Circolari
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2016
Circolari
I
Circ. (Ag. dog.) 23 febbraio 2016, n. 4/D Prot. n. RU 20956. Age-
volazione gasolio utilizzato nel settore dell’autotrasporto.
Titoli di disponibilità del mezzo. Riconoscibilità credito d’im-
posta. Esercizio dell’attività in forma consortile.
Sono state segnalate a questa Direzione centrale talune pro-
blematiche sorte nella pratica gestione della misura di cui in
oggetto concernenti la riconoscibilità del credito d’imposta sul
gasolio con riguardo alle varie forme ammesse di titolarità giuri-
dica dell’autoveicolo utilizzato.
Allo scopo di dare certezza agli esercenti attività di trasporto
sulla spettanza o meno del beneficio di che trattasi, si forniscono
di seguito i criteri direttivi in ordine alla trattazione delle fatti-
specie emerse anche alla luce delle posizioni recentemente so-
stenute dall’Avvocatura Generale dello Stato e dell’orientamento
giurisprudenziale formatosi in proposito.
I. Esercenti trasporto merci
Il D.P.R. n. 277/2000, al quale è demandata l’attuazione delle
modalità di ottenimento dell’agevolazione per effetto dell’espres-
so richiamo contenuto
nell’art.6, comma 2, del D.L.vo n. 26/2007, specifica all’art. 3 il
prescritto obbligo di presentazione della dichiarazione per otte-
nere il rimborso dell’accisa.
Tra i dati richiesti nella dichiarazione l’esercente deve ripor-
tare per singolo autoveicolo il titolo giustificativo del possesso;
il citato art. 3, al comma 6, elenca anche determinate figure
negoziali alternative alla proprietà. Atteso il progressivo amplia-
mento delle forme di disponibilità di autoveicoli commerciali, si
è chiesto di conoscere se tale classificazione assuma valore tas-
sativo o piuttosto rivesta carattere meramente esemplificativo.
Al riguardo, rilevato che la struttura e la portata dell’agevo-
lazione sono definite da previsioni di rango primario, il conte-
nuto della predetta norma regolamentare va interpretato come
espressivo dell’obbligatorietà della sussistenza in capo all’eser-
cente del titolo di possesso dei mezzi che hanno impiegato il
gasolio.
Le figure negoziali ammesse di disponibilità degli autoveicoli,
peraltro, sono esclusivamente quelle previste dalle norme di set-
tore del trasporto merci. Il beneficio fiscale in esame include due
distinte categorie di esercenti (per conto terzi; in conto proprio)
operanti nell’attività di trasporto merci, ciascuna delle quali
sottoposta ad una speciale disciplina che ne stabilisce le condi-
zioni ed i requisiti, oggettivi e soggettivi, per l’esercizio nonché i
vincoli di utilizzo dei mezzi.
Stante la stretta connessione sussistente tra la disposizione
tributaria agevolativa ed i suddetti sottosistemi normativi spe-
cifici dell’autotrasporto, la verifica del titolo di possesso indica-
to dall’esercente nella dichiarazione consente di individuare il
reale utilizzatore dell’autoveicolo, unico soggetto legittimato a
chiedere il rimborso.
Da una ricognizione dei contesti giuridici di riferimento, l’e-
sercente attività di autotrasporto merci per conto di terzi può
avere la disponibilità dell’autoveicolo a titolo di proprietà, loca-
zione con facoltà di compera – locazione finanziaria, acquisto
con patto di riservato dominio, usufrutto.
La possibilità di concedere ed utilizzare autoveicoli mediante
comodato o locazione senza conducente è riservata ad imprese
iscritte nell’Albo degli autotrasportatori le quali utilizzano i mez-
zi per il trasporto merci conto terzi. In entrambe le fattispecie, il
riconoscimento dell’agevolazione fiscale presuppone l’osservan-
za del suddetto vincolo e la forma scritta del contratto.
Nel caso del comodato, il titolo di disponibilità del veicolo
è documentato da parte dell’esercente, oltreché dal contratto
debitamente registrato, con l’esibizione della copia vistata della
prescritta dichiarazione sostitutiva resa all’Ufficio della Motoriz-
zazione Civile.
Analoga valutazione vale per taluni contratti (ad es., i c.d.
nolo a freddo) dei quali viene segnalato l’utilizzo nella pratica
commerciale per far fronte ad esigenze occasionali. Con tali fi-
gure negoziali, funzionalmente riconducibili alla locazione senza
conducente, l’attività di trasporto merci viene svolta dall’eser-
cente mediante la messa a disposizione dei mezzi da parte di
altro autotrasportatore per conto terzi, sul quale non gravano
oneri di acquisto dei carburanti. Fermo restando le condizioni di
ammissibilità fissate dalla disciplina della locazione senza con-
ducente ed i requisiti di legittimazione per ottenere l’agevolazio-
ne, il riconoscimento del rimborso d’accisa può aver luogo a favo-
re del reale utilizzatore dell’autoveicolo semprechè sia garantita
l’esclusività del possesso degli autoveicoli nel periodo di utilizzo
e che il contratto sia stato debitamente registrato.
A tal riguardo appare utile richiamare l’obbligatorietà della
compilazione dei campi “DATA INIZIO POSSESSO” e “DATA
FINE POSSESSO” di cui al Quadro A-1 secondo le modalità ri-
portate nella legenda della dichiarazione.
Non è consentita, invece, la cessione di autoveicoli a titolo di
sublocazione o subcomodato.
Con riguardo all’esercizio dell’autotrasporto merci in conto
proprio, si rinvia all’art. 31, comma 1, lett. a), della legge 6 giu-
gno 1974, n. 298, che individua puntualmente i titoli di disponi-
bilità degli autoveicoli; sono esclusi in tale settore la locazione
ed il comodato.
II. Esercenti trasporto pubblico persone
Problematica analoga a quella di cui al par. I è sorta anche
per i consumi di gasolio impiegati da autoveicoli adibiti al tra-
sporto persone dai soggetti individuati dall’art. 5, comma 2, del
D.L. n. 452/2001, convertito in legge n. 16/2002.
Anche per tali soggetti, sempre in virtù dell’art. 6, comma 2,
del D.L.vo n. 26/2007 che disciplina le modalità di riconoscimen-
to del beneficio, vale la procedura di rimborso che il D.P.R. n.
277/2000 ha fissato per gli esercenti il trasporto merci. Aderendo
ad un’interpretazione letterale del citato art.6 può sostenersi
che il rinvio alle norme regolamentari sia strettamente limitato
alle modalità di ottenimento dell’agevolazione ed ai relativi ef-
fetti e non ai suoi presupposti, essendo quelli del trasporto per-
sone fissati dalle disposizioni di rango primario.
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