Circolari

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2017
Circolari
I
Circ. (Min. trasp.) 22 marzo 2017, n. 3/2017/TSI, Prot.
5649. Accesso alla professione di trasportatore su stra-
da.Verif‌ica del requisito dell’onorabilità.
Come noto, il regolamento (CE) n. 1071/2009, all’ar-
ticolo 11, paragrafo 4, secondo periodo, prevede che
l’Autorità competente, al f‌ine di accertare l’onorabilità
dell’impresa, in particolare nell’ambito del procedimento
f‌inalizzato all’autorizzazione all’esercizio della professio-
ne, verif‌ica se il gestore dei trasporti designato sia stato
dichiarato in uno Stato membro inidoneo a dirigere le at-
tività di trasporto dell’impresa stessa, utilizzi le funzioni
messe a disposizione dall’ERRU, che consentono di verif‌i-
care quanto sopra indicato.
Sulla base di tale disposizione, si ricorda agli Uff‌ici in in-
dirizzo, che sono Autorità competenti in materia di rilascio
dell’autorizzazione per l’accesso alla professione, che è ne-
cessario utilizzare la funzione messa a disposizione nell’am-
bito della procedura informatica del Registro Elettronico
Nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN), per
verif‌icare tale aspetto dell’onorabilità, attraverso un acces-
so diretto ai Registri elettronici dei singoli Stati membri.
Tale attività deve essere svolta seguendo le indicazioni
contenute nell’apposito manuale disponibile on line, rela-
tivo alla procedura informatica in questione e prevede una
risposta, da parte del sistema ERRU, di fatto immediata.
Modalità operative
L’operatore, dopo l’accesso, tramite le proprie creden-
ziali al Registro Elettronico delle imprese di trasporto su
strada (REN), ospitato sul Portale dell’automobilista, per
verif‌icare l’onorabilità, dovrà utilizzare il link, presente
sulla sinistra della schermata iniziale del REN, corrispon-
dente alla funzione “verif‌ica onorabilità”.
Sulla schermata successiva dovranno essere compilati
tutti i campi presenti; in particolare, per quanto concerne
il campo “Stato Estero Invio”, dovrà essere selezionata la
voce “TUTTI”, qualora si intenda estendere la verif‌ica a
tutti gli Stati partecipanti al sistema ERRU, in caso con-
trario, qualora si intenda limitare la verif‌ica ad un solo
Stato, dovrà essere selezionata la voce corrispondente.
Una volta avviata la verif‌ica tramite il pulsante “Ricer-
ca”, entro pochi secondi perverrà una risposta che com-
prende l’elenco dei Paesi in cui il soggetto ricercato risulta
presente con i relativi dettagli concernenti, tra l’altro, il
numero delle imprese gestite, il numero dei veicoli gestiti
e l’idoneità.
Rispetto a quest’ultima informazione, la dicitura “Fit”
def‌inisce l’idoneità del soggetto in questione a dirigere
l’attività di trasporto di un’impresa e, quindi, per quanto
riguarda questo aspetto, il possesso dell’onorabilità, quel-
la “Unf‌it” ne def‌inisce l’inidoneità, quindi la mancanza
dell’onorabilità.
Inoltre, viene presentato l’elenco dei Paesi i cui siste-
mi hanno risposto alla ricerca effettuata, con l’esito della
stessa.
Si ricorda, in ogni caso, che la verif‌ica di cui alla pre-
sente circolare non esaurisce ovviamente l’attività relativa
ai controlli sull’onorabilità dell’impresa, del suo gestore dei
trasporti e di tutti i soggetti che la vigente disciplina def‌i-
nisce rilevanti rispetto al possesso del requisito in parola.
Nello specif‌ico, ci si riferisce alla verif‌ica delle autocer-
tif‌icazioni prodotte dall’impresa o dai soggetti interessati
nell’ambito del procedimento per ottenere l’autorizzazione
per l’accesso alla professione di trasportatore su strada, che
deve avvenire tramite la verif‌ica del casellario giudiziale o,
in caso trattasi delle verif‌iche previste dal Decreto legisla-
tivo n. 159/2011 (Codice antimaf‌ia), consultando la Banca
Dati Nazionale Antimaf‌ia, per l’accesso alla quale è necessa-
rio che ogni Uff‌icio si rivolga alla Prefettura territorialmente
competente per il rilascio delle credenziali di accesso.
Considerando che è opportuno avere conoscenza di
eventuali problematiche che si dovessero incontrare nel
ricorrere alla predetta interrogazione tramite il sistema
ERRU, si prega di illustrare prontamente tale aspetto,
anche al f‌ine di rispondere alla richiesta avanzata dalla
Commissione in merito ad eventuali diff‌icoltà incontrate
nell’utilizzo del sistema.
II
Circ. (Min. trasp.) 22 marzo 2017, Prot. n. 6933/23.3.5.
Procedure amministrative per il conseguimento della
patente di guida della categoria B1.
