Circolari

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2017
Circolari
I
Circ. (Min. trasp.) 16 novembre 2016, n. RU/ 25476. Articolo
126 bis - Sentenza Corte di Cassazione, VI Sez. civile, 16 set-
tembre 2016, n 18174. Obbligatorietà della costituzione in
giudizio.
Si fa seguito alle precedenti circolari in materia per trasmet-
tere la recentissima sentenza della Corte di Cassazione VI Sez.
civile, 16 settembre 2016, n. 18174 (pubblicata in questa Rivista
2016, 954 - N.d.R.) con la quale la stessa Corte ribadisce i principi
già espressi con la sentenza S.U. n. 3936/2012 e cioè che “...l’ap-
plicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti
dalla patente di guida è conseguenza dell’accertamento costitu-
ito dal verbale di contestazione della violazione del codice della
strada, che deve recare indicazione della decurtazione “.
Da ciò discende che la asserita mancanza della comunica-
zione da parte dell’Anagrafe non incide sulla eff‌icacia e validità
della decurtazione stessa atteso che “…la comunicazione della
variazione del punteggio a cura dell’Anagrafe nazionale è atto
privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la
cui fonte è costituita dal verbale di contestazione ed è espres-
sione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa”.
La detta sentenza prende altresì atto della circolare n. 11490
del 8 maggio 2013, (pubblicata in questa Rivista 2013, 667 -
N.d.R.) che consente l’iscrizione ai corsi di recupero punti pur in
assenza della citata comunicazione inviata dall’ Anagrafe. Si riba-
disce pertanto l’importanza di produrre in giudizio copia dei ver-
bali e relative notif‌iche Ce non delle sole stampe dell’Anagrafe)
al f‌ine di dimostrare la conoscenza delle decurtazioni. Le argo-
mentazioni contenute nelle dette sentenze nonché la produzione
in giudizio dei verbali di accertamento dovrebbero depotenziare
def‌initivamente le censure relative alla asserita mancata comu-
nicazione dell’Anagrafe, con conseguente non conoscenza delle
decurtazioni, ed alla impossibilità di frequentare i corsi.
Verrebbe altresì meno la ricorrente censura relativa alla man-
cata conoscenza/notif‌ica dei verbali di accertamento.
Ciò premesso, si è purtroppo constatato che, in alcuni casi,
l’Amministrazione non si è costituita ed è stata quindi dichiarata
contumace.
Conseguentemente non sono state confutate le argomenta-
zioni di parte ricorrente circa, ad esempio, la mancata notif‌ica
dei verbali e la mancanza delle comunicazioni di decurtazioni,
che hanno comportato l’accoglimento del ricorso e la condanna
alle spese.
Tale comportamento non è assolutamente ammissibile.
La costituzione in giudizio è obbligatoria sia per difendere
i propri provvedimenti, sia per evitare condanne alle spese e
quindi all’erario, sia inf‌ine per ragioni di immagine dell’Ammi-
nistrazione.
Pertanto gli Uff‌ici interessati debbono, in ogni caso, costitu-
irsi in giudizio nei termini di legge, contrastare nelle memorie le
pretese di parte ricorrente e depositare tutta la documentazione
del caso. Peraltro si evidenzia che la mancata costituzione in giu-
dizio comporta l’impossibilità di proporre in appello le censure
che si sarebbero dovute avanzare in primo grado.
Si ritiene utile inviare le istruzioni operative fornite dall’Av-
vocatura Distrettuale dello Stato di Milano per le controversie
tipo quelle in esame, nelle quali l’Amministrazione si costituisce
direttamente in giudizio.
II
Circ. (Min. trasp.) 13 dicembre 2016, Prot. n. 27933-DIV3-C. Im-
pianti per l’alimentazione dei veicoli a gas naturale: omolo-
gazione dei veicoli, dei componenti ed installazione di sistemi
per l’utilizzo del gas metano naturale liquefatto (L.N.G.).
Premessa
In relazione all’emendamento del regolamento ECE/ONU n.
110 - Supplemento 2 alla serie 01 entrato in vigore il 9 ottobre
2014, concernente l’omologazione dei veicoli alimentati con gas
naturale liquefatto L.N.G. e dei relativi componenti dell’impian-
to di alimentazione dei veicoli a motore, si ritiene opportuno
emanare le necessarie prescrizioni tecniche al f‌ine di consentire
l’installazione sui veicoli a motore dei componenti omologati se-
condo il suddetto regolamento, nonché chiarire le modalità di
applicazione di tali disposizioni internazionali nell’ambito dell’o-
mologazione dei veicoli.
Si è ritenuto opportuno mantenere il riferimento della cir-
colare Prot. 4043-MOT2/C del 21 novembre 2002, riguardante gli
impianti a gas naturale compresso C.N.G., e procedere alla elabo-
razione della presente circolare riguardante gli aspetti specif‌ici
alla parte dell’impianto costituita da sistemi e componenti per
gas naturale liquefatto L.N.G.
Le disposizioni della presente circolare si applicano agli au-
toveicoli di cui all’articolo 54 comma 1 del codice della strada.
1. Omologazione di componenti specif‌ici a gas naturale
Si rimanda a quanto disposto dalla circolare 31 gennaio 2001,
n. 90/MOT1.04/C U.d.G. di adozione del regolamento ECE/ONU
n. 110 per l’applicazione delle disposizioni contenute nel citato
regolamento internazionale.
Per quanto sopra, i provvedimenti di omologazione possono
essere rilasciati a componenti specif‌ici conformi alle prescrizioni
contenute nella parte I del regolamento ECE/ONU n. 110.
2. Installazione di sistemi per l’utilizzo di gas naturale lique-
fatto L.N.G. su veicoli in circolazione
Trattasi di veicoli alimentati con motori ad accensione spon-
tanea alimentati in origine a gasolio.
In questi casi l’installazione di sistemi per l’utilizzo di gas
naturale comprende i componenti per l’utilizzo del gas naturale
liquefatto L.N.G. (serbatoi, valvole, tubazioni, ecc.) f‌ino al va-
porizzatore L.N.G. Le altre parti a valle del vaporizzatore L.N.G.
(regolatore di pressione per gas naturale compresso C.N.G., tu-
bazioni gas bassa pressione, f‌iltri, iniettori ecc.), sono da consi-
derarsi componenti per gas naturale compresso C.N.G.
In analogia a quanto contenuto nella parte II del regolamento
ECE/ONU N. 110 (P. 18.3.4 E 18.3.5), gli impianti a gas naturale
liquefatto L.N.G. sono di norma costituiti da una catena funzio-
nale di componenti, di cui alla tabella seguente:

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