Circolari

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2017
Circolari
I
Circ. (Min. trasp.) 6 dicembre 2016, Prot. n. 27540/8.7.3. Decre-
to del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 febbraio
2016. Esami di revisione delle patenti di guida e delle carte di
qualif‌icazione dei conducenti.
La circolare prot. 16729 del 22 luglio 2016 ha emanato dispo-
sizioni sulle procedure della revisione tecnica della patente di
guida.
In merito, alcuni Uff‌ici Motorizzazione civile hanno chiesto
di precisare i termini entro i quali il conducente destinatario del
provvedimento di revisione debba sostenere le prove d’esame,
anche in relazione all’applicazione della sospensione della pa-
tente di guida prevista dall’art. 128, comma 2, del codice della
Si ritiene utile, dunque, fornire uniformi disposizioni agli Uf-
f‌ici in indirizzo, riproponendo il testo della circolare prot. 16729
del 22 luglio 2016, integrata con le nuove disposizioni evidenzia-
te in grassetto.
Sulla Gazzetta Uff‌iciale del 20 aprile 2016 è stato pubblicato
il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 feb-
braio 2016 recante “Esami di revisione delle patenti di guida e
delle carte di qualif‌icazione dei conducenti”.
Detto decreto def‌inisce i programmi e le modalità di effettua-
zione degli esami di teoria per la revisione delle patenti di guida
e delle qualif‌icazioni CQC.
Al f‌ine di dare attuazione a detto decreto, la scrivente Dire-
zione ha predisposto specif‌ici database per svolgere gli esami di
revisione in parola, in vigore dal 1 luglio 2016.
In considerazione dell’entrata in vigore del decreto in ogget-
to, si rende necessario chiarire altri aspetti applicativi della pro-
cedura degli esami di revisione.
1. Disposizioni generali
Per sostenere l’esame di revisione, sia della patente che della
qualif‌icazione CQC, il candidato deve presentare istanza, redatta
su modello allegato, corredata dall’attestazione di versamento su
conto corrente n. 9001 della tariffa relativa al punto 1 della ta-
bella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 (attualmente
di euro 16,20). All’istanza in carta semplice deve essere allegata
copia del provvedimento che dispone la revisione e, qualora il
provvedimento di revisione preveda anche l’accertamento dei re-
quisiti di idoneità psicof‌isica, il certif‌icato rilasciato dalla com-
missione medica locale, che attesta l’idoneità del conducente.
I verbali delle prove d’esame di revisione sono distinti dai
verbali delle prove d’esame per il conseguimento delle patenti di
guida o della qualif‌icazione CQC.
La predetta istanza ha validità annuale. Alla scadenza, il tito-
lare della patente o della qualif‌icazione CQC per la quale è stata
disposta la revisione, dovrà presentare nuova istanza.
Nell’arco di validità dell’istanza, è consentito, al conducen-
te sottoposto all’obbligo di revisione per la patente di guida, di
svolgere una sola prova di teoria e una sola prova pratica; il con-
ducente che nell’arco annuale di validità dell’istanza, sostiene
la prova di teoria ma non si sottopone alla prova di guida, dovrà
ripresentare nuova istanza e, sulla base di questa, sostenere en-
trambe le prove.
Il conducente che deve sottoporsi alla prova di revisione
della qualif‌icazione CQC ha la possibilità di sostenere, una sola
volta, nell’arco di validità della predetta istanza, la prova previ-
sta dal D.M. 15 febbraio 2016.
Quanto ai termini entro i quali il destinatario del provvedi-
mento di revisione deve sottoporsi alle prove di teoria e di guida,
si ritiene (data la mancata specif‌ica previsione da parte dell’art.
128 del codice della strada) di poter adottare il termine di trenta
giorni stabilito dall’art. 126 bis, comma 6, del codice della strada.
