Circolari

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Circolari
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Circ. (Min. int.) 21 marzo 2016, Prot. n. 4953. Decreto legisla-
tivo 15 gennaio 2016, n. 8. Disposizioni in materia di depena-
lizzazione, a norma dell’art. 2, comma 2, della legge 28 aprile
2014, n. 67 – Prime indicazioni operative.
Nella Gazzetta Uff‌iciale – Serie Generale n. 17 del 22 gennaio
2016 è stato pubblicato il decreto legislativo in oggetto che, in
attuazione della legge delega n. 67/2014, recante: “Deleghe al
Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma
del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensio-
ne del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli
irreperibili”, dispone, a far data dal 6 febbraio 2016, la depenaliz-
zazione di numerosi reati, introducendo signif‌icative innovazioni
nel sistema sanzionatorio amministrativo e attribuendo nuove
competenze alle Prefetture - UTG.
La novella, che risponde alle stesse esigenze di politica legi-
slativa di precedenti interventi depenalizzatori di ampio respiro
ed in particolare della Legge n. 689/198l e del D.L.vo n. 507/1999,
richiede un’analisi particolarmente attenta in quanto, oltre a
regolare una fase transitoria e a prevedere norme a regime, in
numerosi casi rinvia ad altre disposizioni, sollecitando un op-
portuno sforzo interpretativo. È necessario, pertanto, conferire
al quadro normativo un carattere sistematico, indispensabile a
dare attuazione in modo coerente alla f‌inalità perseguita dal le-
gislatore di def‌lazionare il contenzioso giudiziario mediante la
conversione in illeciti amministrativi di numerose fattispecie
penali con corrispondente incremento dell’attività paragiurisdi-
zionale.
Con la presente circolare si illustrano i punti salienti del
provvedimento, soffermando l’attenzione su alcuni aspetti di
preminente rilievo per le Prefetture e facendo riserva degli op-
portuni chiarimenti e approfondimenti in relazione alle proble-
matiche che la prassi applicativa porrà in evidenza.
Le sanzioni penali vengono sostituite prevalentemente, an-
corché non esclusivamente, da sanzioni pecuniarie, la cui cor-
nice edittale è di rilevante entità, corrispondendo all’intento di
compensare la deterrenza collegabile al previgente intervento
punitivo penale con un appesantimento della sanzione ammini-
strativa pecuniaria.
Il mutamento dei reati in illeciti amministrativi opera sulla
base di un doppio meccanismo:
-un principio di depenalizzazione “generalizzata”, in ragione
del quale l’art. 1, comma 1, statuisce che: “Non costituiscono re-
ato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro tutte le violazioni per la quali è prevista
la sola pena della multa o dell’ammenda”, ferme restando talune,
rilevanti eccezioni, che si riportano in nota (1);
- un sistema di depenalizzazione “nominativa” che si applica
ai reati indicati espressamente dall’art. 2 del decreto in argomen-
to e opera, quindi, in deroga al cennato principio dell’esclusione
della depenalizzazione per i reati previsti dal codice penale.
Più precisamente, vengono convertite in illeciti amministrati-
vi le seguenti fattispecie penali: art. 527 (atti osceni), art. 528
(pubblicazioni e spettacoli osceni), art. 652 (rif‌iuto di prestare
la propria opera in occasione di un tumulto), art. 661 (abuso
della credulità popolare), art. 668 (rappresentazioni teatrali o
cinematograf‌iche abusive).
Circa l’art. 527 (atti osceni), si evidenzia che resta assogget-
tata a sanzione penale l’ipotesi aggravata della fattispecie (atti
commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abi-
tualmente frequentati da minori o per cui sussiste il pericolo che
vi assistano minori).
In applicazione del criterio della depenalizzazione “genera-
lizzata” di cui sopra, assumono, del pari, carattere di illeciti am-
ministrativi talune fattispecie regolate dal Codice della strada
ed, in particolare, l’articolo 116, comma 15, relativo alla guida
senza patente, intesa come conduzione di veicolo in difetto di
conseguimento del corrispondente titolo richiesto, e le corre-
late ipotesi di patente revocata o ritirata, fatta eccezione per
il caso di recidiva nel biennio, che conserva carattere penale
e comporta la conf‌isca del veicolo. Si richiamano, al riguardo,
le indicazioni fornite dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza
- Serv. Polizia Stradale - Prot. 300/A/852/16/109/33/1 del 5 feb-
braio u.s..
Per quel che concerne l’ammontare della sanzione ammini-
strativa pecuniaria alla quale sono soggette le violazioni di cui
all’art. 1, comma 1, del D.L.vo in parola, il comma 5 dello stesso
articolo prevede che essa debba essere determinato nel modo
che segue:
a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o
l’ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o
l’ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000 (2);
c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa
o l’ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.
Pertanto, la sanzione amministrativa pecuniaria non può mai
essere inferiore a euro 5.000 e non può mai superare gli euro
50.000.
Ai sensi del successivo comma 6, qualora per le violazioni in
questione sia prevista una pena pecuniaria proporzionale (an-
che senza la determinazione dei limiti minimi o massimi), la
somma dovuta è pari all’ammontare della multa o dell’ammenda,
ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né supe-
riore a euro 50.000.
I criteri di cui sopra si applicano ai fatti commessi dopo la
data di entrata in vigore del D.L.vo in parola. Riguardo alle vio-
lazioni commesse in un momento anteriore, l’art. 8, comma 3,
si limita a stabilire che non può essere applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo
della pena originariamente inf‌litta per il reato, nessuna indica-
zione fornendo riguardo alla determinazione dell’importo mini-
mo della stessa sanzione (3). Una lettura coordinata con l’art. 1,
commi 5 e 6, indurrebbe, tuttavia, a ritenere che essa non può
comunque essere inferiore agli euro 5.000.
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2016

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