.
Per l’effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che
si svolgono su strade ed aree pubbliche, come def‌inite dall’art.
1, comma 2, del nuovo Codice della strada, di competenza delle
regioni o enti locali, di seguito denominati enti competenti, i pro-
motori, come previsto dall’art. 9, comma 3, del citato nuovo Codi-
ce della strada, devono preliminarmente richiedere il nulla-osta
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale -
Direzione generale per la sicurezza stradale.
Non rientrano nel campo di applicazione della presente di-
sciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i tra-
sferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle nor-
me di circolazione del nuovo Codice della strada e quelle che si
svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su
piste ghiacciate, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e
similari purchè con velocità di percorrenza ridotta.
Nell’ambito di tutte le competizioni sopra richiamate, per
velocità di percorrenza ridotta si intende una velocità, per tutto
il percorso, inferiore a 80 km/h, poichè il superamento di tale
soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie
competizioni di velocità.
Il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
può non essere richiesto per i raduni e per le manifestazioni di
regolarità amatoriali con velocità per tutto il percorso inferiore
a 80 km/h, e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom)
e per le gare di formula challenge svolte su speciali percorsi di
lunghezza limitata (inferiore a 3 km), appositamente attrezzati
per evidenziare l’abilità dei concorrenti (successione di tratti

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