Circolari

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2016
Circolari
I
Circ. (Min. trasp.) 23 maggio 2016, Prot. n. 12042/RU. Direttiva
2006/126/CE - rete UE delle patenti di guida (RESPER).
L’articolo 7, paragrafo 5, lettera d) della direttiva 2006/126/
CE prevede che ciascun Stato membro o Stato appartenente
allo Spazio economico europeo, al f‌ine di scongiurare il rilascio
di una patente di guida ad un soggetto già titolare di ulteriore
patente rilasciata da un altro Stato membro, utilizzi la rete UE
delle patenti di guida, detta “rete RESPER” (RESeau PERmis de
conduire).
Ciò detto, si rende noto che la suddetta rete è già operativa da alcu-
ni mesi ed il Punto di contatto nazionale per l’Italia è rappresentato da
questa Direzione Generale. Dal punto di vista tecnico, l’interscambio
dei dati con gli Stati connessi alla rete RESPER è realizzato attraverso
il sistema informatico del Dipartimento dei Trasporti (SIDT).
Ad oggi, sono già in corso scambi di dati dall’estero verso il
nostro Stato, f‌inalizzati alle verif‌iche per conversioni di paten-
ti rilasciate in Italia. In particolare, nel caso in cui un soggetto
titolare di patente italiana ne chieda la conversione presso uno
Stato già connesso alla rete RESPER, l’autorità competente del
predetto Stato, prima esegue la verif‌ica dei dati della patente ita-
liana inviando una richiesta al SIDT, successivamente, se l’esito
della verif‌ica ne consente la conversione, invia una notif‌ica di
“patente convertita” al predetto sistema.
Il sistema informatico, contestualmente al ricevimento della
notif‌ica di avvenuta conversione, provvede a registrare, nell’ar-
chivio degli ostativi, l’annotazione “PC” ed il nome dello Stato
in cui è avvenuta la conversione, analogamente a quanto viene
fatto attualmente dall’Uff‌icio periferico, allorquando la notizia di
conversione giunge per mezzo del canale tradizionale.
La registrazione immediata dell’annotazione PC nell’archi-
vio delle patenti concretizza l’obbiettivo di impedire il rilascio di
un’ulteriore patente di guida ad un soggetto già titolare di patente.
Ciò premesso, si fa presente che, al f‌ine di consolidare il pro-
cedimento di conversione estera, nel momento in cui la patente
italiana viene recapitata all’Uff‌icio che l’ha rilasciata, lo stesso
Uff‌icio dovrà registrare nell’archivio dei provvedimenti ostativi
(applicazione GE91) una nota informativa con il codice “IF” che
renda noto a tutti che la patente convertita all’estero è stata an-
che acquisita agli atti.
Si aggiunge inoltre che gli Stati collegati alla rete Resper pos-
sono inviare al SIDT anche notif‌iche riguardanti eventi relativi
a patenti italiane diversi dalla conversione estera, che vengono
registrati nell’archivio degli ostativi come annotazioni di tipo in-
formativo (“IF”) con i seguenti codici:
codice Descrizione Nota Informativa/Provvedimento
I1 PATENTE RUBATA ALL'ESTERO (STOLEN)
I2 PATENTE SMARRITA ALL'ESTERO (LOST)
I3 PATENTE RITIRATA ALL'ESTERO (CONFISCATED)
I4 PATENTE ESTERA CONVERTITA MA CON ESITO NOTIFICA NEGATIVO GIUNTO A POSTERIORI
I5 PATENTE IN CORSO DI CONVERSIONE ESTERA (INEXCHANGE)
PC REVOCA DISPOSTA PER CONVERSIONE ESTERA PATENTE ITA
II
Circ. (Min. trasp.) 27 maggio 2016, Prot. n. 12424-DIV3-C. Chia-
rimenti su normativa pneumatici M+S e MST per motoveicoli
e ciclomotori.
Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito alla nor-
mativa attualmente in vigore circa l’uso degli pneumatici M+S e
MST su motoveicoli e ciclomotori.
A riguardo si conferma quanto riportato dalla circolare
103/95 al punto 5 circa l’idoneità degli pneumatici alla marcia
su neve contraddistinti dalla sigla M+S (oppure MS, M-S, ovvero
M&S) che recita testualmente: “I pneumatici idonei alla marcia
su neve contraddistinti dalla marcatura M+S (oppure MS, M-S,
ovvero M&S), ovvero pneumatici idonei per l’impiego su strada
e fuori strada contraddistinti dalla marcatura MST, montati su
veicolo devono essere marcati con un simbolo della categoria di
velocità non inferiore a M (corrispondente a 130 Km/h). In tal
caso il conducente, come norma di comportamento, deve rispet-
tare i limiti più restrittivi eventualmente imposti dalla velocità
massima ammessa per il pneumatico.”
Pertanto, nel rispetto della citata circolare 103/95, non è pre-
visto l’aggiornamento della carta di circolazione.
III
Circ. (Min. trasp.) 27 maggio 2016, Prot. n. 12484/08.03. Cessa-
zione dalla circolazione su strada di macchine agricole. Casi
particolari.
Premessa
Com’è noto, l’art. 110 c.d.s disciplina l’immatricolazione di ta-
lune categorie di macchine agricole ed individua, con elencazione
tassativa, i soggetti che ne possono essere intestatari (aziende
agricole e forestali, imprese che effettuano lavorazioni agromecca-
niche o locazione di macchine agricole, enti e consorzi pubblici).
La medesima norma, tuttavia, impone l’obbligo dell’immatri-
colazione unicamente al f‌ine della circolazione su strada, tenuto
conto che le predette macchine, per loro caratteristica tecnica,
sono destinate ad essere utilizzate prevalentemente all’interno
dei terreni agricoli o comunque delle aree adibite a lavorazioni
agromeccaniche.
Pertanto, dalla lettera della norma in esame deriva che, per
regola generale, le macchine agricole non sono assoggettate ad
immatricolazione e che quest’ultima costituisce solo un’eccezio-
ne motivata dalla esigenza, laddove, sussistente, di circolare su
strada.

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