In tale arco temporale, il destinatario del provvedimento di
revisione deve presentare istanza all’Uff‌icio Motorizzazione civi-
le che f‌issa immediatamente, la data in cui lo stesso dovrà sotto-
porsi alla prova di teoria (anche se questa cadesse in un giorno
che valica il predetto termine di trenta giorni), successivamente
al superamento di questa, f‌issa la data entro la quale sarà svolta
la prova di guida. Ovviamente, se la presentazione dell’istanza di
revisione avvenisse oltre i trenta giorni dalla ricezione del prov-
vedimento di revisione, l’Uff‌icio Motorizzazione civile può dispor-
re la sospensione della patente di guida, in ossequio sia a quanto
stabilito dall’art. 128, comma 2, ovvero dall’art. 126 bis, comma 6,
Deve, parimenti essere disposta la sospensione della patente
di guida qualora il soggetto che deve sottoporsi a revisione risul-
ti assente alle prescritte prove d’esame e siano trascorsi trenta
giorni dalla data di ricezione del provvedimento di revisione.
2. Disposizioni per la revisione della patente di guida
2.a) Prova di teoria
Qualora la prova di teoria abbia esito negativo, l’Uff‌icio Mo-
torizzazione Civile presso il quale si è svolto l’esame, emana il
provvedimento di revoca della patente ai sensi del predetto art.
130, comma 1, lettera b), c.d.s.
Nel caso in cui, invece, la prova di teoria si concluda con esito
positivo, il candidato richiederà all’Uff‌icio Motorizzazione Civile,
di f‌issare la data per sostenere la prova di guida.
2.b) Prova di guida
La prova pratica si svolge nell’ambito di una seduta d’esame
“in conto Stato”.
La prova pratica di revisione può svolgersi su veicolo non mu-
nito di doppi comandi; in ogni caso, a tutela della sicurezza e
incolumità dell’esaminatore, il candidato deve essere accompa-
gnato da una persona, in funzione di istruttore, in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 122, comma 2, c.d.s.
In caso di esito negativo, la patente di guida viene revocata,
ai sensi dell’art. 130, comma 1, lettera b), ed il conducente dovrà,
eventualmente, riconseguire nuovamente tutte le categorie, fatti
salvi i criteri di propedeuticità di cui all’art. 130, comma 2, c.d.s.
Si ricorda, altresì, che i conducenti che hanno subito la revoca
della patente di guida ed intendono, successivamente, conse-
guire la patente di guida della categoria B, dovranno svolgere le
esercitazioni previste all’art. 122, comma 5 bis, c.d.s.
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3/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
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Al momento della prenotazione della prova di guida, al tito-
lare della patente per la quale è stato disposto il provvedimento
di revisione, nell’eventualità che la patente stessa sia sospesa o
risulti scaduta di validità, sarà rilasciata di un’autorizzazione ad
esercitarsi alla guida ai sensi dell’art. 122 del codice della strada.
Il rilascio di detta autorizzazione, di validità semestrale, è
giustif‌icato dal tenore letterale del primo comma dell’art. 122
c.d.s., che recita: “A chi ha fatto domanda per sostenere l’esame
per la patente di guida... è rilasciata un’autorizzazione per eser-
citarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo
delle cognizioni”. Detta disposizione, comprende dunque, sia l’e-
same per il conseguimento della patente ma anche l’esame per
la revisione (laddove ovviamente, la patente sia sospesa o non in
corso di validità). Resta fermo che l’autorizzazione consente di
svolgere esclusivamente le esercitazioni e la prova d’esame pur-
ché sia accompagnato da un soggetto che funga da istruttore che
abbia i requisiti stabiliti dall’art. 122, comma 2, c.d.s.
2.c) Programma dell’esame in caso di patente comprendente
più categorie
L’esame di revisione si svolge per la categoria di patente pos-
seduta dal titolare cui è stato notif‌icato il provvedimento di cui
all’art. 128 c.d.s..
Nel caso di titolare di patente comprendente più categorie,
l’esame di revisione si svolge sulla base del programma previsto
dal seguente schema:
a) patente comprendente le categorie CE e DE:
il titolare potrà optare di svolgere l’esame di revisione sulla
base del programma stabilito per una di tali categorie.
b) patente comprendente le categorie C (o C1) e DE:
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito
per la categoria DE.
c) patente comprendente le categorie CE e D (o D1):
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito
per la categoria CE.
d) patente comprendente le categorie C1 (o C1E) e D:
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito
per la categoria D.
e) patente comprendente le categorie C e D1 (o D1E):
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito
per la categoria C.
f) patente comprendente le categorie C e D:
il titolare potrà optare di svolgere l’esame di revisione sulla
base del programma stabilito per una di tali categorie.
g) Patente comprendente le categorie C1E e D1E:
il titolare potrà optare di svolgere l’esame di revisione sulla
base del programma stabilito per una di tali categorie.
