Circolari

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Circolari
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Circ. (ACI) 6 luglio 2016, Prot. n. aoodir005/0005628/16.
Nuova disciplina delle radiazioni per esportazione (art. 103
C.d.S.). Chiarimenti interpretativi.
Come anticipato con Lettera Circolare n. 10676 del 31 dicem-
bre 2015, in seguito alle modif‌iche introdotte dall’art. 1, comma
964, della Legge di Stabilità 2016, il nuovo testo dell’art. 103,
comma 1, del Codice della Strada, prevede quanto segue:
“La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motovei-
colo o rimorchio, o l’avente titolo deve comunicare al competente
uff‌icio del P.R.A., entro sessanta giorni, la def‌initiva esportazione
all’estero del veicolo stesso per reimmatricolazione, comprova-
ta dall’esibizione della copia della documentazione doganale
di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria,
dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA, resti-
tuendo il certif‌icato di proprietà e la carta di circolazione ... »
Poiché la nuova formulazione dell’art. 103 C.d.S. presenta-
va problemi interpretativi, questo Servizio aveva anticipato che
avrebbe richiesto i chiarimenti necessari alle Amministrazioni
competenti.
Al riguardo, si comunica che il Ministero dalla Giustizia con
nota n. 21198 del 4 febbraio 2016 ha fornito una serie di chiari-
menti interpretativi sulle concrete modalità di applicazione delle
nuove disposizioni in materia di radiazione per esportazione in
Paesi UE, confermando che, in seguito alle modif‌iche introdotte
all’art. 103 C.d.S., l’esportazione di un veicolo all’estero “può av-
venire unicamente aff‌inché lo stesso venga reimmatricolato nel
Paese di destinazione”.
Il Ministero ha, inoltre, precisato che il termine “cessione
intracomunitaria” contenuto nel nuovo testo dell’art. 103 C.d.S.
deve essere inteso in senso ampio, in quanto l’applicazione delle
nuove disposizioni non si limita alle sole ipotesi di trasferimento
dei diritti di proprietà o di godimento su un determinato veicolo,
ma riguarda in generale tutti i casi di esportazione per reimma-
tricolazione in altri Paesi UE, compresa l’ipotesi In cui un citta-
dino italiano si trasferisca all’estero portando con sé Il proprio
veicolo.
Sempre in tema di esportazione in Paesi UE, con partico-
lare riferimento a cosa debba intendersi per “documentazione
comprovante ‘a radiazione dal PRA”, secondo il Ministero della
Giustizia la documentazione da produrre al f‌ine di comprovare
“la def‌initiva esportazione all’estero del veicolo stesso per reim-
matricolazione” può ritenersi la stessa che ACI, nella vigenze
della precedente versione dell’art. 103 C.d.S., richiedeva in tali
casi, con particolare riferimento alle circolari n. 4202 del 3 luglio
2014 e n. 4401 del 18 luglio 2014 e all’elencazione del documenti
principali ed equipollenti contenuta nella “scheda radiazioni per
esportazione (versione 2.0)”.
Al riguardo si evidenzia che il Ministero ha riconosciuto la
competenza dell’ACI nell’individuazione della “documentazione
comprovante la radiazione dal PRA” in quanto soggetto delegato
dallo Stato alla gestione del Pubblico Registro Automobilistico.
Si conferma, pertanto, che in materia di radiazioni per
esportazione in Paesi UE continueranno ad applicarsi le attuali
disposizioni.
Con riferimento, invece, alle radiazioni per esportazione in
Paesi extra UE l’Agenzia delle Dogane con nota n. 65802 del 7
giugno 2016 ha precisato che, fermo restando l’idoneità della
bolla doganale e fattura con vidimazione doganale prevista dal-
le suindicate circolari ACI, l’avvenuta esportazione all’estero
di un veicolo non può. invece. essere comprovata dal semplice
DAE (Documento di Accompagnamento Esportazione) rilasciato
dall’Uff‌icio doganale di esportazione, essendo necessario acqui-
sire anche la prova dell’avvenuta uscita del veicolo dal territorio
doganale dell’UE attraverso il sistema di tracciamento del mo-
vimento di esportazione (o di transito) e dall’MRN (Movement
Reference Number).
Ciò premesso, al f‌ine di comprovare l’avvenuta esportazione
per reimmatricolazione in Paesi extra UE (in assenza di copia
della Carta di Circolazione estere o attestazione di avvenuta
reimmatricolazione estera da parte dell’Autorità straniera). nel
caso in cui venga presentata una copia del DAE con l’indicazione
dell’MRN e degli elementi identif‌icativi del veicolo sarà neces-
sario allegare anche una stampa della notif‌ica di esportazione
con esito “uscita conclusa” ottenuta consultando l’apposito link
“Tracciamento movimento di esportazioni o di transito (MRN)”.
accessibile da chiunque sul Sito web dell’Agenzia delle Dogane:
https.1lwww.aqenzjadoqanemonopoll.aov.
itlportaleldoganelooeratore/s erviz/-onlinetTracciamento-movi-
menti-mm
In alternativa al messaggio di appuramento dell’MRN è possi-
bile per l’interessato produrre idonea documentazione rilasciata
dagli Uff‌ici di esportazione comprovante l’avvenuta uscita del
veicolo dal territorio dell’UE.
Qualora la dichiarazione di esportazione extra UE sia pre-
sentata in altro Stato membro dell’Unione Europea, potrà essere
acquisita la documentazione doganale rilasciata dalle Autorità
doganali di detto Stato. La verif‌ica e la stampa del codice MRN
(“uscita conclusa”), in questi casi, può essere effettuata sul Sito
internet della Commissione Europea (raggiungibile anche attra-
verso lo specif‌ico link presente sul Sito web dell’Agenzia delle
Dogane nella pagina relativa all’MRN sopra indicata).
Ciò premesso, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Mi-
nistero della Giustizia e dell’Agenzia della Dogane (per quanto
riguarda rispettivamente le esportazioni in Paesi UE ed extra
UE), si trasmette, in allegato alla presente Lettera circolare, la
nuova versione aggiornata della scheda radiazioni per asporta-
zione (vers. 3.0).
Al f‌ine di dare a tutti gli Operatori professionali il tempo ne-
cessario per modif‌icare i propri processi operativi e le procedure,
le nuove disposizioni saranno applicate per le formalità presen-
tate per la prima volta a decorrere dal 12 settembre p.v.
Come d’uso sarà cura di questo Servizio fornire agli Uff‌ici in
indirizzo e agli Operatori professionali ulteriori chiarimenti e
precisazioni relativi ad eventuali problematiche specif‌iche de-
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2016

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