1. ETÀ MINIMA:
Per il conseguimento della categoria B1: 16 anni
PRESENTAZIONE ISTANZA:
– Modello TT 2112 compilato e sottoscritto secondo le
avvertenze ivi contenute;
– Attestazione del versamento di € 16,00 sul c/c 4028;
– Attestazione del versamento di € 16,00 sul c/c 4028;
– Attestazione del versamento di € 26,40 sul c/c 9001;
– Fotocopia fronte retro di un documento di identità in
corso di validità;
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– 2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a
capo scoperto, su carta non termica;
– Certif‌icato medico in bollo, con fotograf‌ia, la cui data
non sia anteriore a tre mesi, rilasciato da un medico di cui
all’art. 119 del Codice della Strada;
– Per i cittadini extracomunitari è richiesta l’esibizione
del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di
validità. Tale documento dovrà essere esibito in originale
anche in occasione dell’esame di guida (perché in caso di
esito positivo viene immediatamente rilasciata la patente
di guida).
Qualora la domanda sia inoltrata da candidati mino-
renni è necessaria la fotocopia fronte retro di un valido
documento di identità di un tutore.
2. RESIDENZA
Per richiedere la patente di guida, è necessario dichiara-
re la residenza in Italia o, per i cittadini appartenenti ad uno
Stato membro dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulga-
ria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lus-
semburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno
Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spa-
gna, Svezia, Ungheria) o dello Spazio economico europeo
(Liechtenstein, Islanda, Norvegia), la residenza normale.
Per residenza normale in Italia, ai sensi dell’art. 118
bis del codice della strada, si intende il luogo, sul terri-
torio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente,
vale a dire per almeno 185 giorni all’anno, per interessi
personali e professionali o, nel caso di una persona che
non abbia interessi professionali, per interessi persona-
li, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in
cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il
luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha
interessi professionali in altro Stato comunitario o dello
Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali,
a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione
non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Ita-
lia per l’esecuzione di una missione a tempo determinato.
La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica
il trasferimento della residenza normale. È equiparato alla
residenza normale il possesso della qualif‌ica di studente
nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all’anno.
3. DOCUMENTI DI SOGGIORNO
Al momento della presentazione dell’istanza presenta-
ta da parte di un cittadino non appartenente ad uno Stato
aderente all’Unione europea, allo Spazio economico euro-
peo, o alla Svizzera, deve essere esibito, alternativamente:
a) permesso di soggiorno che deve essere richiesto dallo
straniero che soggiorna in Italia, anche per breve periodo
ed anche se la f‌inalità del soggiorno è turistica. Gli stranieri
titolari di un permesso di soggiorno (o altra autorizzazione
che conferisce il diritto a soggiornare), rilasciato da uno
Stato membro dell’Unione europea e valido per il soggiorno
in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al Questo-
re entro il termine di 8 giorni dal loro ingresso nel territorio
dello Stato. Se il titolo è regolare, agli stessi verrà rilasciata
una ricevuta della dichiarazione di soggiorno;
b) ricevuta del permesso di soggiorno f‌ino alla conse-
gna del permesso di soggiorno, è il documento che attesta
la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, il
quale è tenuto a conservarla ed esibirla quando richiesta;
c) permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo.
4. DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE
Prima di svolgere le prove d’esame, sia di teoria che di
pratica, il candidato deve esibire un documento di identi-
f‌icazione in corso di validità.
L’art. 35 del D.P.R. 445/2000 stabilisce che “la carta di
identità” costituisce il principale documento di identif‌ica-
zione personale. Sono equipollenti alla carta di identità il
passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libret-
to di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione
di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconosci-
mento, purché munite di fotograf‌ia e di timbro o di altra se-
gnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello
Stato” (ad esempio: la Tessera di Riconoscimento Mod. AT,
rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attività
di servizio ed in quiescenza o la tessera di riconoscimento
Mod. BT, rilasciata al coniuge del dipendente civile o milita-
re in attività di servizio ed in quiescenza o ai f‌igli).
5. DIFFORMITÀ TRA I DATI ANAGRAFICI RIPORTATI
SUI DOCUMENTI ESIBITI DAI CITTADINI STRANIERI
NATI ALL’ESTERO
Nel caso di candidato straniero che esibisca passaporto
o altro documento equipollente e permesso di soggiorno,
oppure carta di identità i cui dati anagraf‌ici siano discor-
danti, al f‌ine di garantire l’uniformità dei dati da iscriversi
nel titolo abilitativo alla guida da conseguirsi, con quelli
contenuti nei documenti esibiti dal cittadino straniero, gli
Uff‌ici Motorizzazione civile indicheranno a quest’ultimo la
necessità di interpellare i competenti uff‌ici dell’anagrafe
e/o della Questura, che tali documenti hanno rilasciato, per
acquisire i necessari chiarimenti ed, eventualmente, far ret-
tif‌icare le generalità contenute nel permesso di soggiorno.
Nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno dei do-
cumenti summenzionati, esso - tal quale è scritto - sarà ri-
portato sulla documentazione utile ad espletare le proce-
dure del caso. Nel caso in cui il luogo di nascita non risulti
da alcuno dei documenti summenzionati, sarà iscritto,
nell’apposito campo dedicato al luogo di nascita, lo Stato
di provenienza desunto dagli stessi documenti.
Non rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale
quelle di indicazione di taluni dati in lingua estera, sul
passaporto, ed in lingua italiana sul permesso di soggior-
no: in tal caso, sulla documentazione utile al procedi-
mento, saranno riportati quelli iscritti, eventualmente in
lingua italiana, sul permesso di soggiorno.
6. PROVA TEORICA
Presentata l’istanza ad un Uff‌icio Motorizzazione civi-
le, il candidato può chiedere, acquisita la marca operativa

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