h) Patente comprendente le categorie C1E e D1:
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame previsto
per la categoria C1E.
i) Patente comprendente le categorie C1 e D1E:
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame previsto
per la categoria D1E.
l) patente comprendente la categoria B (o BE) e una delle
seguenti categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE:
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame previsto
per le categorie possedute diversa dalla categoria B (o BE).
m) patente comprendente la categoria A (o A1 o A2) e B (o BE):
il titolare potrà optare di svolgere l’esame di revisione sulla
base del programma stabilito per una di dette categorie.
n) patente comprendente le categorie A (o A1 o A2) e B1:
il titolare potrà optare di svolgere l’esame sulla base del pro-
gramma stabilito per una di dette categorie.
o) patente comprendente le categorie AM e A (o A1 o A2):
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito
per la categoria A (o A1 o A2).
p) patente comprendente le categorie AM e B (o B1 o BE):
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito
per la categoria B (o B1 o BE).
In ogni caso, l’esito negativo dell’esame di revisione comporta
la revoca della patente ai sensi dell’art. 130, comma 1, lettera
b), c.d.s.
Al momento della presentazione dell’istanza di revisione, il
titolare può chiedere di svolgere le prove d’esame per una delle
categorie contenute nella sua abilitazione alla guida, sulla base
delle equipollenze e gradualità stabilite dall’art. 125 c.d.s. (a
mero titolo di esempio, il titolare di patente di guida della cate-
goria D può chiedere di svolgere le prove d’esame di revisione sul
programma della categoria B, ovvero, sempre a titolo di esem-
pio, il titolare della categoria B può chiedere di svolgere le prove
d’esame sul programma della categoria A2). In questi casi, se
l’esame ha esito negativo viene disposta la revoca della patente
ai sensi dell’art. 130, comma 1, lettera b), c.d.s.; se, invece, l’esito
è positivo, il titolare della patente dovrà presentare istanza di ri-
classif‌icazione della stessa per la categoria per la quale ha svolto
l’esame di revisione.
3. Disposizioni generali per la revisione della qualif‌icazione CQC
Il provvedimento di revisione della qualif‌icazione CQC può
essere disposto esclusivamente nel caso in cui il suo titolare su-
bisca la decurtazione totale del punteggio, ovvero, (come sta-
bilito dal comma 6 dell’art. 126 bis, c.d.s.), dopo che il titolare
della qualif‌icazione CQC “successivamente alla notif‌ica della pri-
ma violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti,
commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici
mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna
la decurtazione di almeno cinque punti”.
L’art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale 22 ottobre 2010 sta-
bilisce che “In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di
qualif‌icazione del conducente, il titolare deve sottoporsi ad esa-
me di revisione della carta stessa sulla base dell’intero program-
ma e secondo le modalità previste per il conseguimento della
predetta carta di qualif‌icazione”. Il successivo comma 3 prevede
che qualora un soggetto sia titolare di carta di qualif‌icazione del
conducente sia per il trasporto di merci che di persone, l’esame
di revisione debba vertere sul “programma previsto per il titolo
abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso
l’infrazione (o le infrazioni) che ha determinato maggiore decur-
tazione di punteggio”. Se, invece, il conducente ha subito, alla
guida di veicoli di categoria diversa la medesima decurtazione di
punteggio, l’esame di revisione si svolge “secondo il programma
previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo
con cui ha commesso l’ultima infrazione”.
Nel caso di esito negativo dell’esame, coerentemente a quan-
to stabilito dall’art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, è disposta la revoca di tutte le qualif‌icazioni CQC di cui
sia titolare il conducente che ha sostenuto l’esame.
La circolare prot. 16729 del 22 luglio 2016 è abrogata. (Si
omette l’allegato)
II
Circ. (Min. trasp.) 6 dicembre 2016, Prot. n. 27559. Variazione
della massa complessiva di veicoli delle categorie N ed O.
In relazione ad alcune richieste di chiarimenti pervenute da-
gli Uff‌ici dell’Amministrazione circa la possibilità, su istanza dei
proprietari di veicoli destinati al trasporto cose e comunque in-
quadrati nelle categorie N ed O, di variare la massa complessiva
riportata sui documenti di circolazione, si esaminano di seguito,

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